Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22213 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n.r. 11839-2016

sollevato dalla Corte d’Appello di Napoli con ordinanza n. R.G.

3853/2015 vertente tra:

P.M.A., C.C., da una parte ed il COMUNE DI

TORCHIAROLO dall’altra;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale FRESA Mario, il quale, visto l’art.

380-ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di

consiglio, indichi il Tribunale di Brindisi competente a giudicare

sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che P.M.A. e C.S. hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, il Comune di Torchiarolo, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da loro patiti a causa della invasione della loro abitazione dovuta alle abbondanti piogge;

che, dichiarata dal Tribunale la propria incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, quest’ultimo, con ordinanza del 20 aprile 2016, ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza;

che questa Corte, con ordinanza 30 dicembre 2016, n. 27571, ha disposto l’acquisizione, tramite la cancelleria del TRAP di Napoli, della documentazione idonea a fornire la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto di competenza;

che tale documentazione è stata acquisita e dimostra la regolarità della comunicazione.

Considerato che questa Sesta Sezione Civile, con ordinanza 7 giugno 2017, n. 14252, ha frattanto rimesso all’esame delle Sezioni Unite – in relazione ad una controversia nella quale, dichiarata dal primo giudice l’incompetenza per materia, il secondo giudice (Sezione specializzata agraria) si era a sua volta dichiarato incompetente, sollevando d’ufficio il regolamento di competenza – la questione relativa ai limiti entro i quali il secondo giudice può sollevare il regolamento di competenza d’ufficio;

che nell’ordinanza suindicata la Sesta Sezione ha dichiarato di non condividere l’orientamento, oggi prevalente, secondo cui, declinata dal primo giudice la propria competenza ratione materiae, il secondo giudice possa sollevare il conflitto negativo di competenza solo previa positiva individuazione di un diverso criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile del primo giudice, diversamente dovendosi ritenere che egli stia declinando la propria competenza solo per ragioni di valore;

che la questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite, benchè avente ad oggetto una controversia nella quale il regolamento di competenza d’ufficio era stato sollevato da una Sezione specializzata agraria anzichè, come nel caso attuale, da un Tribunale regionale delle acque pubbliche, presenta evidenti ragioni di rilevanza e di collegamento per le quali appare opportuno che la decisione dell’odierno ricorso venga rinviata in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

PQM

 

La Corte dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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