Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2222 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2222 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 5878-2012 proposto da:
EORTOLI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, MARSETTI PIETRO, MARSETTI MARIA GIUSEPPINA,
MARSETTJ FRANCESCO, MARSETTI ANTCNIC), elettivamentc ,
domiciliai in ROMA VIA BENACO 5, presso 1, -) studio
dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentati e
difesi dall’avvocato UMBERTO SANTI giusta delega a
margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 30/01/2018

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 73/2011 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 28/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARIA FASANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l’Avvocato SANTI che ha chiesto
l’accoglimento e deposita n. 2 avvisi di ricevimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE BONIS che
ha chiesto il rigetto.

udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

R.G.N. 5878/12

Con avviso di liquidazione dell’imposta n. 20061T001311000
l’Agenzia delle Entrate revocava alla società “Bortoli S.r.l.” a
Francesco Marsetti, Pietro Marsetti, Antonio Marsetti e Maria
Giuseppina Marsetti, le agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell’art.
33, comma 3, della I. 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 76 della
legge n. 448 del 2001, per l’acquisto di un immobile con atto
registrato in data 10 aprile 2006, sito nel Comune di Malo (VI),
atteso che il terreno oggetto della compravendita era da ritenersi ad
intervento edilizio diretto essendo le opere di urbanizzazione già
realizzate, assimilabile, pertanto, ad una zona di completamento.
L’atto veniva impugnato innanzi alla CTP di Vicenza, che accoglieva
il ricorso dei contribuenti, riconoscendo la spettanza
dell’agevolazione. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che
veniva accolto dalla CTR del Veneto, la quale riteneva che, essendo
il terreno già urbanizzato e quindi direttamente edificabile con
concessione diretta, la richiesta di agevolazione non poteva essere
concessa.
I contribuenti propongono ricorso per la cassazione della sentenza,
svolgendo tre motivi, illustrandolo con memorie. L’Agenzia delle
entrate si è costituita con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando la violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per
contraddittorietà della motivazione, tenuto conto che nella

FATTI DI CAUSA

sentenza impugnata si attribuisce decisiva importanza alla
circostanza che le opere di urbanizzazione debbano essere realizzate
dal soggetto che richiede le agevolazioni per l’utilizzazione

l’anteriorità del completamento delle opere di urbanizzazione,
rispetto alla compravendita agevolata, sono invece posteriori alla
compravendita. Si lamenta contraddittorietà della motivazione,
tenuto conto che, sulla base delle date risultanti dalla stessa
sentenza impugnata, le opere di urbanizzazione erano state già
realizzate molti mesi dopo che la società Bortoli S.r.l. aveva
acquistato il terreno da edificare, con la conseguenza che non
potevano essere state realizzate dai venditori.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 33, comma 3, I. 23 dicembre 2000, n. 388 (art.
360, n. 3, c.p.c.), tenuto conto che la CTR, ai fini della concessione
dell’agevolazione, individua un requisito nuovo ed ulteriore, laddove
l’obbiettivo perseguito dalla norma di favore non si limita alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma investe tutto il piano
particolareggiato, mentre se la norma agevolatrice avesse inteso
facilitare l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, avrebbe dovuto
riferirsi a tali opere e non all’utilizzazione edificatoria dell’area.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione del principio
di affidamento di cui all’articolo 10, I. 27.7.2000, n. 212 (art. 360,
n. 3, c.p.c.), considerato che la società contribuente, usufruendo
dell’agevolazione ex art. 33, comma 3, I. n. 388 del 2000, si è
adeguata alle istruzioni della circolare n. 11/E del 31 gennaio 2002
e della Risoluzione n. 40/E del 31 marzo 2005, nelle quali non vi è
alcun riferimento alle opere di urbanizzazione, con la
2

edificatoria, mentre le circostanze di fatto dalle quali la CTR desume

conseguenza che, in applicazione del principio di affidamento e
buona fede, sarebbe doveroso il riconoscimento della spettanza
dell’agevolazione.

4. Il primo motivo è fondato.

di compravendita fu stipulato in data 16.3.2006 e registrato in data
10.4.2006, e che i lotti dei terreni compravenduti rientravano nel
piano di lottizzazione Marsetti – Balasso, come da convenzione
stipulata con il Comune di Malo dell’ 8.7.2004. Il collaudo delle opere
di urbanizzazione è stato approvato con delibera di giunta n. 152 del
31.10.2006, mentre la cessione dell’area al Comune di Malo è
avvenuta in data 19.12.2006.
La CTR deduce, presupponendo tale consequenzialità di eventi, che
le opere di urbanizzazione sarebbero state già completate al
momento dell’acquisto del terreno, mentre proprio da tali
antecedenti logici si prospetterebbero valutazioni diverse.
Ne consegue che, nella specie, è apprezzabile il denunciato vizio
motivazionale, atteso che la sentenza impugnata non risulta
logicamente corretta su tale punto, non consentendo la verifica
dell’iter argomentativo seguito per giungere alle rassegnate
conclusioni.

