Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22212 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.22/09/2017), n. 22212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 3910/2017
R.G., sollevato dal Tribunale di Roma, con ordinanza in data
07/02/2017, nel procedimento vertente tra:
M.A. da una parte ed EQUITALIA SUD e ROMA CAPITALE
dall’altra, ed iscritto al n. 50760/2016 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che, visto
l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, rinvii a
nuovo ruolo richiedendo alla Cancelleria del Tribunale di procedere
alla rituale comunicazione alle parti dell’ordinanza od alla
trasmissione della prova dell’avviso disposto dall’ordinanza,
riservandosi questo Ufficio di formulare le proprie motivate
conclusioni all’esito della decisione delle Sezioni Unite.
Fatto
PREMESSO
– con ricorso avanti il Giudice di Pace di Roma, M.A. ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di “preavviso di fermo amministrativo” trasmesso da Equitalia Sud s.p.a. deducendo la nullità dello stesso e della cartella di pagamento presupposta recante il credito vantato da Roma Capitale per sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del C.d.S..
– il Giudice di Pace con ordinanza in data 19.12.2015 ha declinato la propria competenza “per materia” e la causa è stata riassunta avanti il Tribunale Ordinario di Roma con la costituzione in giudizio di tutte le parti;
– che il Tribunale di Roma con ordinanza in data 7.2.2017, comunicata in via telematica a tutte le parti in data 10.2.2017, ha sollevato il conflitto negativo di competenza rilevando che, in ordine alle opposizioni avverso la cartella esattoriale relativa a riscossione di sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni del Codice della strada, sussisteva la “competenza per materia” del Giudice di Pace, tanto se qualificabili come “opposizioni a precetto” ex art. 615 c.p.c., quanto se qualificate – senza limite di valore – come opposizioni a VAV ovvero opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni, avuto riguardo ai criteri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, poi sostituiti del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7;
– che pertanto, secondo il Giudice a quo, deve indicarsi la competenza funzionale per materia del Giudice di Pace, in quanto il credito portato dalla cartella di pagamento concerneva sanzioni irrogate per violazioni delle norme del Codice della strada
– che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo disporsi rinvio del procedimento a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte concernente la qualificazione “per materia” della competenza del Giudice di Pace in materia di controversie relative a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del C.d.S..
Diritto
RILEVATO
– che con ordinanze della Sezione 6-3 in data 31.1.2017 n. 2567 e 2568 ed in data 16.2.2017 n. 4176 è stata disposta la rimessione al Primo Presidente della questione di massima importanza in ordine alla esatta qualificazione della competenza, per valore o per materia, del Giudice di Pace in ordine alla opposizione proposta avverso il preavviso di fermo o le misure del fermo amministrativo e della ipoteca adottati dall’Agente per la riscossione, con la quale vengono dedotti vizi inerenti agli atti presupposti (cartella di pagamento; atto irrogativo della sanzione pecuniaria) concernenti sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del C.d.S.;
– che la decisione delle Sezione Unite assume carattere dirimente rispetto alla decisione sulla questione di competenza sollevata con regolamento ex officio dal Tribunale Ordinario di Roma.
PQM
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo avanti la 6-3 sezione, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite in ordine alla questione della natura della competenza del Giudice di Pace individuata della L. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017