Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22215 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 14/10/2020), n.22215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1988/2017 proposto da:

AVIAPARTNER HANDLING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, e

ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

N.M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TIZIANA LARATTA, SERGIO ROMANOTTO, FRANCESCA

VERDURA;

– controricorrento –

avverso la sentenza n. 616/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/07/2016 r.g.n. 562/2014.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVA

Che:

la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 616 in data 10 maggio – 14 luglio 2016, in parziale riforma della pronuncia n. 3455/13, resa dal giudice del lavoro della medesima sede giudiziaria, impugnata da AVIAPARTNER HANDLING S.p.a. nei confronti del sig. N.M.M., ritenuta la decadenza (L. n. 183 del 2010, ex art. 32) di detto attore dalla domanda relativa al contratto a tempo determinato stipulato il 5 dicembre 2011, dichiarava la nullità del termine del contratto sottoscritto il 22 marzo 2012, accertando quindi la sussistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data. Confermava nel resto la gravata sentenza e compensava, infine, per un terzo le spese relative al secondo grado del giudizio, con la condanna della società appellante alla residua quota di 2/3, all’uopo liquidata. Per contro, il primo giudicante aveva accolto la domanda relativa all’azione di nullità parziale con conseguente pretesa risarcitoria fin dal primo contratto a termine del 5 dicembre 2011, con la condanna quindi di parte convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento dell’indennità risarcitoria di 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori e rimborso delle spese di lite;

avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione AVIAPARTNER HANDLING S.p.a. in data 16 gennaio 2017 (lunedì, ultimo giorno feriale utile in cui veniva chiesta la notifica dell’atto all’ufficiale giudiziario), affidato ad un solo articolato motivo, cui ha resistito il sig. N. mediante controricorso notificato con posta elettronica certificata del 23 febbraio 2017, in seguito illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

a sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, sostenendosi che erroneamente la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità del suddetto termine finale di cui al contratto in data 23 marzo 2012, con decorrenza dal successivo primo aprile, per mancata dimostrazione del rispetto delle percentuali di legge stabilite per l’utilizzo di lavoratori a termine, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., laddove si era ritenuto che, essa società non avesse soddisfatto gli oneri di allegazione e prova, tanto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

le anzidette censure vanno disattese per le seguenti ragioni;

invero, la Corte di merito con adeguata motivazione ha correttamente rilevato come la convenuta parte datoriale, probatoriamente onerata, non avesse dimostrato l’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 (“E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1 gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati”), di modo che il 15% andava calcolato ponendo a raffronto i dati complessivi e globali, e cioè considerando da un lato il numero totale degli assunti a tempo indeterminato adibiti ai succitati servizi e, dall’altro quello totale degli assunti ex art. 2 a termine al momento della loro assunzione. Nel caso di specie, però, la società convenuta con la sua memoria difensiva di costituzione in primo grado aveva dedotto che l’organico addetto ai servizi operativi di terra nel gennaio 2012 era di 791 unità e che tredici erano stati gli assunti a tempo determinato presso lo scalo aeroportuale di (OMISSIS), all’uopo allegando apposito tabulato. Ciò che, per contro, secondo la Corte di merito, non risultava idoneo ad assolvere l’anzidetto onere probatorio a carico di parte datoriale, in quanto il N. era stato assegnato allo scalo di (OMISSIS), e non già di (OMISSIS), sicchè il dato fornito dalla resistente era inconferente, dovendo comunque la verifica essere eseguita con riferimento a tutti i lavoratori e non solo in relazione a quelli assegnati ad una determinata sede, risultando per giunta pacificamente operativa la società presso gli scali di (OMISSIS), (OMISSIS) e anche di (OMISSIS). Nè il fatto che i capitoli di prova si riferissero agli assunti a termine a (OMISSIS) e non a (OMISSIS) assumeva rilievo, in quanto comunque veniva considerata, erroneamente, sempre e soltanto un’unica sede di lavoro. Peraltro, era stato fornito unicamente il dato relativo ai lavoratori a tempo indeterminato adibiti ai servizi di terra, mancando quello concernente gli addetti ai servizi di volo e di assistenza clienti e merci; premesso che il ricorso de quo risulta oltremodo carente nell’allegazione del pregresso iter processuale, in contrasto quindi con le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, in particolare per omessa esauriente enunciazione del ricorso introduttivo del giudizio di merito e della memoria difensiva di parte convenuta, nonchè in relazione al contenuto della documentazione da questa prodotta, la suddetta interpretazione del cit. art. 2 – per quanto concerne il vizio denunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, che presuppone l’accertamento del fatto da parte del giudice di merito adito – appare del tutto corretta (cfr. il precedente sul punto di Cass. lav., ordinanza n. 21674 del 16/04 – 23/08/2019), laddove l’interpretazione del dato normativo, conforme all’art. 12 disp. gen., porta a concludere che il confronto tra l’organico aziendale, costituito dagli assunti con contratto a tempo indeterminato, e il numero dei contratti a termine non può essere limitato, ai fini della verifica del rispetto della c.d. clausola di contingentamento, alle sole mansioni del singolo lavoratore assunto a tempo determinato, dovendo per contro essere esteso all’intero complesso dei servizi indicati (“servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci”), sicchè appare chiara la succitata previsione normativa laddove eccezionalmente consente le assunzioni de quibus ex art. 2, pur in assenza di una specifica causale, all’impresa esercente le attività ivi contemplate, purchè nel limite nel 15% massimo relativo all’intero organico aziendale (cfr. anche l’impiego dell’avverbio “complessivamente” riferito all’organico adibito ai servizi sopra indicati, perciò senza alcuna distinzione di sorta riguardo pure alle varie possibili sedi interessate). Nè tale interpretazione può smentirsi, come invece preteso dalla ricorrente, in relazione alla seconda parte del succitato art. 2, comma 1 (nella specie ratione temporis applicabile in relazione al contratto sottoscritto il 22 marzo 2012, con decorrenza dal successivo primo aprile): “Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo”. La previsione di cui al suddetto secondo periodo, invero, riguarda i soli aeroporti minori, che non vengono evidentemente in rilievo nel caso in esame, concernente invece il complessivo organico aziendale relativo ai noti importanti scali di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dove operava la società ricorrente, circostanza pacifica tra le parti, come pure osservato dalla Corte di merito al riguardo, di guisa che il raffronto andava compiutamente dedotto in relazione al totale degli assunti a termine;

