Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22216 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 92/2006/9 depositata il 30/6/2006;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.

Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia promossa da F.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Pescara n. 155/4/2004 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 1999-2002. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. La ricorrente in data 9/8/2001 ha depositato atto di rinuncia. La sopravvenuta rinuncia determina la estinzione del procedimento.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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