Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22217 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Forestale Toixesquadrata S.S., nonchè M.G.M.,

M.L. e M.G., elett.te dom.to in Roma, alla

via Panama n. 58, presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno, rapp.ti e

difesi, dall’avv. Calzoni Lietta, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

per la Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria n. 19/2006/O1 depositata il 16/6/2006;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.

Iacobellis Marcello;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

Sepe Attilio, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Forestale Torresquadrata S.S., nonchè M.G.M., M.L. e M.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza della CTP di Perugia n. 66/2/2004 che aveva respinto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. 70/CU L. n. 984 del 1977 Registro. LA CTR riteneva non sussistenti i motivi per revocare il beneficio della tassazione in misura fissa stante e non richiedendo la L. n. 984 del 1977, art. 7, l’obbligo di riconversione dell’intero terreno. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resistono con controricorso i contribuenti. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/9/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto “irrilevante – ai fini del riconoscimento dei benefici in parola – che l’intervento abbia riguardato l’intero terreno acquistato”; avrebbe altresì erroneamente affermato che la trasformazione di un terreno da agricolo a bosco non comporterebbe l’assenza di un immediato vantaggio in termini di redditività.

La censura è infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 5067 del 02/03/2011; Sez. 5, Sentenza n. 16832 del 20/06/2008) secondo cui, in materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, lett. b), è l’idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, non richiedendosi l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione, ai sensi dell’art. 10 della citata legge.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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