per il resto, le ulteriori doglianze di parte ricorrente si riducono, in effetti, a censure di merito, inammissibili in questa sede di legittimità, comunque inconferenti rispetto alle specifiche e pertinenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata circa la corretta interpretazione dell’anzidetto dato normativo in ordine al computo della soglia del 15% per tutti gli assunti a tempo determinato presso i vari aeroporti serviti, da verificare in relazione al complessivo organico aziendale, visto che la prova testimoniale all’uopo articolata (peraltro in contrasto con le deduzioni difensive concernenti soltanto (OMISSIS)) e la menzionata documentazione inerivano (a parte l’organico di 791 unità al primo gennaio 2012) esclusivamente alle assunzioni a termine operate presso lo scalo di (OMISSIS). Di conseguenza, resta anche assorbita la censura di cui al punto 1.4 (pag. 8 e ss. del ricorso per cassazione) circa l’asserita violazione del principio di non contestazione, peraltro senza compiuta riproduzione dei relativi atti processuali, sicchè non è dato rilevare (art. 366 c.p.c., comma 1) in quali precisi termini l’attore avrebbe omesso di controbattere alle difese sul punto di parte convenuta (con allegazioni però riferite al solo scalo di (OMISSIS), mentre in sede istruttoria concernenti unicamente alle assunzioni a termine presso quello di (OMISSIS)). Per di più la tesi in proposito sostenuta da parte ricorrente è infondata alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte (v. Cass. lav. n. 6183 del 14/03/2018), secondo cui la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo. Ne deriva che l’onere probatorio – ricadeva interamente a carico della convenuta parte datoriale, al fine di dimostrare l’avvenuto rispetto dell’anzidetta clausola di contingentamento, nei sensi correttamente intesi dalla Corte di merito, per cui, una volta dedotta la sua violazione, la convenuta era tenuta a fornire esauriente dimostrazione della particolare previsione di esonero di cui al cit. art. 2, non essendo perciò fondata l’obiezione di cui al punto 1.5 sollevata con il ricorso per cassazione (“…la Corte ha errato laddove ha trascurato che, quand’anche si ritenesse che la società abbia violato il tetto di contingentamento, è comunque rimasto indimostrato che il sig. N. sia stato assunto allorquando la quota di assunzioni a termine a disposizione del datore di lavoro era già stata superata”), la quale in effetti sottende una inversione dell’onere probatorio, però non desumibile dalla normativa in materia;

nè di rilievo decisivo appare la questione relativa al solo svolgimento, da parte della società ricorrente, di servizi di terra, e non di volo, in ordine all’osservazione, finale, in effetti meramente incidentale, contenuta al riguardo nella sentenza impugnata circa il dato fornito dalla convenuta – appellante, unicamente riferito ai lavoratori a tempo indeterminato adibiti ai servizi di terra, trattandosi di osservazione che non integra la vera ratio decidendi della pronuncia de qua, fondata piuttosto sul difetto di complete indicazioni sul numero complessivo degli assunti a termine per i tre menzionati aeroporti (il totale degli assunti ex art. 2 D.Lgs. cit. a tempo determinato al momento in cui è operata l’assunzione, laddove era poi pacifico che la società operasse sui siti di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS));

in conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato, ritenendo il collegio di confermare, con piena adesione, il principio di diritto affermato da questa Corte con la succitata ordinanza n. 21674/19, secondo cui in tema di applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 (comma 1, primo periodo), la verifica del rispetto del limite del 15%, entro il quale è consentita la stipula di contratti a termine, deve essere condotta, sia per gli assunti a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, con riguardo al complesso delle attività in cui si esplicano i servizi normativamente specificati (nel senso quindi di comprendervi anche tutte le possibili varie sedi interessate);

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del controricorrente;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, a favore del controricorrente, in Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA