Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22216 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 10/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29119-2010 proposto da:

TURCHESE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ALESSANDRIA 128-130, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PIRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MARTORELLI giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TOLENTINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 185/2009 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 01/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in atti la CTR Marche ha accolto il gravame del fisco avverso la decisione che in primo grado su ricorso della Turchese Immobiliare s.r.l. in liquidazione aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla medesima, a mezzo del quale l’ufficio di Tolentino dell’Agenzia delle Entrate aveva proceduto a rettificarne i ricavi ovvero a contestare il mancato versamento di ritenute sulla scorta della documentazione extracontabile messa a disposizione dell’ex amministratore della società, R.M.S.. La CTR, nell’accogliere il gravame, ricordata la piena utilizzabilità a fini accertativi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), della c.d. contabilità in nero, ha fatto notare che nella specie “si è presenza di una consistente documentazione che ha originato un procedimento penale e un’indagine fiscale dalla quale è emersa la tenuta di una contabilità parallela” con movimentazioni extracontabile che sono suffragate, in aggiunta ad altra cospicua documentazione, “da una convenzione del 1.1.1994 stipulata tra i soci, in cui erano state precisate le regole relative alla registrazione degli incassi e alla definizione degli utili in evasione fiscale”. Nondimeno, nel corso del giudizio penale, instaurato per i medesimi fatti avanti al Tribunale di Macerata, così come risultante dalla relativa sentenza, era emerso che “tutti i testimoni coinvolti nell’attività lavorativa della società confermavano la prassi di non fatturare tutti gli introiti, di destinare tali introiti al pagamento dei debiti non iscritti a bilancio e di retribuire parzialmente in nero i dipendenti”.

Per la cassazione dell’impugnata decisione la parte sia affida ad un solo motivo di ricorso, al quale non ha replicato l’erario.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente società si duole nel contempo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dell’errore di diritto nell’applicazione dell’art. 54 Cost., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, artt. 49, 50 e 75 Tuir in allora vigente, nonchè del vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria e apparente motivazione che inficiano l’impugnata sentenza in quanto, da un lato, conferisce valore dirimente alle dichiarazioni della R., quantunque la confessione da essa resa circa le somme asseritamente incamerate dalla società può fare stato solo nei confronti della R., atteso che “per un professionista che incassa e trattiene una somma oper la presunzione legale che trattasi di compenso per prestazioni professionali”; dall’altro opera “un utilizzo improprio delle presunzioni”, in quanto per superare la sopradetta presunzione legale “assegna una patente di assoluta credibilità alle dichiarazioni, pur interessate, della R.”, quantunque per modificare le risultanze contabili, emergenti dalle scritture regolarmente tenute e dai bilanci ritualmente approvati “non può certo bastare la dichiarazione resa postuma e quando ormai ha perso la qualifica di amministratore” resa da un terzo.

2.2. In disparte da ogni preliminare ragione di inammissibilità che si connette alla mescolanza di doglianze operata con esso e che induce a ribadire la riprovazione più volte manifestata al riguardo da questa Corte (1704/16; 38/16; 19343/11), il motivo non evidenzia alcuna criticità in capo alla sentenza impugnata, nè sotto il profilo di una contrarietà al diritto scritto ed applicato, giacchè, salvo palesare il proprio scontento per la soluzione impressa alla lite, il ricorrente si astiene dall’indicare quale sia l’errore di diritto pretesamente ascritto al giudice d’appello, in tal modo contravvenendo alla massima secondo cui “quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità” (635/15); nè sotto il profilo logico, poichè, in disparte ancora dell’eterogeneità dei fini che ciascuna delle doglianze motivazionali evocate dal ricorrente distintamente persegue e che in ragione di ciò imporrebbe il pregiudiziale rigetto del gravame sempre in ossequio al visto divieto di mescolanza, la decisione è congruamente e compiutamente motivata pervenendo il giudice d’appello alla soluzione qui contestata all’esito di un percorso argomentativo in cui le risultanze di fatto si intrecciano coerentemente con le conclusioni in diritto, dando vita in tal modo ad un pronunciamento di merito che si mostra immune da vizi logici e che come tale non è suscettibile di rinnovazione in questa sede.

4. Il ricorso va dunque respinto.

Nulla per le spese in difetto di costituzione intimata.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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