Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22216 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 14/10/2020), n.22216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7027/2017 proposto da:

AVIAPARTNER HANDLING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, e

ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/09/2016 r.g.n. 1582/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVA

Che:

la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 618 in data 10 maggio – 16 settembre 2016, in parziale riforma della pronuncia n. 154/2013, resa dal giudice del lavoro di Busto Arsizio, impugnata da AVIAPARTNER HANDLING S.p.a. nei confronti del sig. B.B., accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, liv. VIII c.c.n.l. per i servizi aeroportuali, a decorrere dal primo giugno 2010 (relativamente al termine finale apposto al contratto di somministrazione del 31-05-2010 relativo al periodo primo giugno/primo luglio 2010). Condannava la società appellante al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. Compensava, infine, per un terzo le spese relative al doppio grado del giudizio, con la condanna della società appellante alla residua quota di 2/3, all’uopo liquidata;

avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione AVIAPARTNER HANDLING S.p.a. come da posta elettronica certificata in data 16 marzo 2017, affidato a otto motivi, cui ha resistito il sig. B. mediante controricorso notificato come da relata del 10/11 aprile 2017;

in seguito, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, per aver ritenuto la Corte d’Appello che la decadenza in materia si applicasse ai soli contratti di somministrazione stipulati dopo l’entrata in vigore della citata L. n. 183 (c.d. collegato lavoro). Pertanto, nel caso di specie l’attore era decaduto dall’impugnazione, avuto riguardo al termine finale del primo luglio 2010, con conseguente termine di cadenza spirato il 23 gennaio 2011 (decorrenza 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della L. n. 183), mentre l’impugnativa de qua risaliva al dicembre 2011;

con il secondo motivo è stato lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.pc.., comma n. 5, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte distrettuale disatteso l’appello relativo alla dedotta mancata sottoscrizione dell’impugnativa in quanto la convenuta non aveva prodotto l’originale della missiva pervenutale, laddove non era stato considerato che quest’ultima aveva eccepito la mancanza di sottoscrizione sin dalla memoria di primo grado, ciò non era stato mai contestato ex adverso, con ogni conseguente decadenza di parte attrice ai sensi del succitato art. 32, risultando ad ogni modo tardiva l’impugnazione avvenuta soltanto con la missiva del 15 dicembre 2012;

con la terza censura è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, commi 1, 1 bis (introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54 – c.d. decreto milleproroghe – convertito in L. n. 10 del 2011), L. n. 183 del 2010, artt. 3 e 4, per aver i giudici di merito escluso la decadenza dei contratti a termine per effetto della proroga di cui al suddetto D.L. n. 225 del 2010, ritenuta applicabile anche ai contratti di somministrazione, perciò anche in contrasto con quanto previsto in tema d’interpretazione dall’art. 12 disp. gen.;

con il quarto motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 e art. 27, comma 3 e dell’art. 41 Cost., nonchè dell’art. 416 c.p.c. e art. 2697 c.c., per aver la Corte milanese ritenuto che parte convenuta non avesse assolto all’onere di allegazione e prova dell’effettività delle ragioni del ricorso alla somministrazione ed in particolare del collegamento della concreta utilizzazione del lavoratore somministrato con tali ragioni;

con il quinto motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 e dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto l’onere probatorio a carico dell’azienda e che la stessa non l’avesse assolto, laddove essa società nella ricostruzione dei fatti in questione aveva dedotto di aver sempre occupato una percentuale di lavoratori a termine inferiore al 15%del complessivo organico aziendale riferito all’anno precedente;

con il sesto motivo la ricorrente si è doluta della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1230 c.c., avendo la Corte d’Appello omesso di attribuire efficacia novativa al contratto del primo maggio 2011, relativo all’ultima assunzione a tempo determinato non coperta da decadenza, con conseguente estinzione di tutte le precedenti obbligazioni scaturite dai precedenti rapporti contrattuali;

