Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22212 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M., elett.te dom.to in Roma, al viale del Vignola n.

5, presso lo studio dell’avv. Livia Ranuzzi, rapp.to e difeso

dall’avv. Quercia Luigi, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona dei legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 43/2006/2 depositatali 7/6/2006;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.

Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Bari n. 155/8/2004 aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il diniego di rimborso dell’Irap versata negli anni 1998-2002. La CTR dopo avere affermato di ritenere ai della configurabilità dell’autonoma organizzazione “la presenza anche di uno solo degli elementi organizzativi capitale e lavoro – perchè si configuri il requisito dell’autonoma organizzazione, sulla base delle spese per quote di ammortamento e di compensi corrisposti a terzi, concludeva per l’assoggettabilità ad Irap dell’attività svolta dalla M.. Il ricorso proposto si articola in tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo con cui deduce contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente assume la contraddittorietà della motivazione della decisione nella parte in cui avrebbe dapprima ritenuto che le attività professionali sarebbero dotate di autonoma organizzazione e, successivamente, affermato la necessità di almeno uno tra i due indici di organizzazione (capitale e lavoro).

La censura è infondata. Alla luce di quanto sopra evidenziato le ragioni poste a fondamento della decisione non risultano sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

Con secondo motivo (con cui deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente assume che la CTR non avrebbe sufficientemente motivato il perchè sarebbe indispensabile l’esistenza anche di uno solo degli elementi organizzativi per poter configurare l’autonoma organizzazione.

Con terzo motivo con cui deduce “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2.

Denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 e dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe violato tale norma nel ritenere l’esenzione di imposta ricollegata alla sola assenza di organizzazione.

Le censure sono infondate. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumquc accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sent. 3678 del 16/02/2007).

Esente da censure è la decisione impugnata che, nel valutare la posizione del contribuente, si è attenuta a tali principi.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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