Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22214 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23014/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTOMILACANDELE s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Logozzo e

Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa

Sacchetti, n. 9 presso lo studio del secondo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 808/35/14 del 17 dicembre 2013, depositata il 14

febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Enrico Manzon;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 808/35/14 del 17 dicembre 2013, depositata il 14 febbraio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 99/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Como che aveva accolto il ricorso di Centomilacandele soc. coop. p.a. – fornitrice di energia elettrica – contro l’avviso di pagamento notificatole per il recupero di addizionali e relative sanzioni, per aver fornito l’energia a Bennet s.p.a., proprietaria di tre centri commerciali, applicando l’addizionale su un’unica utenza, nonostante l’intestataria dei tre contratti di fornitura fornisse a sua volta servizi di riscaldamento, illuminazione e climatizzazione ad una seconda società, Gallerie Commerciali Bennet s.p.a. (breviter Gallerie Commerciali), che si occupava dell’affitto dei locali.

La Commissione tributaria regionale, premessa la correttezza e la condivisione della sentenza appellata, osservava in particolare che le pretese creditorie erariali non potevano considerarsi fondate, posto che il rapporto contrattuale di fornitura dell’energia intercorreva esclusivamente tra Centomilacandele e Bennet, che dunque era da qualificarsi come – unico – “utente” (consumatore finale) della fornitura medesima; negava la CTR lombarda che tale qualifica potesse essere attribuita a Gallerie Commerciali, poichè la stessa riceveva da Bennet una molteplicità di prestazioni in virtù di un rapporto contrattuale complesso, non avente direttamente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, bensì quella di servizi implicanti, anche, l’impiego dell’energia elettrica che Bennet riceveva da Centomilacandele, osservando ad abundantiam che ciò era vieppiù suffragato dall’aliquota IVA applicata nella fatturazione da Bennet a Gallerie Commerciali (aliquota ordinaria per le prestazioni di servizi, in luogo di quella agevolata per la fornitura di energia elettrica).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato due memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 540 del 1995, artt. 52, 54, D.L. n. 511 del 1988, art. 6, D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 25, per avere la CTR escluso che Gallerie Commerciali rivestisse la “qualità” di “utente” della fornitura di energia elettrica da parte di Centomicandele, ancorchè la normativa non richieda, ai fini della tassazione, la sussistenza di un contratto di fornitura, in quanto per “utente” si intende la persona fisica o giuridica che è rifornita di una rete di trasmissione.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione in relazione alle ulteriori censure mosse con l’atto di gravame alla decisione di primo grado.

Il primo motivo è infondato.

E’ in primo luogo opportuno sintetizzare il quadro normativo di riferimento nel caso in esame.

Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 1, e art. 53, comma 2, lett. a), (TUA), nella versione applicabile ratione temporis, rispettivamente prevedono che soggetto obbligato al pagamento dell’imposta (soggetto passivo) “è l’esercente l’officina di produzione od il soggetto ad esso assimilato” e che “sono considerati fabbricanti, ai fini dell’imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: a) che l’acquistano per farne rivendita”.

Lo stesso TUA, art. 56, comma 1, sempre nella versione applicabile ratione temporis, prevede altresì che “L’imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori”.

L’art. 6, comma 1, lett. c), prevede(va) un addizionale all’accisa sull’energia elettrica “..in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese”.

Il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 25, (Attuazione della Dir. n. 96 del 1992 CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) prevede che “Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione”.

Va poi precisato in fatto che:

– è pacifico che negli anni in contesto Centomilacandele era il fornitore di energia elettrica di Bennet e che in quel periodo non ha avuto alcun rapporto contrattuale diretto con Gallerie Commerciali;

– nemmeno è controverso che le forniture in questione riguardavano tre centri commerciali situati nella provincia di (OMISSIS), presso i quali vi era un’unica presa di “media tensione”, dalla quale derivavano, previa trasformazione, le linee per il consumo dell’energia internamente a detti centri commerciali e che quindi presso gli stessi vi fosse un unico contatore.

La controversia, dunque, si origina dalla circostanza, peraltro neanch’essa controversa, che dell’energia fornita da Centomilacandele a Bennet si giovasse anche Gallerie Commerciali e la questione di diritto, posta con l’atto impositivo impugnato, è se con ciò si fosse realizzata una “seconda utenza” ai fini dell’applicazione di un’addizionale provinciale ulteriore rispetto a quella già applicata da Centomilacandele alla sua “utente” Bennet. Come detto, escluso che questa ipotizzata “seconda utenza” derivasse da un rapporto contrattuale diretto tra la controricorrente e Gallerie Commerciali, si assume da parte dell’agenzia fiscale ricorrente che si trattasse di un'”utenza di fatto”, dissimulata da un contratto di fornitura di servizi necessariamente ricomprendenti l’energia elettrica; che quindi, in sostanza, tale contratto rappresentasse una forma di elusione dell’addizionale de qua, così applicata una sola volta in luogo che due.

Questa prospettazione deve tuttavia considerarsi giuridicamente non fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di accise sul consumo di energia elettrica ed addizionale provinciale, il del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53, comma 2, lett. a), nel testo applicabile “ratione temporis”, ha ad oggetto una fattispecie di intermediazione nello scambio oneroso dell’energia elettrica, senza che rilevi, ai fini tributari, lo specifico schema negoziale utilizzato od incida l’eventuale contestuale cessione di altre utilità, sicchè, qualora nel medesimo sito industriale insista una pluralità di aziende alimentate con contratto onnicomprensivo (contratto di “service”, con messa a disposizione di locali, servizi vari, noleggio di beni ed utenze, tra cui l’energia elettrica), il prestatore del servizio, ancorchè sprovvisto di licenza, va qualificato come soggetto passivo dell’imposta e l’esenzione di cui al D.Lgs. cit., art. 52, comma 2, lett. o) bis, (poi sostituito dal medesimo D.Lgs., art. 52, comma 3, lett. f)), va computata in capo a ciascun soggetto separatamente” (Cass. n. 21816 del 20/09/2017, Rv. 645628 01)

Mutuandosi la ratio di tale condivisibile principio di diritto risulta chiaro che, essendo Bennet l’acquirente dell’energia elettrica fornita da Centomilacandele, solo Bennet, come il principio stesso precisa, poteva considerarsi “soggetto passivo”, sia dell’accisa che dell’addizionale, in relazione al diverso rapporto di cessione di parte di tale energia a Gallerie Commerciali, indipendentemente dalla “regolarità” o meno della cessione e dallo schema negoziale utilizzato per realizzarla.

Infatti la fattispecie concreta era sussumibile nella richiamata disposizione contenuta nel TUA, art. 53, comma 2, lett. a), avendo Bennet acquistato energia da Centomilacandele per farne “rivendita” alla Gallerie Commerciali, non avendo – come detto -alcun rilievo lo strumento contrattuale utilizzato a tal fine. Pertanto la ripresa fiscale de qua, in astratto e prescindendo dalla sua fondatezza oggettiva, non poteva essere diretta nei confronti di Centomilacandele, ma doveva esserlo nei confronti di Bennet, come del resto originariamente era avvenuto con separato atto impositivo, poi autoannulato.

In conclusione, corretta nei termini che precedono, ex art. 384 c.p.c., comma 4, la motivazione della sentenza impugnata, resta assorbito il secondo motivo (cfr. Cass., Sez. U, n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269 – 01), e il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato peraltro che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.500 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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