Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22214 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16711/2013 proposto da:

Cedis Izzi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Gaetano Donizetti n. 1,

presso lo studio dell’avvocato Cardelli Alessandro, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Crimi Giuseppe, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Interdis Soc. Cons. p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Teresa n.

23, presso lo studio dell’avvocato Taurini Stefano, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Hazan Maurizio, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1376/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

La Cedis Izzi SPA (di seguito Cedis) aveva dato avvio in data 16/07/2007 ad una procedura arbitrale nei confronti di Interdis soc. cons. p.a. (di seguito Interdis) sulla base della clausola compromissoria contenuta nell’art. 33 dello Statuto della Interdis.

Oggetto dell’arbitrato era il provvedimento di esclusione deliberato nei confronti di Cedis dal consiglio di amministrazione di Interdis, e comunicatole il 13/06/2007, sulla scorta della delibera di variazione statutaria adottata da Interdis in data 12/03/2007 (la Delib. di variazione statutaria era stata impugnata da Cedis in via cautelare e con procedimento di merito dinanzi al giudice ordinario, in concomitanza con l’avvio del giudizio arbitrale).

La Cedis aveva chiesto all’Arbitro unico di accertare la nullità, ovvero la annullabilità e l’illegittimità del provvedimento di esclusione, dichiarandolo privo di effetti; in subordine di disporre la sospensione del procedimento di esclusione in attesa dell’accertamento sulla delibera di variazione statutaria da parte del giudice ordinario.

La Interdis aveva contestato le domande e proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di quanto dovuto a mente degli artt. 6 e 29 dello Statuto, vale a dire la quota proporzionale dei costi della struttura relativi all’esercizio 2007 e la penale per il caso di esclusione.

Con memoria di replica in data 19/09/2007 la Cedis aveva resistito alle riconvenzionali ed impugnato il provvedimento di esclusione dalla compagine consortile per ulteriori due motivi: la natura ritorsiva del provvedimento di esclusione e la illegittimità dello stesso per violazione del procedimento di esclusione ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, anche nella formulazione rinnovata, ove ritenuta valida. Su tali ultime contestazioni Interdis aveva rifiutato il contraddittorio.

Con lodo in data 13/05/2009 l’Arbitro unico aveva rigettato l’impugnazione principale ed accolto le domande riconvenzionali formulate da Interdis, condannando la Cedis alla corresponsione delle somme richieste.

La Cedis aveva impugnato il lodo dinanzi alla Corte di appello di Milano ed aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità del lodo per violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12, e/o dell’art. 829 c.p.c., comma 3, o, in subordine, qualora esaminabile il merito, la riforma del lodo.

La Corte di appello di Roma, ha respinto l’impugnazione.

La Cedis ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ai quali ha replicato Interdis con controricorso.

Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione per disapplicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

1.2. Per inquadrare la doglianza è opportuno ricostruire i pregressi passaggi di merito ai quali la ricorrente si richiama.

A seguito delle domande riconvenzionali proposte da Interdis, la Cedis aveva svolto nella memoria di replica del 19/09/2007 due ulteriori motivi di impugnazione dinanzi all’Arbitro, tesi al rigetto delle domande riconvenzionali ed all’accoglimento della domanda principale volta ad invalidare il procedimento espulsivo. L’Arbitro aveva ritenuto che questi motivi integrassero una nuova causa petendi e, dando atto della mancata accettazione del contraddittorio da parte di Interdis, aveva affermato che ad ogni modo il rilievo della novità delle domande poteva avvenire d’ufficio e le aveva escluse dall’esame.

Con riferimento a tale statuizione la Cedis aveva denunciato dinanzi alla Corte di appello la disapplicazione del regolamento arbitrale e la omissione di pronuncia, perchè a suo avviso l’Arbitro avrebbe dovuto pronunciare anche sulle domande nuove, ex art. 30, lett. b) del regolamento arbitrale, perchè erano oggettivamente connesse con una di quelle pendenti nel procedimento, ricordando altresì che il limite temporale oltre il quale non era possibile presentare domande nuove era da individuare nell’invito a precisare le conclusioni (art. 31, comma 3, del regolamento arbitrale) ed aveva affermato che la valutazione delle domande non doveva essere effettuata dall’arbitro ai sensi della L. n. 353 del 1990, di riforma del cod. proc. civ., ma delle sucessive modifiche normative. Aveva altresì sottolineato che le questioni non erano state esaminate dall’arbitro nemmeno come eccezioni.

