Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22210 del 22/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15836-2016 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANNIA REGILLA,

194, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CORSETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE PIZZUTELLI;

– ricorrente –

contro

CAR.IND S.A.S. DI PIGLIACELLI ENRICO & C., – P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO MOSETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7103/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto ingiuntivo n. 759 del 1995 il Tribunale di Frosinone aveva ingiunto alla S.r.l. ICS e a L.L., in proprio, di pagare, in favore della s.a.s. CAR IND la somma di Lire 55.350.000, oltre accessori a titolo di canoni locativi insoluti e di indennità di mancato preavviso, con riferimento al contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1 luglio 1994, avente ad oggetto l’utilizzo di un capannone industriale. Con sentenza del 21 settembre 2009 il Tribunale rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo, ponendo a carico degli opponenti le spese processuali e quelle della consulenza tecnica di ufficio grafologica;

con atto di citazione L.L., sia in proprio, che nella qualità di amministratore unico della società ICS, proponeva appello avverso tale decisione e si costituiva in giudizio la controparte richiedendo la conferma della decisione;

con sentenza del 21 dicembre 2015 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione condannando la parte appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L.L., sulla base di quattro motivi. Resiste in giudizio con controricorso la s.a.s. CAR IND.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla rilevabilità d’ufficio di fatti estintivi del diritto, quale l’eccezione di transazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe argomentato che l’eccezione di transazione costituisce un’eccezione in senso stretto, da avanzare formalmente in giudizio, mentre deve essere confermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudice di merito deve rilevare anche di ufficio il fatto estinto sopravvenuto che risulti dalle risultanze processuali acquisite;

con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 345 codice di rito, attesa l’indispensabilità della prova documentale, rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 3 codice di rito. Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto di non ammettere la scrittura del 29 novembre 1994, mentre la stessa, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale, costituiva un documento avente carattere dirimente e autonomamente decisivo e ciò indipendentemente dal fatto che il tardivo deposito del documento in giudizio fosse dipeso, o meno, da fatto imputabile alla parte richiedente;

con il terzo motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5 codice di rito, per la assenza o carenza della motivazione sulla richiesta di remissione in termini ai sensi dell’art. 184 bis codice di rito formulata in primo grado. La Corte avrebbe omesso di decidere sulla mancata ammissione del documento transattivo da parte del giudice di primo grado, equivocando sulla richiesta, interpretandola quale istanza di rimessione in termini, ai sensi art. 184 bis codice di rito, nell’ambito del giudizio di secondo grado. In quanto tale, la richiesta è stata ritenuta inammissibile;

con il quarto motivo deduce violazione falsa applicazione dell’art. 345 riguardo al profilo della tardività del deposito del documento e della sussistenza di causa non imputabile, rilevando che dalle risultanze processuali emergeva che la indisponibilità materiale del documento e il conseguente smarrimento dello stesso da parte di terzi, a causa della consegna della documentazione da parte del commercialista al curatore fallimentare, non era ascrivibile a colpa della parte istante;

al fine di definire la portata della recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 10790 del 04/05/2017) in tema di nova in appello ex art. 345 c.p.c. rispetto alla fattispecie in esame, non sussistono le condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 o 5 con conseguente trasmissione alla pubblica udienza della Terza Sezione di questa Corte.

PQM

 

La Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA