Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22211 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Bioagricola Novelli ss, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla piazza Cola di Rienzo 92, presso lo

studio dell’avv. Nardone Lorenzo, rapp.to e difeso dall’avv. La Spina

Giuseppe, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e Agenzia delle Entrate, in persona del

legale rapp.te pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria n. 43/2006/05 depositatali 24/10/2006;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.

Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Biogricola Novelli ss contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Perugia n. 77/5/2005 che aveva respinto il ricorso della società avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per imposte di registro e ipotecarie dovute per l’acquisto di fondo rustico per Notaio Vella del 5/4/2001. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bic c.p.c. Il procuratore della società ha depositato memoria.

All’udienza fissata per l’Adunanza in Camera di consiglio il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non era stato parte del giudizio d’appello; si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Nel merito la ricorrente, con primo motivo assume la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 32 e 59 della L. n. 984 del 1977, art. 10 e L.R. Umbria n. 28 del 2001, artt. 3 e 28 e L.R. Umbria n. 7 del 2002, art. 110 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Con secondo motivo assume la violazione della L. n. 984 del 1977, artt. 7 e 10 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 e della L.R. Umbria n. 28 del 2001, artt. 3 e 28 e L.R. Umbria n. 7 del 2002, art. 110, art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Inammissibili sono le censure di violazione di legge in quanto prive del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. Nè tale quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).

Egualmente inammissibile è la censura in ordine al vizio di motivazione. Allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 880.7 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia, rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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