Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2222 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22803-2018 proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANTONELLO MANDARANO, RUGGERO MERONI, SALVATORE PEZZULLO,

IRMA MARINELLI, DONATELLA SILVIA, ANNA TAVANO;

– ricorrente –

contro

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO GALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1474/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Lombardia con sentenza n. 1474/13/2018, depositata il 4.4.2018 notificata il 28.5.2019, accoglieva l’appello dell’Accademia nazionale dei Lincei annullando due avvisi di accertamento con i quali il Comune di Milano aveva recuperato l’Imu per gli anni 2012 e 2013 su un immobile acquistato dalla contribuente e concesso in locazione ultranovennale in favore della società Jolly Hotels Italia s.p.a. svolgente attività alberghiera, sul presupposto dell’operatività della esenzione di cui al D.Lgs. Lgt n. 359 del 1944, art. 3, comma 1, alla luce del disposto di cui alla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 328.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Milano ha

proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Accademia del Lincei resiste con controricorso, illustrato con memoria.

1.Con il primo motivo di ricorso il Comune di Milano deduce violazione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96, e della deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 20 del 20.7.2017, sulla definizione delle liti tributarie e nullità della sentenza per omesso esame dei documenti relativi all’avvenuta definizione agevolata della lite in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3,4 e 5, lamentando la mancata declaratoria di estinzione del giudizio.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, commi 8 e 7, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 e art. 15, comma 1, lett. 1), preleggi, del D.Lgs. lgt n. 359 del 1944, art. 3, e L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 328 e dell’art. 115 c.p.c., comma 1, per l’omesso esame della documentazione prodotta in giudizio sull’utilizzo e destinazione dell’immobile ad albergo.

3. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 363/2019) va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso

La censura è fondata.

4. La L. n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione per l’anno 2018), all’art. 1, comma 328, dispone che: “Le disposizioni dell’art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonchè ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall’Accademia nazionale dei Lincei nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa”.

Questa Corte ha recentemente affermato, in una controversia analoga a quella oggi trattata (Cass.31025/2018), che tale norma esprime la volontà del legislatore di attribuire continuità, anche per il passato, al riconoscimento dell’esenzione tributaria in oggetto. Con essa, infatti, il legislatore non ha inteso semplicemente reintrodurre ex novo nell’ordinamento tale esenzione, limitandosi con ciò a riesumarla – con effetto a partire dal 2018 – dallo stato di obsolescenza e superamento normativo nel quale la si riteneva caduta, ma ha invece voluto fornire un criterio interpretativo autentico – come tale di efficacia retroattiva, ancorchè non autoqualificata – volto ad affermarne la perdurante vigenza ed operatività, senza soluzione di continuità, fin dalla sua introduzione con il d.lgt. del 1944.

Questa Corte ha, tuttavia, afffermato che la suddetta regola di continuità applicativa non trova contraddizione o smentita nel fatto che, come stabilito dal legislatore del 2017, l’esenzione in parola abbia un’estensione non perfettamente collimante perchè più circoscritta – con quella resa palese dalla previsione originaria. “Ciò perchè la nuova disposizione prevede espressamente che l’esenzione ‘continuì sì ad applicarsi a tutti i tributi (presenti e futuri) dovuti dall’Accademia Nazionale dei Lincei, ma soltanto se dovuti “nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa”. In altri termini la nuova disposizione costituisce non soltanto il fondamento della suddetta regola di continuità, ma anche il suo limite operativo; nel senso di ritenere che il legislatore abbia ricollegato la continuativa vigenza nel tempo dell’esenzione alla condizione che quest’ultima riguardi i tributi d’ambito, cioè i tributi dovuti dall’Accademia nello svolgimento, non in regime di impresa, della sua attività istituzionale. Il che equivale ad affermare che, per volontà legislativa, nemmeno per il passato l’esenzione poteva trovare riconoscimento al di fuori di questo limite.