con la settima doglianza è stata denunciato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, avendo la Corte distrettuale escluso la risoluzione consensuale del rapporto, perchè la mera inerzia per la durata di circa tre mesi e mezzo non sarebbe stata di per sè espressione della volontà negoziale di mutuo consenso. In particolare, la Corte territoriale aveva mancato di considerare: la divergenza nella specie tra realtà effettuale e quella formalizzata, visto che l’attore aveva chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto; lo scarso contenuto professionale delle mansioni espletate (operatore di piazzale), che in quanto ripetitive e fungibili potevano essere svolte anche da altri operai;

infine, con l’ottavo e ultimo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, commi 1 e 2, per aver la Corte d’Appello, una volta ritenuta l’illegittimità del contratto di somministrazione con ADECCO ITALIA, convertito il rapporto di lavoro a tempo determinato intervenuto con la somministrante in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice, senza tener conto in particolare di quanto previsto del cit. art. 27, comma 2, per cui gli atti compiuti dal somministratore si intendono computi da soggetto utilizzatore. Di conseguenza, secondo la ricorrente, la conversione nei confronti di quest’ultimo sarebbe stata anch’essa necessariamente a termine;

tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese nei seguenti termini;

invero, quanto ai primi tre motivi, tra loro evidentemente connessi, le doglianze risultano comunque infondate, dovendosi in primo luogo ribadire i principi di diritto, ormai autorevolmente affermati dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza n. 4913 del 14/03/2016, non ravvisandosi valide ragioni per discostarsene, secondo cui la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e si riferisce a tutti gli ambiti di novità di cui della L. n. 604 del 1966, novellato art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del c.d. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza (successivamente, con particolare riguardo all’applicabilità ai contratti in somministrazione già scaduti alla data del 24.11.2010, cfr. anche Cass. n. 2420 del 2016, n. 7788 del 2017 e 18/12/2018 n. 32702). Nel caso di specie la Corte milanese ha correttamente, ad ogni modo, applicato l’anzidetta normativa, avendo comunque pure fatto riferimento all’impugnativa (con contestuale costituzione in mora attraverso anche la messa a disposizione delle energie lavorative) in data 15/16 dicembre 2011, donde ad ogni modo l’esclusione della eccepita decadenza, visto che la società appellante, attuale ricorrente, non ha mai negato di aver ricevuto la suddetta impugnativa entro il mese di dicembre 2011, nè tanto meno quindi disconosciuto la sua provenienza dal B., essendosi limitata a rilevare la mancanza della firma del lavoratore sulla minuta della missiva prodotta ex adverso (la copia allegata dal ricorrente che, in quanto copia, ben può essere priva delle relative firme). Di conseguenza, la Corte di merito in ogni caso rigettava l’eccezione, non avendo l’appellante depositato l’originale della missiva (dalla stessa pacificamente ricevuta) dal quale poter verificare la contestata mancanza di sottoscrizione. Tale decisione è del tutto corretta, siccome in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. in part. Cass. lav., sentenza n. 5563 del 4/12/2003 – 19/03/2004, secondo cui ove il datore di lavoro ammetta di avere ricevuto dal lavoratore l’impugnazione del licenziamento, l’onere di provare che la lettera contenente l’impugnazione non sia sottoscritta dal lavoratore incombe sul datore di lavoro, giacchè solo quest’ultimo, in quanto detentore della lettera, può dare la prova della mancanza di sottoscrizione sull’originale. Nella specie ivi esaminata, infatti, era stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6,artt. 2702,2697 c.c., art. 115 c.p.c., nonchè erroneità della motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione ad impugnativa della lettera di licenziamento, riguardo alla quale parte datoriale aveva comunque ammesso di averla ricevuta, pur asserendo che la stessa non era stata sottoscritta dal lavoratore. Secondo il giudice di merito in tale situazione di fatto, a fronte cioè, della sicura ricezione della raccomandata, e dell’invio della stessa da parte del lavoratore, spettava alla controparte produrre l’originale per dimostrare che l’impugnativa non era stata sottoscritta. La ricorrente aveva, per contro, sostenuto l’erroneità di siffatta motivazione, perchè avrebbe sovvertito l’onere della prova disciplinata dalla legge agli artt. 2697 e 2702 c.c., L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, nonchè dall’art. 115 c.p.c.. L’assunto però veniva giudicato da questa S.C. palesemente infondato: “Una volta provato, con la stessa ammissione del datore di lavoro, che questi ha ricevuto dal lavoratore una impugnazione del licenziamento mediante “atto (scritto” (L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6), la prova della mancata sottoscrizione può essere data solo dal detentore della lettera originale ricevuta, e cioè dal datore di lavoro. Erroneamente la ricorrente insiste ancora sul precedente di questa Corte Suprema 6749/1996, la quale, come ha motivato la Corte territoriale in maniera pertinente, riguarda fattispecie diversa, impugnazione tramite telegramma, del quale viene ricevuto solo un dattiloscritto, sicchè si giustifica l’onere probatorio di provarne la paternità, in caso di contestazione (vedi da ultimo Cass. 5 giugno 2001 n. 7620, 16 settembre 2000 n. 12256, 30 ottobre 2000 n. 14297, 23 ottobre 2000n. 13959)”);

