Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22213 del 30/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 22213 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 19335-2010 proposto da:
MARCHETTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONINO PALMERI, giusta
delega a margine;
– ricorrente –

2015
2205

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 30/10/2015

- controricorrente avverso la sentenza n. 68/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 29/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO

udito per il ricorrente l’Avvocato PALMERI, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

FEDERICO;

Svolgimento del processo
Giuseppe Marchetti, medico libero professionista, convenzionato con il SSN come medico di base
ed anche esercente attività di medicina estetica, propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, avverso la sentenza n.68/04/09 della CTR della Lombardia che, in riforma della sentenza di
primo grado, ne ha respinto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate

La CTR affermava la sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap, in quanto risultavano
compensi rilevanti e cospicui investimenti per beni strumentali, oltre a notevoli spese, relative agli
immobili ed altre inerenti in genere all’attività professionale esercitata, rilevando altresi che la
stessa convenzione con l’ ASL obbligava il contribuente a dotarsi di autonoma organizzazione.
L’Agenzia ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia il vizio di cui all’art. 360 n.5) cpc rilevandotik.
la carenza di motivazione della sentenza CTR
m quanto, in punto di prp,Va’,
della sussistenza di un’ attività.autonomamente organizzata, ai sensi dell’art. 2 D.lgs. 446/1997,
sarebbe limitata ad enumerare i beni impiegati e gli altri elementi dell’organizzazione, senza
tuttavia spiegare la ragione per la quale tali elementi dovevano considerarsi eccedenti rispetto al
minimo indispensabile per l’esercizio di quella specifica attività.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia incongruenza ed illogicità della motivazione, ex art.
360 n.5) cpc, lamentando che la CTR abbia desunto la sussistenza di autonoma organizzazione dalla
necessità di adeguarsi agli obblighi derivanti dalla convenzione con il SSN, nonché dall’entità dei
compensi percepiti.
I motivi, che, in ragione dell’intima connessione, vanno unitariamente esaminati sono fondati.
Conviene premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, alla stregua
dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita da Corte Cost. n.156/2001
l’assoggettamento ad Irap dell’attività del lavoratore autonomo è legittima in quanto non colpisce
1

sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per l’anno 1999.

qualunque attività produttiva, ma solo quelle che siano “autonomamente organizzate” , di guisa che
non possa qualificarsi come imposta sul ( mero ) lavoro autonomo, ma sulla capacità produttiva che
deriva dall’autonoma organizzazione che deve far capo al contribuente, secondo una valutazione
complessiva da effettuarsi sulla scorta degli elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta (
Cass.n.3674/07 e , di recente, Cass.21326/13 ).

non conducenti, quali l’ammontare dei compensi percepiti dal professionista o la convenzione da
questi stipulata con il SSN, i quali , non incidendo sull’elemento organizzativo, sono irrilevanti ai
fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, limitandosi, per il resto, ad affermazioni del
tutto generiche, senza alcun riferimento ad indici concreti dell’esistenza di un’organizzazione dotata
di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la attività produttiva del contribuente.
La motivazione della sentenza impugnata deve dunque ritenersi del tutto carente in quanto la CTR
ha fondato la sua valutazione di sussistenza del presupposto impositivo su elementi irrilevanti o su
affermazioni del tutto generiche ed apodittiche.
In accoglimento del ricorso la sentenza va dunque cassata , con rinvio ad altra sezione della
/-1.15,” 8-45 Lit
Commissione tributaria regionale dellTnitli~a, che provvederà anche alla liquidazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
…..

delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Funi
Marcel’

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio,
DEPOS T CANCELLERIA
LorlbAlki>lA
ad altra sezione della CTR della dell*SIEMBIRP:i•
15

911 2015

Così deciso in Roma il 10 giugno 2015
P.Q.M.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha fondato la sussistenza del presupposto impositivo su elementi

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