Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22215 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27954/2016 proposto da:

W.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO BERETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 538/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

W.I. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 538/2016, depositata il 31 marzo 2016, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza di prime cure che aveva concesso all’istante la protezione sussidiaria del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Considerato che:

in tema di protezione sussidiaria, la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è vincolata ai criteri indicati dalla lett. a) e d) e deve essere compiuta in modo unitario (lett. e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma, non potendo lo scrutinio finale essere fondato sull’esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se si tratta di una mera discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto, o di altro elemento secondario, e non sul suo mancato accadimento (Cass. 04/04/2013, n. 8282);

Ritenuto che:

nel caso di specie, l’accertamento effettuato dalla Corte d’appello (costituente una valutazione di merito non censurabile in questa sede), operato sulla base dell’approfondimento effettuato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, circa la diversità, sia di luogo che di modalità dell’evento dedotto dal ricorrente, accaduto il (OMISSIS), e circa la mancanza di spiegazioni plausibili in ordine alle ragioni per le quali gli attentatori avrebbero individuato l’istante come persona fisica da eliminare, non valga ad integrare la denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007;

invero, siffatta valutazione è fondata sulla incredibilità della tesi della minaccia grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), proprio in riferimento all’elemento essenziale costituito dalla riconducibilità dell’accaduto alla famiglia del richiedente;

pertanto, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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