Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22220 del 14/10/2020
Cassazione civile sez. lav., 14/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2275/2015 proposto da:
S.E., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIOVANNI MURRU;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,
rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE
PARENTE;
– controricorrente –
e contro
S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. (OMISSIS);
– intimata –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 160/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 24/06/2014 r.g.n.
163/2014.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 18.6.2014, la Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, siccome tardiva, l’opposizione proposta da S.E. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di crediti di natura previdenziale;
che avverso tale pronuncia S.E. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che Equitalia Centro s.p.a. ha resistito con controricorso;
che l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i primi due motivi, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 137,138,139 e 140 c.p.c., in relazione alla L. n. 46 del 1999, art. 24, per avere la Corte di merito ritenuto la ritualità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nonostante che dalle retate di notificazione e dalla documentazione acquisita agli atti si evincesse che le attività previste dalla disposizione cit. non erano state effettuate contestualmente;
che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 137,138,139,140 e 160 c.p.c., sempre con riferimento alla cit. L. n. 46 del 1999, art. 24, per non avere la Corte territoriale esaminato l’eccezione di prescrizione;
che i primi due motivi sono inammissibili, atteso che la questione della mancanza di contestualità degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., è vicenda di cui la sentenza impugnata nulla dice e, richiedendo accertamenti di fatto concernenti un atto extraprocessuale qual è la notifica della cartella esattoriale, non può essere dedotta in questa sede di legittimità senza precisare come e quando essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito (così da ult. Cass. n. 32804 del 2019);
che, rimanendo logicamente assorbito il terzo motivo, il ricorso va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore di Equitalia Centro s.p.a., non avendo l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Equitalia Centro s.p.a., che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020