il quarto motivo è inammissibile, non solo per carenti indicazioni ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e per difetto di specifici e pertinenti confutazioni (art. 366 c.p.c., n. 4) delle argomentazioni svolte sul punto con la sentenza impugnata, ma anche perchè in effetti pretende in questa sede di legittimità di riesaminare il ragionamento decisorio seguito dalla Corte di merito, la quale con puntuale motivazione e riferimenti fattuali rilevava come la società appellante non avesse assolto all’onere di allegazione e prova di effettività delle ragioni e soprattutto del collegamento della concreta utilizzazione del lavoratore somministrato con tali ragioni;

analogamente va detto per quanto concerne il sesto ed il settimo motivo di ricorso, previo riscontro anche dell’assorbente irrilevanza della quinta censura, siccome riferita ai contratti a termine D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, ivi non meglio indicati, visto che la Corte d’Appello espressamente faceva discendere (“travolge”) dalla ritenuta illegittimità del precedente contratto di somministrazione (in data 31 maggio 2010), anche quanto all’apposizione del termine, pure i successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (in data 2 luglio e 23 novembre 2010, nonchè 27 aprile 2011), con assorbimento di ogni altra questione relativa a questi ultimi, di modo che soltanto per completezza veniva esaminato e comunque rigettato, perchè infondato, con adeguata motivazione di merito, il quinto motivo di gravame inerente alla violazione della c.d. clausola di contingentamento concernente appunto i contratti a termine di epoca posteriore;

invero, poi, quanto al sesto motivo, a parte le carenti indicazioni nel caso di specie, però occorrenti a pena d’inammissibilità segnatamente ex art. 366 c.p.c., n. 6, circa la compiuta riproduzione del contratto a tempo determinato con decorrenza dal primo maggio 2011, deve ricordarsi che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Perchè sia ravvisabile una novazione è necessario che sia riscontrabile, sotto il profilo soggettivo, l’animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Ai fini dell’esistenza dell’elemento è necessario che risulti con chiarezza che le parti stipulanti fossero consapevoli della conversione del precedente rapporto e, ciò nonostante, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro (cfr. Cass. 14/07/2015 n. 14712, 11/10/2012 n. 17328), circostanza questa che non risulta specificamente allegata e che, peraltro, è palesemente contraddetta dalla genericità della clausola contrattuale riportata nel ricorso. Al riguardo, inoltre, la Corte distrettuale, richiamata pertinente giurisprudenza in materia (Cass. lav. n. 17328/11-10-2012) e citata la, invero alquanto generica, clausola de qua (le parti dichiarano di voler attribuire al presente accordo efficacia novativa e che pertanto, con la sua sottoscrizione, si estinguono tutti i diritti e le obbligazioni nascenti dall’eventuale nullità del termine in precedenza apposto al contratto) escludeva la manifestazione di un animus novandi, dunque non provato (cfr. del resto anche Cass. lav. n. 12985 del 21/05/2008, secondo cui il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, pure anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE recepita con il richiamato decreto, e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In senso analogo Cass. lav. n. 7244 del 27/03/2014. Cfr. poi Cass. lav. n. 6615 del 30/07/1987: in presenza di un atto sottoscritto dal lavoratore, che il datore di lavoro assuma espressivo di una volontà abdicativa o transattiva dello stesso dipendente, il primo compito del giudice è quello di determinare il reale contenuto dell’atto, secondo le norme legali di ermeneutica contrattuale, in quanto applicabili ai negozi unilaterali, avendo in particolare presente che la generica dichiarazione di stile del lavoratore, di non aver altro a pretendere, è di per sè solo irrilevante, ove non sia accompagnata dalla indicazione dell’oggetto -che a pena di nullità deve essere determinato o determinabile- della rinuncia. Soltanto dopo che l’intenzione abdicativa risulti, in esito a tale indagine, effettivamente manifestata, si pone l’ulteriore problema di esistenza e ritualità della sua impugnativa, agli effetti dell’art. 2113 c.c.. V. altresì Cass. lav. n. 28448 del 7/11/2018, secondo cui alla dichiarazione con la quale il lavoratore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro può essere riconosciuto valore di transazione solo ove l’accordo tra lavoratore e datore contenga lo scambio di reciproche concessioni, essenziale ad integrare il relativo schema negoziale. Ed al riguardo Cass. lav. n. 4812 del 24/10/1978 affermava rientrante nei poteri del giudice del merito, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, lo stabilire, attraverso la corretta applicazione delle norme del codice civile sull’interpretazione della volontà negoziale, se una dichiarazione, sottoscritta da un lavoratore subordinato, di essere stato soddisfatto dal proprio datore di lavoro di ogni spettanza e di non avere più nulla da pretendere, integri o meno una rinuncia o transazione, soggetta al termine trimestrale d’impugnazione, di cui all’art. 2113 c.c., comma 2.

