Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 222198 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12982/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2009 della COMM. TRIB. REG. della

Campania, depositata il 12/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha riconosciuto a S.F., esercente la professione di avvocato, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2003 al 2006.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con i due motivi di ricorso, proposti cumulativamente, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Sostiene la ricorrente che i costi (Euro 17.773,00 per l’anno 2003; Euro 14.427,00 per l’anno 2004; Euro 15.168,00 per l’anno 2005) inerenti l’attività svolta dal contribuente e la presenza di una impiegata part-time dimostrassero la sussistenza del presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso è infondato.

Il giudice d’appello ha escluso che il contribuente fosse soggetto ad IRAP in considerazione della esiguità dei costi sostenuti dal professionista, comprensivi di quelli per compensi a terzi, e tenuto conto che il contribuente si era avvalso dell’ausilio di una sola unità lavorativa, con qualifica di impiegata dattilografa part-time.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 9451/2016) hanno chiarito che “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (in applicazione del principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)”.

Consegue che, nella specie, la circostanza che il contribuente si sia avvalso dell’ausilio di una unità lavorativa, con qualifica di impiegata dattilografa part-time, è del tutto irrilevante ai fini della ricorrenza del presupposto di imposta.

Quanto ai costi sostenuti dal contribuente, va osservato come la ricorrente prospetti una diversa valutazione delle risultanze fattuali rispetto a quella operata dal giudice di merito, il quale, con congrua motivazione, tenuto in specie conto che i costi per compensi a terzi costituivano solo una parte dei costi complessivamente sostenuti, ha escluso la sussistenza, nella specie, di una autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettabilità del contribuente ad IRAP.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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