Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22217 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 501-2017 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.ANTONELLI

45, presso lo studio dell’avvocato OLIVIERO MAZZONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMILIANO DI SCIPIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3282/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

P.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3282/2016, depositata il 24 maggio 2016, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della pronuncia del Tribunale dei Minorenni di Roma n. 2910/2008; la resistente B.L. ha resistito con controricorso e con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità, non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass. 11/10/2016, n. 20382); nel caso concreto, per contro, il ricorrente ha omesso di indicare in quale atto del giudizio abbia prodotto il decreto n. 775/2015 della Corte d’appello dell’Aquila, non menzionato per nulla nella sentenza impugnata, con l’espressa deduzione della sua decisività ai fini della decisione della controversia, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

il motivo difetta, peraltro, di specificità, poichè il ricorrente non precisa neppure quale fosse stata la ragione della violazione del contraddittorio accertata nell’altro giudizio, ed in particolare se anche allora la notifica era stata effettuata a mano di omonimo presso il suo stesso domicilio;

Ritenuto che:

il secondo motivo di ricorso sia inammissibile, poichè sub specie del vizio di violazione di legge (art. 2700 c.c. e art. 269 c.c., comma 4), si traduce in una richiesta di rivisitazione del materiale probatorio in atti, ed in particolare della documentazione medica relativa al preteso impedimento del P. a sottoporsi agli esami ematologici, già valutata dalla Corte d’appello, e pertanto implica un riesame del merito del tutto inammissibile in questa sede (Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24148);

Ritenuto che:

per tali ragioni, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;

dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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