V. ancora il principio affermato da Cass. n. 5665 del 9/3/2010, secondo cui la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell’art. 1230 c.c., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all’art. 1231 c.c. e deve essere connotata non solo dall’aliquid novi, ma anche dall’animus novandi -inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo – e dalla causa novandi – intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo. L’accertamento che su tali tre elementi – volontà, causa ed oggetto del negozio- compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. Conforme tra le altre Cass. lav. n. 27390 del 29/10/2018);

quanto al mutuo consenso di cui al settimo di motivo di ricorso, una volta esclusa nel caso di specie la decadenza, all’uopo introdotta dal legislatore del 2010, per giunta come visto anche in relazione ai pregressi rapporti, peraltro in sede di prima applicazione con differimento del relativo termine soltanto a far luogo dal 31 dicembre 2011, non si vede come nel caso di specie la risoluzione consensuale ipotizzata dalla ricorrente fosse anche de jure ravvisabile, avuto riguardo all’anzidetta tempestiva impugnazione stragiudiziale del 15/16 dicembre 2011, da parte del lavoratore assunto temporaneamente con vari contratti, l’ultimo dei quali fino al 31 ottobre 2011. Nè risulta altrimenti superato l’ulteriore termine per il deposito introduttivo del giudizio. Di conseguenza, era parte datoriale convenuta tenuta a dimostrare con specifiche circostanze fattuali l’univoca e concorde volontà di risolvere ogni pregresso rapporto contrattuale, dovendosi in mancanza presumere l’inesistenza del mutuo consenso asserito da parte datoriale. In altri termini, avendo lo stesso legislatore approntato un sistema di decadenze per il tempestivo esercizio del diritto al fine di scongiurare prolungati tempi di incertezze relative a situazioni pendenti o precarie, decadenze però nel caso di specie in esame escluse per le anzidette ragioni, risulta di conseguenza inipotizzabile il mutuo consenso a causa delle incompatibili iniziative di segno contrario tempestivamente poste in essere dall’istante sig. B.B., laddove peraltro nessuna altra circostanza fattuale (oltre al mero dato temporale nelle more trascorso) risulta essere trascurata dagli aditi giudici di merito, i quali hanno considerato pure le mansioni svolte dall’interessato avendo fatto altresì espresso riferimento al suo inquadramento, nonchè chiaramente anche alla manifestata volontà da parte del medesimo di essere considerato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice, diversa da quella somministratrice dalla quale egli era stato formalmente assunto;

anche l’ottavo motivo va respinto, visto che le argomentazioni ivi svolte non scalfiscono le convincenti ed assorbenti ragioni in base alle quali questa Corte con la sentenza n. 15610 in data 13/04 – 15/07/2011 risolveva la problematica nei seguenti termini:

“Resta da superare, a questo punto, la questione che si pone in ordine alla connotazione temporale che viene ad assumere il rapporto che si instaura con l’utilizzatore. Orbene, ritiene questa Corte che il contratto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato. Invero, occorre osservare che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, stabilisce espressamente che in ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 20 e art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.

