Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22219 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5994-2013 proposto da:

COMUNE DI FORMIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI

ANGELONI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALZONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COGEI SRL, EQUITALIA GERIT SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI

LATINA, EQUITALIA SUD SPA;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 2/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 12/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Cogeì S.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina una cartella di pagamento, emessa da Equitalia Gerit per recupero ICI, anno di imposta 2004, deducendo carenza di motivazione, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per mancata indicazione del responsabile del procedimento e violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10. Il Comune di Formia si costituiva in giudizio, evidenziando che la cartella era stata preceduta dalla notifica del previo avviso di accertamento, con cui era stata puntualmente motivata la pretesa impositiva, che era ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 78/02/09, accoglieva il ricorso dichiarando l’illegittimità della cartella impugnata per carenza di motivazione. Il Comune di Formia spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che rigettava il gravame con sentenza n. 2/39/12. Il Comune di Formia ricorre per cassazione, svolgendo due motivi, illustrati con memorie. Le parti intimate non hanno svolto difese.

All’adunanza camerale del 18 maggio 2018, tenuto conto che il ricorso per cassazione era stato ritualmente notificato ad Equitalia Gerit S.p.A., ma non risultava pervenuto l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita alla società Cogei S.r.l., questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica alla società Cogei S.r.l., ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con rinvio della causa a nuovo ruolo, per sanare il difetto di contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (motivazione apparente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la Commissione Tributaria Regionale specificato quali siano gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, limitandosi a recepire acriticamente le statuizioni della Commissione Tributaria Provinciale, senza autonoma valutazione, per cui la decisione impugnata apparirebbe viziata da motivazione apparente. I giudici di primo grado avevano statuito che: “verificato che oggettivamente le motivazioni contenute nell’atto impugnato non sono indicative e/o esplicative delle origini dell’addebito cosa necessaria in un documento con il quale si pretende un versamento di somma significativa per il contribuente, nè alcun riferimento è dato rilevare dal medesimo ad atti o avvisi ad esso propedeutici”. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe condiviso “tale tesi, anche perchè, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la carenza di motivazione è un vizio della cartella essendo uno dei requisiti essenziali che la legge prescrive per tutti gli atti impositivi”. Parte ricorrente deduce di avere eccepito nel corso del giudizio di primo grado che la cartella era conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ed in sede di appello aveva anche rilevato che la società contribuente era stata perfettamente in grado di articolare nel corso del giudizio le proprie difese, individuando nel ricorso introduttivo tutti i dati direttamente rilevati dal contenuto dell’atto impositivo, specificando anche il numero e la data di notifica dell’avviso di accertamento presupposto (28.12.2006).

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000 art. 7 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la cartella di pagamento sarebbe perfettamente legittima, contenendo tutti gli elementi necessari per l’individuazione della causa della pretesa impositiva, nel pieno rispetto dei criteri di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 con la conseguenza che i giudici di appello, nel condividere la tesi sostenuta dalla Commissione Tributaria Provinciale secondo la quale “oggettivamente le motivazioni contenute nell’atto impugnato non sono indicative e/o esplicative delle origini dell’addebito”(…) “nè alcun riferimento è dato rilevare dal medesimo ad atti o avvisi ad esso propedeutici”, sarebbe incorsa in una palese violazione e falsa applicazione della legge (L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25), perchè, sotto questi profili, per i motivi innanzi esplicitati, l’impugnato titolo esecutivo sarebbe perfettamente legittimo.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Invero, dalla laconicità della motivazione della sentenza impugnata non è consentito appurare che alla condivisione della decisione di prime cure, il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.

Ne consegue la nullità di tale deliberazione, essendo la stessa motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, ravvisandosi la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto apparente. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha precisato che: “In tema di ricorso per cassazione è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza motivata “per relationem”, alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame”(Cass. n. 27112 del 2018). Con riferimento al dedotto vizio motivazionale della cartella di pagamento impugnata, giova precisare che questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che l’onere di motivazione della pretesa fiscale viene assolto dall’Ufficio con la notifica dell’avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento, che non costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale. Si è, infatti, precisato che: “La cartella di pagamento che non costituisca il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di un altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dalla contribuente” (Cass. n. 21177 del 2014).

4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’inammissibilità del secondo, tenuto conto che le doglianze con lo stesso illustrate potranno essere riproposte al giudice del rinvio. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il riesame, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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