Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22217 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18344/2014 proposto da:

Associazione Meneghina, in persona del presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 400, presso lo

studio dell’Avvocato Massimiliano De Luca, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Mariano Albanese giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Trionfale n.

5697, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Ioppoli,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Paola Maria Redini giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1492/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/7/2018 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La controversia insorta tra l’Associazione Meneghina e B.S. in relazione a un contratto di locazione tra loro intercorso veniva definita, in ragione della clausola compromissoria contenuta in contratto, con lodo arbitrale del 2 gennaio 2006 che dichiarava risolto il rapporto di locazione esistente fra le parti, condannava la locataria B. alla riconsegna dell’unità immobiliare alla proprietaria e al pagamento della somma di Euro 5.399,97 e fissava una penale per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.

2. A seguito dell’impugnazione proposta dalla B. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 2 luglio 2008, dichiarava la nullità del lodo in ragione della mancata osservanza del principio del contraddittorio e della carenza di potestas iudicandi, stante la mancanza di data certa sulla delega conferita a chi aveva sottoscritto il contratto per conto della locataria.

3. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7787 pubblicata il 17 maggio 2012, cassava la pronuncia della corte territoriale per vizio di ultrapetizione rinviando al giudice di merito per statuire sui motivi di impugnazione effettivamente proposti dall’impugnante.

4. In sede di giudizio di rinvio la Corte d’Appello di Milano rilevava che la clausola compromissoria non soddisfaceva i requisiti di validità previsti dagli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo stata approvata tramite un richiamo cumulativo alle clausole contenute nel testo contrattuale, accoglieva di conseguenza l’impugnazione e dichiarava la nullità del lodo impugnato.

5. Ricorre per cassazione contro questa pronuncia l’Associazione Meneghina, al fine di far valere un unico, articolato, motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso B.S..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, sollecitando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto: 1) la clausola compromissoria contenuta in contratto non avrebbe natura vessatoria, non alterando il sinallagma contrattuale e non essendo riconducibile a nessuna ipotesi di vessatorietà; 2) tale clausola sarebbe stata comunque approvata dalle parti con doppia sottoscrizione; 3) sarebbe documentalmente falso che l’Associazione Meneghina non abbia reiteratamente contestato la deduzione della B. circa la mancanza di alcuna trattativa sul contenuto delle clausole contrattuali, così come sarebbe evidente l’irrilevanza rispetto al caso di specie del disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di un contratto non seriale che aveva per parte il locatore di un solo immobile; 4) la clausola compromissoria non avrebbe avuto necessità di alcuna separata evidenziazione, sia perchè non aveva natura vessatoria, sia perchè il contratto era stato redatto con l’accordo di entrambi i contraenti.

7. Occorre preliminarmente constatare l’irritualità dell’intervenuta nomina nel corso del presente giudizio di un nuovo difensore in sostituzione del legale che aveva predisposto l’originario ricorso per cassazione.

Nella specie il giudizio arbitrale (in tema si vedano Cass., sez. U., n. 24153/ 2013, Corte Cost. n. 223/2013) è stato definito con lodo pronunciato in data 2 gennaio 2006 e perciò è stato introdotto prima del 4 luglio 2009, sicchè in base al tenore dell’art. 83 c.p.c., comma 3, applicabile al caso di specie ratione temporis (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9 e art. 58), la nomina del nuovo difensore in sostituzione del già designato sarebbe potuta avvenire solo tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma non anche con memoria (cfr. Cass. 2460/2015) nè, come è stato, tramite scrittura privata priva di autentica notarile (cfr. Cass. n. 1255/2018) inviata a mezzo posta raccomandata a questa Corte.

Il che tuttavia non ha alcun effetto sul presente giudizio, dato che la sopravvenuta rinuncia non produce alcun effetto sul giudizio di cassazione sia per il principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore, sia perchè il giudizio di legittimità è caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio.

8. Il motivo di ricorso, nelle sue diverse articolazioni, si prospetta in parte infondato, in parte inammissibile.

8.1 La sentenza impugnata, nel riconoscere la natura vessatoria della clausola compromissoria prevista all’art. 10 del contratto, rimanda esplicitamente al disposto dell’art. 1341 c.c., il quale prevede, al suo comma 2, una simile pattuizione fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto.

Il collegio dell’impugnazione ha così individuato la ragione per la quale la clausola in questione rimaneva soggetta alla disciplina di cui all’art. 1341 c.c..

8.2 La seconda doglianza è inammissibile, dato che non coglie la ratio decidendi posta a base della statuizione impugnata, la quale espressamente riconosce la presenza sul contratto di una doppia sottoscrizione, ma ritiene che la stessa non soddisfi i requisiti di validità previsti dagli artt. 1341 e 1342 c.c., in presenza di un richiamo cumulativo delle clausole contenute in contratto.

8.3 La terza doglianza è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il vizio di violazione di legge denunciato con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 24155/2017) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 22707/2017, Cass. n. 195/2016), non dedotto in questa sede.

Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’Appello non avrebbe colto che il contratto stipulato fra le parti non aveva carattere seriale, involgendo il locatore di un solo immobile, nè avrebbe adeguatamente apprezzato le reiterate contestazioni sollevate dall’Associazione Meneghina rispetto agli assunti della conduttrice sul fatto che le clausole non erano state oggetto di trattativa.

In questo modo il ricorso ha chiaramente allegato un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, come a voler sollecitare la rinnovazione, inammissibile in questa sede di legittimità, dell’esame nel merito della vicenda oggetto di lite attraverso le risultanze processuali.

Peraltro il motivo di ricorso per cassazione con cui si intenda denunciare l’erronea valutazione della sussistenza di contestazioni in merito agli assunti in fatto di controparte deve indicare specificamente, in ossequio al principio di autosufficienza, gli atti processuali su cui si fonda e trascrivere il contenuto degli stessi contenente simili contestazioni.

8.4 Non si presta a censure la statuizione in ordine alla necessità di una separata evidenziazione della clausola in questione, derivante dalla sua natura vessatoria e dal fatto che, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito non rivedibile in questa sede di legittimità, la stessa era contenuta in un modulo già predisposto dal locatore a cui al conduttore non fu consentito di apportare modifiche a seguito di trattativa.

Giova ricordare al riguardo che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c., non è soddisfatta mediante un richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte le condizioni generali di contratto solo alcune delle quali siano vessatorie, come è avvenuto nel caso di specie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (Cass. n. 20606/2016, Cass. 9492/2012, Cass. 5733/2008).

9. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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