Su tale premessa, la pronuncia arbitrale era stata impugnata da Cedis per violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12, sotto il profilo della mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalla parte. La Interdis aveva dedotto l’inammissibilità del gravame, sostenendo che il vizio denunciabile non era quello rubricato sub art. 829, comma 1, n. 12, ma bensì quello rubricato sotto l’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 10.

Queste articolate considerazioni, sono state respinte dalla Corte di appello, sulla considerazione che la denuncia formulata da Cedis non integrava la causa di nullità di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12, ipotizzabile solo in caso in cui l’Arbitro fosse incorso in una omessa pronuncia materiale e non, invece come nel presente caso, quando la pronuncia di merito non era seguita solo in conseguenza della ritenuta inammissibilità di domande per l’effetto dell’applicazione di norme a contenuto processuale (fol. 8/9).

La ricorrente critica tale decisione, sostenendo che l’Arbitro aveva omesso completamente di statuire sulle eccezioni ritualmente proposte.

1.3. Giova ricordare che l’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12, prevede “L’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:… 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato”.

Alla luce del chiaro dettato normativo, il motivo prospettato come violazione di legge è infondato perchè la fattispecie di cui all’art. 829, n. 12, riguarda la omessa pronuncia, indipendentemente dal fatto che la stessa afferisca a questioni di rito o di merito: orbene, nel caso in esame la pronuncia c’è stata, come puntualmente evidenziato dalla Corte di appello, sia pure in rito poichè si è manifestata quale declaratoria di improcedibilità delle domande nuove, di guisa che la doglianza non coglie nel segno ed i molteplici argomenti svolti trascurano proprio tale preliminare e decisiva circostanza.

1.4. La censura di omesso esame di fatto decisivo, prospettata con riferimento alla mancata considerazione delle medesime domande, invece, non è ammissibile. In disparte dal rilievo dalla aspecificità delle deduzioni formulate, la censura non concerne l’omesso esame di un fatto storico, da intendersi principale o secondario, bensì la valutazione di domande o eccezioni non inquadrabili nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

2.1. Con il secondo motivo si sollecita un collegamento tra l’art. 829 c.p.c., n. 12 e l’art. 829 c.p.c., comma 3; si invoca l’applicazione dell’art. 183 c.p.c., come introdotto dalla L. n. 80 del 2005, in merito sempre alla proponibilità di domande nuove e si sostiene che l’arbitro avrebbe sbagliato sia nell’applicare il regolamento, che la disciplina processualistica, incorrendo nella violazione di regole di diritto; vi è anche una denuncia per contrarietà all’ordine pubblico non meglio circostanziata (fol. 22 del ricorso).

2.2. Il motivo è inammissibile sotto più profili.

2.3. Va premesso che la Corte di appello ha considerato che l’allegazione della violazione dell’art. 30 del regolamento arbitrale e delle norme processuali in realtà appariva rinviare al diverso motivo di nullità previsto dall’art. 829 c.p.c., comma 3: tuttavia ne ha dichiarato la inammissibilità perchè concernente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale, quand’anche di rango regolamentare (fol. 9 e ss. della sent.), e cioè norme estranee al campo di applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, circoscritto alla “violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”.

In proposito la Corte territoriale, soffermandosi sul contenuto della clausola arbitrale, ha affermato, con accertamento non censurato, che “la formulazione della clausola arbitrale invocata dalla Cedis Izzi… esclude che ricorra la seconda ipotesi (e cioè l’art. 829 c.p.c., comma 3) alla quale la vigente normativa condiziona la denuncia dei (soli) errores in iudicando limitando la rilevanza degli errores in procedendo a fattispecie tassativamente previste e qui non dedotte” ed ha sottolineato la estraneità delle questioni di natura procedurale al campo di applicazione della norma.

Infine ha svolto ulteriori argomenti circa l’applicabilità dell’art. 829 c.p.c., comma 3, alle clausole compromissorie sottoscritte in epoca anteriore alla novella del 2006, ma azionate successivamente, prediligendo l’interpretazione che riteneva applicabile il novellato art. 829 c.p.c., in toto, alle procedure arbitrali promosse dopo il 15/03/2006 alla luce del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27.