5. Il secondo motivo di ricorso non ha pregio.
Questa Corte ha affermato che: “In tema di agevolazioni tributarie,
il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura
del 1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa,
previsto dall’art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000, vigente
“ratione temporis”, per i trasferimenti di immobili situati in aree
soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,

3

In verità emerge dal contenuto della sentenza impugnata che l’atto

si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, entro
cinque anni dall’acquisto, ad opera dello stesso acquirente, sicchè il
beneficio non spetta ove le opere di urbanizzazione, previste dalla

trattandosi di una disposizione di stretta interpretazione, in quanto
ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente il primo costo di
edificazione” (Cass. n. 10203 del 2016), cioè quello ulteriore,
rispetto al costo ordinario di edificazione, quale, quello connesso
all’adempimento delle prescrizioni del piano attuativo (Cass. n. 7438
del 2009, Cass. n. 11771 del 2012, Cass. n. 13172 del 2012, Cass.
n. 5933 del 2012). L’agevolazione è un vantaggio economico per
l’adempimento di prescrizioni, che scaturiscono dagli oneri
contemplati dalla pianificazione urbanistica generale e attuativa. Ne
consegue che l’attività edilizia privata, per usufruire di incentivi, non
può essere riconosciuta per la mera edificazione diretta del terreno,
non inquadrabile all’interno di un preordinato assetto del territorio
comunale (Cass. n. 10203 del 2016).
Su tali premesse, questa Corte ha precisato che:
” In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto dall’art. 2,
comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disposizione che
estende le agevolazioni fiscali di cui all’art. 33, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, anche al caso di piani attuativi di iniziativa
privata, si applica ai soli trasferimenti di beni immobili avvenuti dopo
la sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore,
intendendosi per tale colui che stipula la convenzione di lottizzazione
e poi costruisce o vende i singoli lotti, dopo avere eseguito le opere
di urbanizzazione o ceduto le aree del comune per l’esecuzione di
esse, attuando così direttamente o a mezzo degli acquirenti dei lotti
la convenzione (ord. n. 22230 del 2011).
4

convenzione con il Comune, siano state completate dall’alienante,

Il soggetto attuatore è, quindi, chi stipula la convenzione di
lottizzazione e poi costruisce o vende i singoli lotti, dopo avere
eseguito le opere di urbanizzazione o ceduto le aree al Comune per

acquirenti dei lotti la convenzione.
In considerazione della “ratio” legislativa si è, pertanto, ritenuto che
va esclusa la spettanza dei medesimi benefici ad un eventuale
precedente acquirente che, in attuazione alla convenzione edilizia,
avesse limitato la propria attività all’esecuzione delle opere di
urbanizzazione (ord. n. 3449 del 2014).
La CTR ha fatto buon governo dei suddetti principi, pertanto nessuna
censura può essere espressa alla sentenza impugnata, laddove ha
rappresentato che l’agevolazione non può essere concessa in ipotesi
di acquisto di terreno già urbanizzato e, quindi, direttamente
edificabile.

6. Il terzo motivo è infondato. In tema di legittimo affidamento del ,
contribuente a fronte dell’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai
sensi dell’art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto del contribuente,
costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da una
apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione
finanziaria, in senso sfavorevole al contribuente; b) dalla buona fede
del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata
dall’assenza di qualsiasi violazione di dovere di correttezza gravante
sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche
rilevanti, idonee ad indicare i due presupposti che precedono (Cass.
n. 537 del 2015; conf. 212 del 2000). Premesso che le circolari e le
risoluzioni non costituiscono atti normativi, né tanto meno sono ad
essi assimilabili e, pertanto, esse non sono vincolanti né per il
5

\\y-s\i

l’esecuzione di esse, attuando così direttamente o a mezzo degli

contribuente, né per il giudice in quanto per la loro natura e per il
loro contenuto di mera interpretazione di una norma di legge non
hanno alcuna efficacia normativa verso l’esterno, va precisato che la
piana lettura delle norme non consente dubbi interpretativi, con la

affidamento può essere riscontrata nella fattispecie.

7. Sulla base dei rilievi espressi, va accolto il primo motivo di ricorso,
rigettati gli altri, con la conseguente cassazione della sentenza
impugnata e rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per
il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa
la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa
composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il giorno 21 settembre

conseguenza che nessuna violazione del principio di buona fede ed

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA