Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22220 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7822/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ARIAZZI SUCCHI DI S.A. SAS;
– intimato –
nonchè da:
ARIAZZI SUCCHI DI S.A. SAS, in persona del Socio
accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA APPIANO 8, presso lo studio dell’avvocato
ORAZIO CASTELLANA, rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASO
SAVITO giusta delega a margine;
– controricorso e ricorso incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 35/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
CATANIA, depositata il 02/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
accoglimento del ricorso principale, inammissibilità del ricorso
incidentale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1.1. Con sentenza in data 11.1.2010 la Sezione Staccata di Catania della CTR Sicilia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’ufficio, ha riformato la decisione con cui in primo grado la locale CTP su ricorso della Ariazzi Succhi di S.A. s.a.s. aveva annullato l’avviso di accertamento adottato a rettifica della dichiarazione ILOR della parte per l’anno 1997 in ragione dei maggiori ricavi determinati a seguito di indagini bancarie.
La CTR, pur riconoscendo la legittimità dell’accertamento “compiutamente motivato”, ha tuttavia ritenuto che la presunzione di imponibilità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, “riguardi solo le operazioni di prelevamento” e non la somma di versamenti e prelevamenti, posto che la norma si riferisce ai prelevamenti o agli importi riscossi e la più ampia “accezione” di dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni, parimenti risultante dal citato art. 32, “non può logicamente e giuridicamente riferirsi alla sommatoria di prelevamenti e versamenti, che sono entrambi possibili rilevatori di reddito, ma non certo nel loro ammontare complessivo”.
Il mezzo erariale si valeva di un solo motivo a cui replicava la parte con controricorso e ricorso incidentale.
Poichè in esito alla chiamata della causa all’udienza del 18.1.2016 il Collegio accertava che il ricorso non era stato notificato anche ai soci della ricorrente, ancorchè essi fossero stati parti del giudizio d’appello ed impartiva perciò le disposizioni di cui all’art. 331 c.p.c., rinviando la discussione a nuovo ruolo. Decorso il termine all’uopo fissato la causa era nuovamente chiamata all’odierna udienza di discussione.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va dichiarata l’inammissibilità della proposta impugnazione principale a mente dell’art. 331 c.p.c., comma 2, non avendo il proponente provveduto ad integrare il contradditorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di appello nel termine all’uopo accordatogli con l’ordinanza adottata dal collegio alla decorsa udienza del 18.1.2016.
Per l’effetto, ferma la tardività del ricorso incidentale, essendo esso stato proposto avverso la sentenza depositata il 2.2.2010 con atto notificato il 13.4.2011, il medesimo perde ogni efficacia a mente dell’art. 334 c.p.c., comma 2.
3. Le spese possono perciò essere integralmente compensate.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016