Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22218 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio
dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
R.F.;
– intimato –
per la Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n. 51/4/2007 depositata il 19/4/2007;
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.
Marcello Iacobellis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Sepe Attilio, che ha concluso aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.F. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 127/3/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativamente a terreno avente destinazione in PRG a “Zona per attrezzature socio-sanitarie”. La CTR riteneva la insussistenza del presupposto impositivo essendo l’area non utilizzabile a scopo edificatorio.
Il ricorso è fondato su quattro motivi. Nessuna attività ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10. L’omissione dell’obbligo di denuncia configurerebbe violazione della succitata norma. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’area non fosse sottoponibile ad ICI. Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla omessa indicazione della ragioni sottostanti alla ritenuta esistenza ed alla natura del vincolo nonchè alla sua decadenza. La CTR avrebbe inoltre erroneamente ritenuto sussistente e poi decaduto il vincolo derivante dallo strumento urbanistico.
Con terzo motivo il ricorrente assume il vizio di motivazione tra “la parte motiva di recepita vigenza della norma di interpretazione autentica e la ritenuta mancata approvazione degli strumenti attuativi. La CTR, in violazione della L. n. 248 del 2005, inoltre avrebbe ritenuto non imponibile l’area.
Con quarto motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 nonchè la carenza di motivazione laddove la CTR ha ritenuto che l’edificabilità sia collegata solo all’intervento pubblico.
Fondate sono le censure in ordine alla violazione di legge.
Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), “per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione …”. Anche alla luce di quanto puntualizzato, specificamente in materia di Ici, dalla norma interpretava di cui alla L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, la qualifica di area edificabile (implicante l’esclusione dal beneficio della tassazione su base catastale, previsto per i soli terreni agricoli, e la soggezione alla valutazione in base al valore di mercato) va ricollegata al semplice inserimento dell’area nel piano regolatore generale, indipendentemente dall’esistenza di piani particolareggiati o attuativi (cfr. Cass. 25506/06 e 25505/06). La qualifica di area edificabile non può quindi ritenersi esclusa dalla ricorrenza di particolari vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alle possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. La destinazione edificatoria dell’area impressa dal PRG, inoltre, permane anche dopo la decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione per realizzare quelle pubbliche finalità (Cass. Sent. 19620 del 17 luglio 2008).
I suddetti limiti incidono tuttavia sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, con seguentemente, della base imponibile (cfr. Cass. Cassazione civile sez. trib. 11 aprile 2008 n. 9509 Cass. 19750/04, 11371/03, 2971/03, 7676/02, 13988/01, 15886/00, 15255/00).
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione regionale, che si atterrà, nel nuovo esame, ai principi di diritto su enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011