Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22215 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 10/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29098/2010 proposto da:

M.M., ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ALESSANDRIA 128-130, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO PIRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO

MARTORELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TOLENTINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 203/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 18/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in atti la CTR Marche ha accolto il gravame del fisco avverso la decisione che, in primo grado, su ricorso dell’avv.to M.M., aveva annullato l’avviso di accertamento notificato al medesimo in dipendenza dei maggiori ricavi, consistenti in compensi ricevuti dalla SO.GEST s.r.l., ora Turchese Immobiliare s.r.l., determinati sulla scorta delle attività investigative avviate a seguito delle dichiarazioni rese dell’ex amministratore della società, R.M.S., circa la corresponsione ai collaboratori della società, tra cui il predetto M., delle somme incassate in nero.

La CTR, nell’accogliere il gravame, ricordata la piena utilizzabilità a fini accertativi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c) della c.d. contabilità in nero, ha fatto notare che nella specie “si è presenza di una consistente documentazione” che ha evidenziato movimentazioni extracontabili che sono suffragate, in aggiunta ad altra cospicua documentazione, “da una convenzione del 1.1.1994 stipulata tra i soci, in cui erano state precisate le regole relative alla registrazione degli incassi e alla definizione degli utili in evasione fiscale”. Inconsistente a giudizio della CTR si rivela alla luce della documentazione in parola l’affermazione del contribuente circa la mancata prova da parte dell’ufficio di chi abbia incassato gli assegni, atteso che “l’operazione extracontabile è stata accertata dalla GdF che nel pvc ha accertato la corresponsione di compensi non registrati nella contabilità ufficiale della società” e che dalla sentenza emessa dal Tribunale di Macerata all’esito del giudizio penale era emerso che “tutti i testimoni coinvolti nell’attività lavorativa della società confermavano la prassi di non fatturare tutti gli introiti, di destinare tali introiti al pagamento dei debiti non iscritti a bilancio e di retribuire parzialmente in nero i dipendenti”.

Per la cassazione dell’impugnata decisione la parte si affida a duie motivi di ricorso, ai quali non ha replicato l’erario.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’errore di diritto nell’applicazione degli artt. 49 e 50 T.U.I.R., in allora vigenti, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2607 c.c. (rectius art. 2697), poichè stante la qualità a suo tempo rivestita della R., materiale percipiente delle somme oggetto di accertamento, l’ufficio avrebbe dovuto “pretendere dalla R. la prova dei fatti positivi” e non “ricorrere a fittizie presunzioni obbligando il terzo ad una prova negativa impossibile”.

2.2. Il motivo è infondato.

E’ principio reiteratamente affermato da questa Corte – e del quale qui si giustifica il puntuale richiamo sul presupposto di fatto costituito dal rinvenimento in sede investigativa di una scrittura ad uso interno dei sodali datata 1.1.1994 regolante i criteri di ripartizione tra i medesimi dei ricavi realizzati in evasione di imposta – che “in terna di accertamento tributario, la contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e legittima di per sè, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli” (14150/16).

Ne discende perciò che la violazione di legge lamentata dal ricorrente, laddove imputa all’accertamento in parola un deficit probatorio sotto il profilo dell’attendibilità della fonte e della idoneità degli elementi indiziari acquisiti si rivela non solo priva di ogni consistenza giuridica alla luce del ricordato principio di diritto che accorda efficacia di prova critica alle dichiarazioni dei terzi e ai dati documentali rinvenuti in corso di verifica ed onera perciò la parte della prova contraria, ma qui cozza frontalmente contro la nuda evidenza dei fatti come sono documentalmente attestati dalla citata scrittura 1.1.1994. Nessun addebito in punto di diritto può perciò essere mosso al giudice territoriale per aver confermato la legittimità dei rilievi operati nella specie dal fisco.

3.1. Il secondo motivo del ricorso di parte lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ovvero vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria e apparente motivazione in capo alla sentenza impugnata dal momento che gli assegni, asseritamente rappresentativi dei compensi in nero, contrariamente a quanto da essa affermato, “sono stati incassati dall’amministratore della società subentrato alla R.”, che la fondatezza dell’appello era stata ravvisata sulla base di “generici e apodittici richiami all’attività di indagine svolta in un procedimento penale in cui il ricorrente non è stato parte” e che “l’ufficio avrebbe potuto procurarsi presso la banca trattaria la distinta di incasso al fine di verificare e provare da chi fosse stata incassata la somma portata dai titoli”.

3.2. In disparte da ogni preliminare ragione di inammissibilità che si connette alla mescolanza di doglianze operata con esso e che induce a ribadire la riprovazione più volte manifestata al riguardo da questa Corte (1704/16; 38/16; 19343/11), il motivo non evidenzia alcuna criticità in capo alla sentenza impugnata, nè sotto il profilo di una contrarietà al diritto scritto ed applicato, giacchè, salvo palesare il proprio scontento per la soluzione impressa alla lite, il ricorrente si astiene dall’indicare quale sia l’errore di diritto pretesamente ascritto al giudice d’appello, tanto che neppure si perita di adeguarsi al precetto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, circa la norma nella specie asseritamente violata; nè sotto il profilo logico, poichè, in disparte ancora dell’eterogeneità dei fini che ciascuna delle doglianze motivazionali evocate dal ricorrente distintamente persegue e che in ragione di ciò imporrebbe il pregiudiziale rigetto del gravame sempre in ossequio al visto divieto di mescolanza, la decisione è congruamente motivata pervenendo il giudice d’appello alla soluzione qui contestata all’esito di un percorso argomentativo in cui le risultanze di fatto si intrecciano coerentemente con le conclusioni in diritto, dando in tal modo vita ad un pronunciamento di merito non suscettibile di rinnovazione in questa sede.

4. Il ricorso va dunque respinto.

Nulla per le spese in difetto di costituzione intimata.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA