Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22214 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 14/10/2020), n.22214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1986/2017 proposto da:

AVIAPARTNER HANDLING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, e

ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/07/2016 r.g.n. 2140/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVA

che:

la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 614 in data 10 maggio – 14 luglio 2016, in parziale riforma della pronuncia n. 336/13 resa dal giudice del lavoro di Busto Arsizio, impugnata da AVIAPARTNER HANDLING S.p.a. nei confronti del sig. L.A., ritenuta la decadenza di parte attrice in relazione al contratto di somministrazione stipulato il 10 maggio 2011 e al contratto di lavoro a tempo determinato del 24 giugno 2011, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 4 gennaio 2012. Rigettava la domanda di condanna al pagamento dalla data di cessazione del rapporto fino a quella di effettiva riammissione di cui al ricorso di primo grado. Compensava per la metà le spese di primo grado, per il residuo liquidate a carico della società convenuta. Confermava nel resto. Compensava, infine, per il 50% le spese relative al secondo grado del giudizio di merito, in tale misura liquidata a carico di parte appellante. In motivazione, peraltro, la Corte milanese dava atto che il primo giudicante aveva condannato la società convenuta a corrispondere la retribuzione globale di fatto dall’otto marzo 2012 (data di costituzione in mora da parte attrice) “sino alla riammissione in servizio oltre all’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, nella misura di 3 mensilità globali di fatto oltre interessi e rivalutazione, oltre al pagamento delle spese di lite”, ma che poi nella specie, anche per effetto della parziale riforma della gravata pronuncia, in relazione al contratto di somministrazione durato dal 4 al 13 gennaio 2012, avuto riguardo alle dimensioni della datrice di lavoro ed agli altri indicati criteri, l’indennizzo di cui al succitato art. 32, poteva congruamente liquidarsi in ragione di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

avverso la sentenza d’appello proponeva tempestivo ricorso per cassazione AVIAPARTNER HANDLING S.p.a. con posta elettronica certificata in data 16 gennaio 2017 (lunedì), con tre motivi, cui ha resistito il sig. L.A. mediante controricorso del 27 – 30 gennaio 2017, in seguito illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui, erroneamente, era stata dichiarata la nullità del contratto di lavoro somministrato per il periodo 4 – 13 gennaio 2012, ritenendo generica la causale riportata in detto contratto e comunque non provata la reale sussistenza delle ragioni ivi addotte;

con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, commi 1 e 2, essendo stato erroneamente ritenuto che l’illegittimità del termine apposto al contratto tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore comportasse la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice;

con il terzo motivo, infine, è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – nullità della sentenza impugnata per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5;

tanto premesso, le anzidette censure vanno accolte limitatamente al terzo e ultimo motivo, per quanto di ragione, dovendo essere invece disattese le prime due;

invero, quanto alla prima doglianza, la Corte di merito con adeguata motivazione (comunque non inferiore al minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, ed in ogni caso senza che risulti omesso l’esame di alcuna decisiva circostanza fattuale, in senso storico) ha rilevato che la società convenuta non aveva dimostrato, pure in relazione al contratto base di somministrazione, la concreta sussistenza di quanto ivi menzionato (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 – vedi allegato, non prodotto ma richiamato nella memoria difensiva di costituzione della resistente in primo grado: “per valutare una nuova ripartizione dei carichi di lavoro a fronte dell’esigenza temporanea determinatasi a seguito delle recenti acquisizioni del servizio di handling per conto della compagnia Pakistan International Airlines nonchè in considerazione delle scadenze nel medesimo periodo dei contratti con alcuni clienti attualmente serviti, contratti di cui è incerta la proroga, elemento che non permette la necessaria valutazione del fabbisogno di organico”). Secondo la Corte distrettuale detta affermazione non era accompagnata da indicazioni più dettagliate, da precisazioni circa l’ammontare dell’organico ordinario ed il numero dei contratti in scadenza, da puntualizzazioni sulle concrete effettive esigenze aziendali manifestatesi in quel momento. Inoltre, l’accordo con la Pakistan Airlines risaliva alla metà di ottobre 2011 e quindi a circa tre mesi prima del contratto di somministrazione in argomento, circostanza che faceva venire meno il collegamento causale tra la ragione indicata ed il ricorso al contratto in oggetto. La Corte di merito enunciava inoltre il difetto di ulteriori specifiche puntualizzazioni occorrenti, richiamando sul punto anche quanto rilevato dal primo giudicante. Peraltro, i capitoli di prova correttamente non erano stati ammessi dal giudice di primo grado, stante la loro assoluta genericità ed irrilevanza rispetto ai punti che la società resistente aveva l’onere di dimostrare. Pertanto, l’appellante non aveva adeguatamente adempiuto all’onere inerente all’effettività della causale sulla stessa gravante;