In definitiva, ad operare anche per il passato e senza soluzione di continuità non è soltanto l’esenzione in sè, ma anche il suo perimetro, così come volutamente evidenziato e chiarito dalla nuova disposizione mediante l’enucleazione testuale di una variante di senso in effetti non esplicitata dalla norma originaria del 1944, e tuttavia non con quest’ultima incompatibile; specie se doverosamente riguardata ed ‘aggiornatà alla luce dei principi costituzionali in materia. Del resto, è proprio il richiamato intento interpretativo a far sì che la recente scelta legislativa risulti, non avulsa, ma inevitabilmente permeata dall’evoluzione normativa ed ermeneutica che è storicamente maturata – nei termini che si sono poc’anzi sinteticamente riassunti – intorno al regime di esenzione. La ‘puntualizzazionè apportata dal legislatore alla previsione originaria (mediante restrizione dell’esenzione all’attività istituzionale e non di impresa dell’Accademia) partecipa anch’essa della stessa natura interpretativa, e non innovativa, globalmente ed unitariamente assunta dalla norma; posto che, con essa, il legislatore del 2017 si fa al contempo carico sia dei precetti costituzionali in materia, sopravvenuti al decreto istitutivo (segnatamente, artt. 3 e 53 Cost.), sia del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità che ha già da tempo interpretativamente circoscritto, sulla base di tassativi parametri di natura non esclusivamente soggettiva ma anche oggettiva, i presupposti di esenzione dall’obbligo generale di contribuzione fiscale. In particolare – per quanto concerne l’Ici – il richiamo del legislatore non può che venire ascritto a recepimento del costante orientamento di legittimità sulla ratio esonerativa e sui limiti intrinseci alle esenzioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 (vengono essenzialmente in considerazione le ipotesi sub lett. a) ed i)), secondo cui l’esenzione “è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui l’art. 7 cit., rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. 14226/15 ed altre); – essa è riconoscibile solo per gli immobili (posseduti dagli enti indicati) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, ed a condizione che tale destinazione sia “direttamente ed immediatamente” attuata dall’ente, “ipotesi che non si configura quando il bene sia utilizzato, in virtù di concessione, da un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, così escludendosene in radice la destinazione ai compiti istituzionali di quest’ultimo”(Cass. 15025/15); – quindi, “(…) l’utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione preclude l’agevolazione, restandone esclusa, in radice, la destinazione allo svolgimento dei compiti istituzionali” (Cass. 10483/16; così Cass.5041/15, Cass.14094/10 ed altre); – il riconoscimento dell’esenzione su immobili destinati allo svolgimento di attività non istituzionali dell’ente, ma di natura commerciale, implica alterazione del regime concorrenziale di mercato mediante sua indebita trasformazione in vero e proprio ‘aiuto di Statò, ai sensi della relativa disciplina UE (Cass. 13970/16 ed altre)”.

La Corte ha, pertanto affermato che in base alla L. 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 328, norma di natura interpretativa, l’esenzione tributaria personale riconosciuta all’Accademia Nazionale dei Lincei dal d.lgt.n. 359 del 1944, art. 3, non è mai venuta meno, dovendo trovare continuativa applicazione anche per il passato; – tale continuativa applicazione anche per il passato presuppone tuttavia che l’esenzione suddetta riguardi esclusivamente i tributi dovuti dall’Accademia Nazionale dei Lincei nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.

Nella specie l’immobile fatto oggetto di imposizione Ici non è destinato ad attività istituzionale dell’Accademia, in quanto locato (come riferito dalla stessa ricorrente) ad una società commerciale (spa) che lo detiene quale componente immobiliare qualificante ed essenziale del complesso aziendale di sua proprietà denominato ‘Jolly Hotel Excelsior’. L’immobile, dunque, è dedotto in una tipica gestione lucrativo-imprenditoriale da parte di un soggetto terzo, ed è del tutto estraneo alle finalità istituzionali dell’Accademia. Non vale obiettare, con quest’ultima, nè che l’immobile venne acquistato con proprie risorse ‘istituzionalì, siccome rinvenienti – secondo Statuto e Regolamento – dalla liquidità messa a suo tempo a disposizione per lascito del ‘ F.A.F.’; nè che i canoni di locazione ad essa corrisposti dalla società conduttrice vengono comunque impiegati proprio per il raggiungimento dei fini istituzionali generali dell’Accademia. Ora, premesso che non è qui in discussione la finalità statutaria dell’Accademia e nemmeno la considerazione costituzionale delle attività da essa svolte quale istituzione di alta cultura ex artt. 33 Cost. e D.P.R. n. 422 del 1986 (finalità che giustifica l’esenzione appunto in relazione ai tributi d’ambito funzionale), giova anche in proposito richiamare il su riportato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui l’agevolazione Ici è esclusa ogniqualvolta – nella annualità di riferimento – l’immobile non sia fatto oggetto di svolgimento ‘diretto ed immediatò dell’attività istituzionale da parte dell’ente richiedente l’esenzione, in quanto locato o comunque concesso all’uso imprenditoriale di terzi. A nulla rilevando – va qui aggiunto – la risalente provenienza ‘istituzionalè della provvista impiegata per il suo acquisto, ovvero la modalità e finalità ‘istituzionalè (che, per la verità, non potrebbe per definizione mancare) dell’impiego strumentale dei proventi ottenuti dalla sua concessione speculativa a terzi (in particolare, sulla ininfluenza del reimpiego ‘istituzionalè dei canoni locativi riscossi: Cass. 8870/16; Cass. 13542/16).

Il ricorso deve essere, pertanto accolto, con assorbimento della trattazione del primo motivo di ricorso, e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia e della novità della questione sullo ius superveniens affrontata da questa Corte nella pendenza del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA