Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22220 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.22/09/2017), n. 22220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2389-2017 proposto da:
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE
DISTACCATA DI BOLZANO;
– ricorrente –
contro
S.A., B.G.;
– intimati –
avverso l’ordinanza R.G. n. 126/16 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO,
SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 12/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale è stato dichiarato il riconoscimento in Italia della sentenza n. 08 del 28/1/2013, di adozione di due minori pakistane, emessa in Pakistan;
Diritto
RITENUTO
che:
il riconoscimento di una sentenza di adozione emessa all’estero possa avvenire esclusivamente in applicazione della disciplina dell’adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 29 e 36 (come modificata dalla L. 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed attuazione della Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993), con la conseguenza che, in tale ipotesi, non possono essere applicate – come ha fatto la Corte territoriale – le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni speciali in materia di adozione ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 2, (Cass. 23/1/2004, n. 1155; Cass. 18/03/2006, n. 6079; Cass. 23/9/2011, n. 19450);
nel caso di specie, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della domanda;
per tali ragioni, il ricorso debba essere accolto e l’impugnata ordinanza cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione delle altre parti.
PQM
accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza senza rinvio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017