Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22211 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2365-2017 proposto da:

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 2365/2017

R.G., sollevato dal Tribunale di Velletri con ordinanza in data

17/01/2017 nel procedimento vertente tra:

S.P., qui rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANA

TOMAO, con domicilio eletto in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, da una parte ed EQUITALIA SUD

S.P.A., COMUNE di POMEZIA, PREFETTURA di BENEVENTO, PREFETTURA di

REGGIO EMILIA dall’altra ed iscritto al n. 8168/2015 di

quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che, visto

l’art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, rinvii a nuovo

ruolo, riservandosi questo Ufficio di formulare le proprie motivate

conclusioni all’esito della decisione delle Sezioni Unite.

Fatto

PREMESSO

– che S.P., con atto di citazione notificato in data 15.10.2014 ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso il “preavviso di fermo amministrativo” emesso da Equitalia Sud s.p.a. in relazione a tre cartelle di pagamento recanti importi dovuti a titolo di sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, nonchè “per tassa frequenza mensa per l’anno 2004 del Comune di Pomezia”, convenendo in giudizio avanti il Giudice di Pace di Velletri Equitalia Sud s.p.a., quale agente per la riscossione, il Comune di Pomezia, la Prefettura di Benevento e la Prefettura di Reggio Emilia

– che il Giudice di Pace ha dichiarato con sentenza 3.3.2015 n. 1657 la propria incompetenza “ratione materiae” sul presupposto che la controversia attenesse ad “opposizione alla esecuzione”, riservata alla competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 9 c.p.c., comma 2, richiamando il precedente di Corte Cass. 18.10.2012 n. 17844;

– che la causa è stata ritualmente riassunta avanti il Tribunale Ordinario di Velletri e tale ufficio – su conforme eccezione di Equitalia Sud s.p.a. – con ordinanza 17.1.2017 ha sollevato ex officio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., conflitto negativo di competenza sostenendo: a) che la elaborazione giurisprudenziale successiva (Corte Cass. SU n. 15354/2015) era pervenuta a collocare il fermo amministrativo e la iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 86 e 77, al di fuori della procedura esecutiva in senso stretto, identificandole quali misure coercitive applicabili indipendentemente dall’esercizio dell’azione esecutiva; b) che venendo ad essere qualificate le opposizioni avverso a tali atti, e quindi anche avverso la comunicazione di “preavviso” della applicazione di tali misure, quali domande di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione (art. 615 c.p.c., comma 1), la competenza tra gli Uffici giudiziari doveva essere regolata in base alle ordinarie norme del procedura civile sulla competenza; c) che trattandosi di opposizione a “preavviso di fermo” comunicato in relazione a cartelle emesse per crediti inerenti a sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del T.U. n. 285 del 1992, e per tassa frequenza mensa, ed avendo l’opponente contestato non “la inesistenza o la nullità della notificazione del preavviso di fermo, l’omessa allegazione dell’atto richiamato e comunque la prescrizione e la decadenza del diritto creditorio portato nelle cartelle”, doveva affermarsi la competenza “per materia” del Giudice di Pace ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, a conoscere della opposizione relativa a crediti per sanzioni irrogate per violazioni del Codice della strada

– che ha depositato memoria difensiva soltanto S.P. rimettendosi alla indicazione della competenza dichiarata dalla Corte

– che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo disporsi rinvio del procedimento a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte concernente la qualificazione “per materia” della competenza del Giudice di Pace in materia di controversie relative a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del C.d.S..

Diritto

RILEVATO

– che, non rinvenendosi nel fascicolo di ufficio la attestazione della comunicazione alle altre parti del giudizio di merito della ordinanza del Tribunale che solleva il conflitto negativo di competenza, occorre verificare se il contraddittorio è stato ritualmente integrato anche nei confronti delle stesse, dovendo disporsi l’acquisizione presso la Cancelleria del Giudice a quo della attestazione della comunicazione, prescritta dall’art. 47 c.p.c. , comma 5, della ordinanza del Tribunale Ordinario di Velletri che ha sollevato il conflitto negativo di competenza, ovvero dovendo provvedere detta Cancelleria ad eseguire la relativa comunicazione

– che con ordinanza della Sezione 6-3 in data 31.1.2017 n. 2567 e 2568 ed in data 16.2.2017 n. 4176 è stata disposta la rimessione al Primo Presidente della questione di massima importanza in ordine alla esatta qualificazione della competenza, per valore o per materia, del Giudice di Pace in ordine alla opposizione proposta avverso il preavviso di fermo o le misure del fermo amministrativo e della ipoteca adottati dall’Agente per la riscossione, con la quale vengono dedotti vizi inerenti agli atti presupposti (cartella di pagamento; atto irrogativo della sanzione pecuniaria) concernenti sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del C.d.S.;

– che la decisione delle Sezione Unite assume carattere dirimente rispetto alla decisione sulla questione di competenza sollevata con regolamento ex officio dal Giudice del Tribunale Ordinario di Velletri.

PQM

 

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo avanti la 6-3 sezione, per l’acquisizione della attestazione di avvenuta comunicazione o in difetto per la comunicazione a cura della Cancelleria del Giudice quo della comunicazione a tutte le parti della ordinanza del Tribunale di Velletri, nonchè in attesa della sentenza delle Sezioni Unite in ordine alla questione della natura della competenza del Giudice di Pace individuata della L. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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