Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22220 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26457-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA

MARGHERITA 192, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO NORMANNO;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA

MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L.G. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia quindici intimazioni di pagamento notificate il 30.7.2010, ed il successivo pignoramento mobiliare, notificatogli il 15.9.2013, assumendo l’illegittimità degli avvisi di intimazione per difetto di motivazione, per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, per prescrizione del credito e sopravvenuta decadenza della riscossione, nonchè l’illegittimità del pignoramento mobiliare essendo stato reso in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973. Successivamente, Equitalia notificava, in data 16.10.2010, allo stesso debitore una comunicazione di iscrizione ipotecaria per un importo Euro 1.384.011,92, che veniva impugnata, per omessa allegazione della nota di iscrizione dell’Agenzia del Territorio, oltre che per omessa motivazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia previa riunione dei giudizi, con sentenza n. 210/2/11, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti ingiunti non aventi natura tributaria, rigettando il ricorso del contribuente. L.G. spiegava appello, denunciando l’omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento. La cognizione della controversia in appello veniva limitata a n. 6 avvisi di intimazioni ed alla parte della iscrizione ipotecaria dipendente dagli stessi atti esecutivi portanti natura erariale. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 48/26/13, accoglieva parzialmente l’appello. Con ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4 il contribuente chiedeva alla Commissione Tributaria Regionale la parziale revocazione della sentenza n. 48/26/13, limitatamente al punto in cui aveva ritenuto corretta la notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) senza che la stessa fosse stata depositata in giudizio. La domanda veniva rigettata con sentenza n. 155/26/13.

Avverso la sentenza n. 48/26/13 Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per cassazione, svolgendo due motivi.

L.G. si è costituito con controricorso ed ha presentato memorie. All’adunanza camerale del 23 ottobre 2018, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio non presente in atti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel statuire che: “non ritiene corretta la comunicazione della cartella (OMISSIS), in quanto non è barrata la casella relativa alla persona fisica che ha provveduto al ritiro ed è illeggibile la firma dell’incaricato alla distribuzione”. Si argomenta che la notificazione dell’atto è avvenuta per il tramite del servizio postale direttamente dall’Agente della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dalla lettura del relativo avviso di ricevimento, si potrebbe facilmente dedurre che la cartella è stata consegnata allo stesso destinatario, il quale avrebbe firmato la ricevuta, con firma ben leggibile.

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che la notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) non è corretta, in quanto sottoscritta da persona diversa dal destinatario e non vi è prova della comunicazione di avvenuta notifica (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60), laddove la cartella sarebbe stata notificata a mani del figlio convivente del destinatario dell’atto, nel domicilio fiscale.

3. Con memoria presentata in relazione all’adunanza camerale del 23 ottobre 2018, il controricorrente ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, tenuto conto che in data 27 marzo 2013 L.G. avrebbe proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 48/16/13 ex art. 395 c.p.c., n. 4, la cui notifica sarebbe idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, sicchè il ricorso per cassazione, proposto in data 11 novembre 2013, dovrebbe ritenersi inammissibile.

4. L’eccezione è fondata.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato il principio secondo cui: “la notificazione di una impugnazione equivale (sia per la parte notificante sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all’art. 325 c.p.c., salva l’ipotesi di sospensione del termine di impugnazione ove prevista dalla legge (Cass. n. 17309 del 2018, Cass. n. 17309 del 2017). Con specifico riferimento al ricorso per cassazione, è stata precisato che: “La notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4” (Cass. n. 7261 del 2013).

5. Come correttamente eccepito dal controricorrente, la sentenza oggetto del ricorso per cassazione è stata pubblicata il 26.3.2013, ed in data 27.3.2013 il contribuente ha proposto ricorso per revocazione della medesima decisione ex art. 395 c.p.c., n. 4 notificato ad Equitalia Sud S.p.a. il 28.3.2013, con la conseguenza che, sulla base dei principi sopra espressi, Equitalia Sud S.p.a. avrebbe dovuto proporre il ricorso per cassazione entro il 27 maggio 2013, mentre risulta essere stato proposto in data 11.11.2013. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato suggeriscono la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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