Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22212 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. III, 04/08/2021, (ud. 07/06/2021, dep. 04/08/2021), n.22212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31774-2019 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in Napoli, via Porzio,

Centro direzionale, is. F12, presso l’avv. CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- F.B. è cittadino del (OMISSIS), da cui ha (raccontato di essere fuggito perché perseguitato da zio e cugini che, alla morte del padre, volevano impossessarsi della sua roba: in Italia ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria.

2.- Impugna un decreto del Tribunale di Napoli che, pur ritenendo credibile la vicenda, almeno negli aspetti essenziali, ha ritenuto non vi fossero ragioni di persecuzione tali da giustificare la protezione internazionale; ha escluso situazioni di conflitto armato ed ha ritenuto, da un lato, non sufficientemente integrato il ricorrente in Italia, e, per altro verso, non tale la situazione in (OMISSIS) da impedire il rimpatrio.

3.-Il ricorso è basato su quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3 e ss. nonché art. 14.

Contiene due censure: la prima concerne la credibilità del racconto e contesta al Tribunale di avere ritenuto inverosimile la vicenda narrata in base ad aspetti secondari ed irrilevanti per decidere della verosimiglianza del fatto.

La seconda è di avere invece disatteso la regola che impone di valutare adeguatamente la situazione del paese di origine, tenendo in conto fonti aggiornate ed attendibili.

Dunque, due censure di contenuto assai diverso, ricomprese nel medesimo motivo.

La prima censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata. In sostanza, se è vero che il Tribunale mette in luce contraddizioni e poi anche incertezze della narrazione del ricorrente, e sulla cui base sembra giungere ad un giudizio scettico circa la verosimiglianza del racconto, è pur vero che la ratio della decisione è un’altra: si ammette come credibile la vicenda, ma la si giudica come di natura privata, ossia non tale da poter esporre il ricorrente ad una persecuzione rilevante, ossia tale da dovere essere protetto. Il Tribunale infatti ritiene che si tratta di un episodio che avrebbe potuto risolversi rivolgendosi alla forza pubblica e che il ricorrente non ha dimostrato di aver chiesto protezione della polizia o di altra forza dell’ordine.

In sostanza, se anche vi fossero due rationes, più che contrapposte, alternative tra loro (racconto non verosimile, ma irrilevante anche ove fosse credibile), una delle due non è censurata affatto, ossi quella che, ritenendo credibile il racconto, lo liquida come riferito ad una vicenda privata estranea alla protezione internazionale. Anche, la seconda censura, di questo primo motivo, è infondata, in quanto lamenta omesso riferimento a fonti attendibili ed aggiornate che invece il tribunale cita (p. 6).

6.-Secondo e terzo motivo denunciano oltre che violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 altresì della L. n. 25 del 2008, art. 8.

Essi ripetono la censura sul riferimento alle fonti di conoscenza, che ritengono essere fatto in modo insufficiente dal Tribunale: il secondo motivo a dire il vero espone solamente regole astratte sul procedimento di valutazione che deve guidare i giudici di merito, il terzo in concreto contesta loro di non aver fatto buon uso delle fonti.

Ma si tratta di motivi infondati in quanto, ai fini della protezione sussidiaria, cui i motivi si riferiscono, il Tribunale ha tenuto in considerazione fonti aggiornate ed attendibili, mentre quelle contrapposte dal ricorrente non indicano una situazione di conflitto armato, ma episodi sporadici di violenza.

7.-Terzo e quarto motivo attengono alla protezione umanitaria, denunciando violazione L. n. 286 del 1998, art. 5.

Anche in tal caso gli addebiti mossi alla decisione impugnata sono diversi, ma basati sul presupposto di una insufficiente valutazione della situazione sociale e politica del paese di origine, ai fini, per l’appunto, della protezione umanitaria.

I motivi sono fondati.

Altro è la valutazione del paese di origine ai fini della protezione internazionale (L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che ha come contenuto l’esistenza di un conflitto armato generalizzato; altro è invece il giudizio circa la violazione di diritti umani nel paese di rimpatrio ai fini della protezione umanitaria, e non si può di conseguenza ricavare l’una la valutazione dall’altra.

Ciò posto, il Tribunale che pure ha motivato le ragioni del rigetto della protezione umanitaria, dopo avere escluso che il ricorrente possa vantare una integrazione rilevante in Italia, ha solo apoditticamente escluso pericoli di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, senza però dare conto della effettiva situazione dei diritti umani in quel paese – situazione che non può essere dedotta dall’assenza di un confitto armato generalizzato, come si è detto – ma soprattutto mostrando di ricavare la sua condizione dalle ragioni che hanno indotto all’espatrio, che non necessariamente incidono sulla protezione E’ umanitaria, la quale piuttosto presuppone che il rimpatrio metta a rischio i diritti fondamentali dello straniero. 8.-Il ricorso va accolto in questi termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie terzo e quarto motivo, rigetta gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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