Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22211 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26812/2014 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo

Toniolo n. 6, presso lo studio dell’avvocato Morera Umberto, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.G., O.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 761/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

La banca Monte dei Paschi di Siena SPA (di seguito la banca) propone ricorso per cassazione con tre mezzi, corredati da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, in epigrafe indicata. Gli intimati D.P.G. e O.R. non hanno svolto difese.

La controversia concerne il contratto quadro n. 77403 sottoscritto da questi ultimi nel luglio 2000, su proposta di un promotore finanziario della Banca 121 Finanziaria recatosi presso l’abitazione degli investitori – unitamente all’ordine di acquisto di obbligazioni della “(OMISSIS)” per un controvalore di Lire 100.000.000, investimento rivelatosi molto rischio tanto che alla scadenza venne rimborsata solo la minor somma di Lire 26.788.000, rispetto al capitale investito.

Gli investitori avevano agito chiedendo dichiararsi la nullità del contratto per violazione dei doveri informativi e degli obblighi specifici ex artt. 21 e 28 TUF e 28 Reg. CONSOB n. 11522/98, in relazione alla violazione dei doveri informativi connessi all’adeguatezza dell’operazione e per l’eventuale conflitto di interessi a vario titolo; avevano agito subordinatamente per l’annullabilità del contratto; quindi avevano chiesto la risoluzione per inadempimento della banca in relazione alla violazione degli obblighi di informazione e la condanna alla restitutio in integrum, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero il risarcimento dei danni.

Il Tribunale, adito dagli investitori, aveva annullato il contratto ex art. 1427 c.c., ravvisando la sussistenza di un vizio della volontà e aveva disposto la restituzione delle somme oltre interessi.

La Corte di appello, decidendo sull’appello principale proposto dalla banca e sull’appello incidentale degli investitori, aveva accolto l’appello della banca e riformato la prima decisione escludendo la ricorrenza di cause di nullità o annullabilità del contratto; aveva quindi accolto la domanda di risarcimento per danni per l’inadempimento contrattuale della banca avanzata dagli investitori.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per inesistente e/o manifestamente illogica e contraddittoria motivazione e sostiene che due passaggi della sentenza sono tra loro antitetici, segnatamente quello con cui è riconosciuto l’assolvimento da parte della banca dell’onere probatorio in merito all’informazione resa, anche sull’adeguatezza dell’investimento, e quello ove si afferma l’assoluta carenza del corredo probatorio acquisito al processo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del TUF anche n merito all’adeguatezza delle operazioni.

1.2. Il primo motivo è fondato e va accolto.

1.3. La Corte di appello da un lato, ha affermato che la banca aveva “compiutamente assolto l’onere probatorio su di essa gravante a norma del TUF, relativamente al dovere di informare il cliente in ordine alla tipologia e affidabilità del titolo e, dunque, al livello relativo di adeguatezza e, comunque, di aver assunto in tale attività un comportamento diligente e rispondente al “need of protection” degli investitori non professionali”, mentre gli attori non avevano fornito riscontri probatori atti a dimostrare la fondatezza dei loro assunti (fol. 9) ed ha ravvisato un malgoverno delle prove da parte del Tribunale tanto da pervenire alla riforma della prima decisione con la quale era stata dichiarata la nullità dei contratti.

Dall’altro, nell’accogliere la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale della banca, la Corte di appello ha affermato che “la banca – cui pure grava l’onus probandi – non ha prodotto in giudizio una documentazione utile e sufficiente a dimostrare lo svolgimento del rapporto contrattuale in esame in maniera pienamente ossequiosa delle disposizioni del TUF…. La lettura della documentazione prodotta conferma dunque come la banca convenuta non abbia correttamente assolto i suoi doveri d’informazione e di diligenza perchè detta documentazione non indica espressamente tutti gli elementi individualizzanti l’operazione effettuata, con la conseguenza che l’obbligazione d’informazione e di diligenza dell’intermediario non può dirsi pienamente soddisfatto solo con la consegna del documento generale dei rischi e con la sottoscrizione da parte dei sigg. D.P. e O. di una scheda profilo cliente, sol che si valuti come nella proposta di acquisto dei titoli in esame non è in alcun modo esplicitata in modo chiaro e comprensibile la natura e le caratteristiche del prodotto: tanto fa sì che l’acquisto dei prodotti finanziari in esame appaia un atto di cieca fiducia, in spregio, oltre che al dovere di informazione, anche a quello di trasparenza previsto sempre dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, dettata a tutela del pubblico risparmio” (fol. 14/15 della sent.).

1.4. La contraddittorietà della pronuncia è palese, tanto più che non si ravvisa alcun passaggio motivazionale che dia concreto conto di tali contrapposte conclusioni, in merito all’assolvimento degli oneri informativi dell’intermediario, e ne illustri la ragione in maniera logica e congruente; nè può pensarsi che la negazione della violazione degli obblighi informativi riguardasse la sola stipula del contratto quadro (sicchè la successiva affermazione della violazione riguardava il diverso contratto di acquisto dei titoli), dato che espressamente la statuizione si riferisce ai contratti (al plurale) che il Tribunale aveva ritenuto viziati da dolo in quanto sottoscritti “al buio” (fol. 8 della sent.).

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di due fatti decisivi in relazione alla affermata negligenza della banca.

La censura riguarda la condanna risarcitoria inflitta alla banca sulla base di un inadempimento contrattuale, da riferirsi alla violazione degli obblighi di diligenza ed informazione che gravano sull’intermediario.

La ricorrente si duole che sia stata ritenuta non sufficiente l’informazione fornita in merito alle caratteristiche del prodotto acquistato (sottoscrizione di quote di un Fondo comune di investimento emesso da una Società di Gestione del Risparmio, sottoposta alla vigilanza della CONSOB) trascurando di considerare la documentazione che assisteva l’investimento.

2.2. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al cd. nesso eziologico. In particolare si lamenta che la Corte di appello nel ravvisare il nesso eziologico tra l’investimento ed il danno subito dagli investitori non abbia considerato che questi, oltre che essere stati informati con gli “Atti integrativi di investimento”, nel corso degli anni, avevano modificato il loro investimento, limitandone la rischiosità mostrando consapevolezza e volontà, tale da impedire di collegare l’andamento dell’investimento in via immediata e diretta al difetto di informativa della banca.

2.3. I motivi secondo e terzo sono assorbitt in conseguenza dell’accoglimento del primo.

3. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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