Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22218 del 22/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1738-2017 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M MERCATI 17/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CESCHINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato REMIGIA D’AGATA;

– ricorrente –

contro

P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO CORONELLA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1663/2015 Cron. della CORTE D’APPELLO DI

CATANIA, depositato il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto n. 1663/2016 della Corte d’appello di Catania, depositato il 28 ottobre 2016, con il quale è stato accolto il reclamo proposto da P.M. nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Siracusa in data 03/15/2016, con la quale era stato ordinato il trasferimento di tutte le questioni inerenti la responsabilità genitoriale in relazione alla minore B.N. all’autorità giudiziaria belga, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento U.E. 27 novembre 2003, n. 2201;

l’intimata non si è costituita, ma ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i due motivi di ricorso l’istante si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto non sussistenti i presupposti per il trasferimento di tutte le questioni inerenti la responsabilità genitoriale in relazione alla minore B.N. all’autorità giudiziaria belga, sebbene la medesima fosse nata in Belgio ed avesse vissuto in tale paese fin dal 2013, e benchè il padre fosse ivi residente dal 2012;

Ritenuto che:

in tema di responsabilità genitoriale, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorra dare rilievo – per principio generale – al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale, e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto (Cass. Sez. U. 18/03/2016, n. 5418);

Rilevato che:

nel caso concreto, la Corte d’appello di Catania – con sentenza n. 883/2015, passata in giudicato (v. sentenza impugnata, pp. 4 e 5) ha accertato che “la residenza abituale della minore, alla data in cui l’autorità giudiziaria italiana era stata adita (…) era in Italia nel Comune di (OMISSIS)”, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera a) dell’art. 15 del Regolamento cit.;

non ricorrono peraltro, nella specie, neppure i presupposti di cui all’art. 15 succitato, lett. b) e d) atteso che la bambina era stata in precedenza trasferita in Belgio solo in esecuzione dell’erroneo ordine di rimpatrio emesso dal Tribunale dei minorenni di Catania, poi, annullato da questa Corte con sentenza 26/3/2015, n. 6139, e che dagli accertamenti espletati dal giudice di merito (p. 13 dell’impugnata sentenza) è risultato che anche il B. era stato residente in (OMISSIS) dal 2006 al 2014, e lo era ancora in data 04/04/2016, come da certificato anagrafico prodotto in giudizio dalla P., sicchè è da escludersi una residenza abituale del medesimo in Belgio;

Ritenuto che:

quanto al presupposto fondamentale costituito dall'”interesse superiore del minore”, sia necessario che il giudice nazionale accerti che il trasferimento del caso all’autorità giurisdizionale di altro Stato membro “sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al trattamento dello stesso”, e che “tale trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore” (Corte Giustizia, 27/10/2016, Child and Family Agency, C- 428/15);

nel caso di specie, per contro, tale interesse della minore al trasferimento delle questioni inerenti la responsabilità genitoriale non possa reputarsi sussistente, avendo la Corte territoriale accertato che il B. è stato rinviato a giudizio, con decreto del 02/03/2016 del GIP del Tribunale di Siracusa, per il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) nei confronti della stessa figlia, e che il medesimo ha adoperato violenza anche nei confronti della di lei madre;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso – poichè manifestamente infondato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della P.;

dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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