Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22215 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/08/2021), n.22215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso 22271-2019 proposto da:

ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLE DIOCESI

DI TIVOLI SUBIACO E PALESTRINA, elettivamente domiciliato in Roma,

Largo di Villa Bianca 9, int.1, presso lo studio dell’avvocato

Alessandro Pasquanzi, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in Tivoli, via Arcadi

Sibillini 20, presso lo studio dell’avvocato Sebastiano Briganti che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

A.R. E A.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3151/2019 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

OSSERVATO

che:

-l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di Tivoli, Subiaco e Palestrina (d’ora in poi solo Istituto) impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha confermato il rigetto della domanda di devoluzione enfiteutica, per morosità nel pagamento dei canoni, dal medesimo proposta, ai sensi dell’art. 972 c.c., nei confronti di A.R., A.F., A.C. e Ar.Am. (quest’ultima deceduta in corso di causa), in relazione a beni immobili siti in Guidonia Montecelio, via N. Bixio, che l’attore assumeva essere di sua proprietà e detenuti dai convenuti in forza di un rapporto livello;

– i convenuti avevano chiesto il rigetto della domanda attorea per non avere l’Istituto provato né la sua proprietà sui beni oggetto di causa, né l’esistenza del rapporto di livello le parti; in via riconvenzionale essi avevano altresì chiesto accertarsi il loro acquisto per usucapione della proprietà dei terreni e del sovrastante immobile, dai medesimi realizzato unitamente al padre e posseduto ininterrottamente in modo pubblico e pacifico sin dal 1960 senza contestazione alcuna prima della citazione dell’Istituto Diocesano del 2009;

– il Tribunale di Tivoli respingeva la domanda attorea ed accoglieva quella riconvenzionale dei convenuti;

– proposto gravame da parte dell’Istituto, la corte d’appello rilevava la corretta applicazione della ripartizione dell’onere probatorio da parte del primo giudice, dal momento che, a fronte della contestazione dei convenuti, l’Istituto non aveva dimostrato il titolo di acquisto della proprietà dei beni de quibus né il contratto scritto con cui era stato costituito il rapporto di livello;

– al contempo la corte territoriale osservava come i convenuti avessero dimostrato il possesso pacifico e pubblico oltre che prolungato, in forza dell’unione con quello dei danti causa, idoneo a fondare il riconoscimento dell’intervenuta usucapione della proprietà a titolo originario, a prescindere dall’asserita qualità di livellari;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’Istituto Diocesano con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il solo A.F..

Diritto

CONSIDERATO

che:

-con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 327 del 1963, art. 1 come interpretato dalla L. n. 223 del 1980, art. 1;

– assume il ricorrente che la corte d’appello non avrebbe deciso conformemente al principio di diritto secondo cui la forma scritta può ritenersi comprovata anche quando non risulti da un singolo atto ma da una serie di atti tra loro integrabili (cfr. Cass. 798/1954);

– aggiunge il ricorrente che inoltre la corte territoriale avrebbe deciso in violazione della L. n. 327 del 1963, art. 1 come interpretato dalla L. n. 223 del 1980, art. 1;

– entrambi i profili di censura appaiono infondati;

– il primo perché la corte territoriale non ha negato il principio che la forma scritta può ritenersi comprovata anche quando non risulti da un singolo atto ma da una serie di atti tra loro integrabili, ma ha ritenuto che nessuna prova in tale senso fosse stata offerta dall’Istituto; d’altra parte il riferimento dell’ultimo capoverso di pag. 3 del ricorso per cassazione a “tutti gli atti depositati, la Conservatoria RR.II., l’Archivio storico del catasto e gli stessi atti pubblici di provenienza prodotti in giudizio dagli A.” è palesemente carente di specificità; donde l’inammissibilità della censura;

– con riguardo al secondo profilo, il Collegio osserva che effettivamente il contratto di livello può sorgere anche da un rapporto di fatto, come si desume dalla previsione della L. n. 327 del 1963, art. 1 che dispone “I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell’uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella L. 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l’uso locale, all’atto dell’ingresso nel fondo;

-tale disposizione, tuttavia, come chiarito dalla L. n. 233 del 1980, art. 1 “deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell’art. 1350 c.c., n. 2, e non anche a quelli che erano già perpetui all’epoca dell’entrata in vigore di detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione”;

-ciò posto, il Collegio osserva che per poter fondatamente invocare la violazione della citata previsione normativa, come interpretata dalla L. n. 223 del 1980, art. 1 occorre il presupposto della esistenza di un rapporto di fatto a miglioria; tale esistenza, tuttavia, non risulta dalla sentenza impugnata, né parte ricorrente spiega dove ed in quali termini, in sede di merito, essa sarebbe stata dedotta (con il corredo della pertinente offerta di dimostrazione probatoria); donde l’inammissibilità anche della seconda censura;

-con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1141 c.c. per non avere la corte territoriale considerato che i convenuti si trovavano nella detenzione dell’immobile in qualità di livellari e, pertanto, sugli stessi gravava l’onere di provare di avere posseduto uti dominus, previa interversione del possesso;

-la censura è infondata, perché non attinge la statuizione del giudice del merito secondo cui non è stata dimostrata l’esistenza di un rapporto di livello; donde la mancata dimostrazione dell’assunto dell’Istituto secondo cui il potere di fatto esercitato dai convenuti sugli immobile de quibus sarebbe qualificabile come mera detenzione avente titolo in un contratto di livello;

– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso va respinto e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza;

-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente che liquida in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA