Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2222 del 30/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2222 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 27407-2010 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNVO 01128930045,
(già ASL 16 11,10NDOVI’) in persona del Direttore Generale legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PII.7,RLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
CONTAI DI MARIO, che la rappresenta e difende giusta mandato a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D1.1.1
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERAI Il DEI i .0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 30/01/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/30/2009 della COMMISSIONE,
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 28/09/2009,
depositata il 29/09/2009;

19/12/2012 dal Consigliere Relatore .Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il RG. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<>;
che l’Agenzia delle entrate è costituita con controricorso

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti
costituite;
Ric. 2010 n. 27407 sez. MT ud. 19-12-2012
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del.

che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 3.000 per
onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla contro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA