Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22216 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25581/2015 proposto da:

T.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 1097/2015 del TRIBUNALE di RAVENNA,

depositato il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

T.M.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, avverso il decreto del Tribunale di Ravenna, depositato il 16 settembre 2015, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla istante nei confronti del decreto emesso dal giudice delegato in data 19 maggio 2015, con il quale era stata disattesa l’istanza della L. 27 gennaio 2012, n. 3, ex art. 7, proposta dalla T.;

l’intimata Equitalia Centro s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che

il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del debitore di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 ed art. 8, non precludendo a quest’ultimo – benchè nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione ((Cass. 01/02/2016, n. 1869; Cass. 14/03/2017, n. 6516);

per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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