Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22219 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.22/09/2017), n. 22219
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2050-2017 proposto da:
D.B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE SILVESTRO;
– ricorrente –
contro
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato, nonchè curatrice speciale, MARZIA GRAFFI;
– controricorrente –
e contro
F.B., S.P., S.T.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 73/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
D.B.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso il decreto della Corte d’appello di Trieste N. 73/2016, depositato il 15 dicembre 2016, con il quale è stato confermato il decreto del Tribunale dei minorenni di Trieste, con il quale il minore S.R. era stato affidato ai servizi sociali del Comune di (OMISSIS), disponendosi l’attivazione di un servizio educativo domiciliare e territoriale in suo favore;
la resistente avv. Marzia Graffi, quale curatrice speciale del predetto minore ha replicato con controricorso;
gli intimati F.B., S.P. S.T. e P.M. presso il Tribunale dei minorenni di Trieste non hanno svolto attività difensiva;
Diritto
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso – con il quale l’istante denuncia l’insufficiente e illogica motivazione su punti decisivi della controversia – è inammissibile, atteso che – a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – la disposizione in esame deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 08/10/2014, n. 21257; Cass. 20/11/2015, n. 23828);
la censura si risolve, altresì, in una richiesta di rivisitazione del percorso logico seguito dal giudice di appello, mediante il richiamo agli specifici elementi di prova in atti, già sottoposti alla valutazione della Corte territoriale, del tutto inammissibile in questa sede (Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24148);
Ritenuto che:
per tali ragioni il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017