Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22214 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22214
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Ingg. Ariatta Studio Tecnico Associato di Ariatta P.M. e G.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 7/2007/10 depositata l’8/3/2007;
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.
Marcello Iacobellis;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Ingg. Ariatta Studio Tecnico Associato di Ariatta P.M. e G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Milano n. 105/5/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000 e 2001. La CTR, in via preliminare, riteneva di non potere esaminare l’eccezione di adesione al condono da parte del contribuente, eccezione formulata dall’Ufficio solo in sede di appello.
Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in due motivi. Nessuna attività è stata svolta dall’intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo con cui deduce: ” violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 la ricorrente assume la nullità della decisione laddove la CTR ha dichiarato inammissibile l’eccezione di estinzione per sopravvenuto condono.
Con secondo motivo ( con cui deduce:” violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente assume che la richiesta di condono tombale avrebbe precluso al contribuente qualsiasi rimborso.
Le censure sono fondate alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17142 del 24/06/2008; Sentenza n. 25239 del 03/12/2007) secondo cui, in tema di condono fiscale l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011