Pertanto, la stessa efficacia “ex tunc” che la norma in esame ricollega alla sentenza costitutiva provocata da un tale tipo di ricorso rappresenta un valido elemento letterale e logico che autorizza a ritenere che se il legislatore avesse voluto riferirsi alla costituzione di un rapporto diverso da quello a tempo indeterminato non avrebbe certamente avuto ragione di dover far riferimento ad una costituzione del rapporto con effetto dall’inizio della somministrazione stessa. Un ulteriore ed insuperabile argomento sistematico è quello per il quale, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine: invero, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura “ex lege” con l’impresa utilizzatrice debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità del ricorso alla tipologia del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione così perpetrata consentirebbe all’impresa utilizzatrice di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa” (cfr. altresì Cass. lav., sentenza n. 197 pubblicata in data 08/01/2019, secondo cui in tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e segg., la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c., per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore.

V. ancora in senso analogo Cass. lav. n. 17540 del 20/05 – 01/08/2014: “… v’è un ulteriore argomento preliminare ed assorbente per ritenere prescritti a pena di nullità anche gli elementi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e): ammessa la categoria degli elementi naturali del negozio (anche se autorevole dottrina ritiene debba parlarsi solo di effetti naturali), è innegabile che essi siano tali solo se derogabili dalle parti.

Ora, nessuno dei citati elementi è derogabile dalla volontà delle parti, nel senso che esse non potrebbero mai, ad esempio, escludere che il lavoratore debba eseguire la propria prestazione presso una data impresa utilizzatrice o lasciarne libera la scelta da parte dell’impresa fornitrice, perchè ciò produrrebbe una palese alterazione causale del negozio. Nè, infine, può ammettersi che il contratto di somministrazione taccia, puramente e semplicemente, le ragioni della somministrazione medesima riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, perchè ciò vanificherebbe in ibto l’impianto della legge e siffatta omissione Sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge e/o di deviazione causale del contratto (entrambe sanzionate in via di nullità).

Dunque, oltre alla forma scritta, devono ritenersi prescritti ad substantiam, per loro natura e/o per coerenza sistematica con altre disposizioni di legge, anche gli elementi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e).

… 4- Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, per avere la Corte territoriale condannato la società a pagare al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dal 23.2.09 fino al ripristini del rapporto anzichè una mera indennità da quantificare nel range previsto dalla norma citata, come statuito dalla giurisprudenza di questa S.C. (Cass. n. 1148/13) anche riguardo alla conversione del contratto di somministrazione. Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale manifestatosi con le sentenze n. 1148/13 e n. 13404/13 di questa S.C., che hanno ritenuto applicabile l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 1, lett. a), contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione. A tal fine valga, in primo luogo, l’evidente analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997, e la somministrazione di lavoro D.Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 20 e segg.. In secondo, si tenga presente che, trattandosi di negozi collegati, la nullità del contratto fra somministratore ed utilizzatore travolge anche quello fra lavoratore e somministratore, con l’effetto finale di produrre una duplice conversione, sul piano soggettivo (D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 21, u.c., il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore) e su quello oggettivo (atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo determinato diventa un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore).

Ma fino a quando la sentenza non accerti tale conversione, il rapporto fra utilizzatore e lavoratore finchè si è protratto de facto ha avuto caratteristiche analoghe a quelle d’un rapporto a termine, di guisa che nulla preclude il ricorso alla sanzione meramente indennitaria prevista dall’art. 32, comma 5 cit., anche perchè essa è destinata – grazie all’ampia formula adoperata dal legislatore – ai “casi di conversione del contratto a tempo determinato”….”);

pertanto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso l’esito completamente negativo dell’impugnazione.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, in Euro 4500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Pier Luigi Panici e Giovanni Giovannelli, procuratori anticipatari costituiti per il

controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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