2.4. Orbene, il secondo motivo – in disparte dai profili di inammissibilità per il passaggio assertivo, ove la ricorrente dà per presupposta la sussistenza di un vizio che non risulta accertato giudizialmente (fol. 25 del ricorso) – prende in esame solo parte di questa complessa statuizione e, segnatamente, si sofferma sull’ultimo passaggio, che per le ragioni di seguito precisate, non risulta decisivo.

Sostanzialmente la ricorrente si duole che, sul punto, la Corte di appello abbia ritenuto di dare applicazione all’art. 829 c.p.c., comma 3, nel nuovo testo, a norma del D.Lgs. del 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 4, secondo l’orientamento che aveva esteso l’applicazione dell’art. 829 c.p.c., anche ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato era stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore (Cass. n. 21205 del 17/09/2013).

2.5. Pur risultando questa conclusione della Corte di appello di Milano non condivisibile alla luce del più recente approdo della giurisprudenza di legittimità che, a Sezioni Unite, ha definitivamente chiarito che “In tema di arbitrato, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 cit., art. 27, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchè, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.” (Cass. n. n. 9284 del 09/05/2016), ciò tuttavia risulta privo di ricadute favorevoli alla ricorrente.

Invero la critica sul punto, pur condivisibile alla luce del dictum delle Sezioni Unite, non è idonea a spiegare effetti nel caso concreto posto che le regole di diritto di cui si invoca la violazione non sono relative al merito della controversia, come esattamente statuito dalla Corte di appello, senza che sul punto sia stata svolta una puntuale e argomentata censura.

2.6. La denuncia per violazione dell’ordine pubblico, in disparte dalla carenza di specificità, è inammissibile perchè dalla stessa sentenza risulta che la questione venne introdotta solo con la comparsa conclusionale (fol. 10 della sent.) e tale accertamento non è stato censurato.

3.1. Con il terzo motivo, la stessa questione della violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12 e art. 829 c.p.c, comma 36, è proposta in relazione alla domanda di riduzione della penale ed alle questioni pregiudiziali di nullità della delibera di variazione statutaria (quarto e quinto motivo sottoposti alla Corte di appello).

3.2. Il motivo è inammissibile sotto il primo profilo (riduzione penale) poichè la Corte di appello esprime due rationes (fol. 13): la prima, con la quale riconosce una pronuncia implicita di rigetto da parte dell’arbitro, è censurata; la seconda, con la quale accerta la non tempestiva deduzione e trattazione della stessa perchè occorsa solo in occasione della comparsa conclusionale, non è censurata.

Poichè quest’ultima ratio è sufficiente a fondare la pronuncia reiettiva, il motivo è inammissibile (Cass. Sez. U. n. 7931 del 29/03/2013, Cass. sez. quinta n. 11493 del 11/05/2018).

3.3. Il motivo è inammissibile anche sotto il secondo profilo (questioni pregiudiziali di nullità sollevate in via incidentale nel procedimento arbitrale).

La Corte territoriale ha ritenuto la doglianza irricevibile per due ragioni: in considerazione della natura processuale dell’art. 819 c.p.c., che disciplina la risoluzione delle questioni pregiudiziali di merito da parte degli arbitri, di cui si lamentava la violazione; per effetto delle preclusioni all’esame di errores in iudicando alla luce del novellato art. 829 c.p.c., comma 3.

Ferme le considerazioni già svolte sub 2.3./2.5. va considerato che la prima ratio, relativa alla natura processuale dell’art. 819 c.p.c., non è censurata ed è sufficiente a reggere la statuizione.

Per completezza va osservato che il richiamo agli errores in iudicando contenuto nella seconda ratio, in alcun modo desumibili dal complessivo contesto motivazionale stante l’assenza di specifici riferimenti, costituisce un mero obiter dictum non direttamente pertinente alla concreta fattispecie e privo di dirette ricadute; a conforto va rilevato che la stessa ricorrente, nel motivo non si premura affatto di precisare se e quali errores in iudicando avrebbe originariamente denunciato.

4.1. In conclusione il ricorso va rigettato.

4.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore della controricorrente.

Si dà atto, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 7.000,00, oltre esborsi per Euro 200,00, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori, a favore delle controparti costituite;

Dà atto, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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