pertanto, le anzidette motivate argomentazioni non sono sindacabili in questa sede di legittimità, che non costituisce come è noto un terzo grado del giudizio di merito (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 8758 del 4/4/2017, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito);

il secondo motivo risulta infondato (v. Cass. lav. n. 17540 in data 01/08/2014), poichè in tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, artt. 20 e segg., la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo comunque anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, con la conseguenza che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c., per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore. Invero, è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di somministrazione della manodopera, l’utilizzatore è tenuto a dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione (Cass. nn. 15610 del 2011, 6933 del 2012, 17540 del 2014 cit. e 25918 del 2016. Cfr. pure Cass. n. 23513 del 9/10/2017, secondo cui, in tema di somministrazione di manodopera, pur essendo il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendo estendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore, quest’ultimo, comunque, è tenuto a dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta. V. inoltre quanto più diffusamente precisato da questa Corte con l’ordinanza n. 30273 in data 2/10 – 22/11/2018 -cui perciò integralmente si rimanda- mediante la quale veniva respinto altro analogo ricorso di AVIAPARTNER HANDLING S.p.a., laddove il primo motivo era stato ugualmente formulato per l’asserita violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito convertito il rapporto con la società utilizzatrice);

merita, invece, pregio, per quanto di ragione, il terzo e ultimo motivo, limitatamente al denunciato error in procedendo per l’evidente e insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, laddove con il primo veniva confermata nel resto la gravata pronuncia, con ciò dovendosi intendere (per esclusione, attesa la suddetta parziale riforma della precedente decisione) il solo indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32, in ragione di tre mensilità, con riferimento al contratto relativo al periodo 4 – 13 gennaio 2012. Per contro, nella motivazione della medesima sentenza d’appello il suddetto indennizzo veniva liquidato in sei mensilità, sicchè, atteso lo stridente contrasto, sotto tale profilo la sentenza appare indubbiamente affetta da nullità, non risultando in alcun modo comprensibile nemmeno le ragioni in base alle quali -nell’ipotesi in cui si intenda privilegiare il dispositivo letto in udienza – l’indennità di cui all’art. 32, risulterebbe fissata nella misura di tre mensilità con riferimento alla gravata pronuncia, mentre d’altro canto la corrispondente motivazione risulta nel senso di sei mensilità. Per contro, deve escludersi il vizio di ultrapetizione per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., pure in qualche modo prospettato con lo stesso terzo motivo da parte ricorrente, avuto riguardo all’ampia pretesa risarcitoria a suo tempo avanzata dall’attore con il ricorso introduttivo, sicchè correttamente la Corte d’Appello riteneva di doverla rideterminare nei limiti previsti e consentiti dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, tuttavia con decisione sul punto invalidamente pronunciata circa il quantum spettante per le suddette ragioni. Di conseguenza, a tal riguardo la sentenza va cassata, però nei termini di cui sopra, con conseguente rinvio alla Corte di merito, affinchè provveda a nuova valida determinazione in proposito, provvedendo poi all’esito anche al regolamento delle spese relative a questo giudizio di legittimità;

visto, infine, l’esito ancorchè parzialmente positivo dell’impugnata sentenza, non sussistono i presupposti processuali di legge per il versamento dell’ulteriore.

PQM

la Corte RIGETTA i primi due motivi del ricorso. ACCOGLIE il terzo motivo in relazione al quale cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per l’effetto, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo

giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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