Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22210 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. I, 14/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11141/19 proposto da:

F.I., elettivamente domiciliato a Macerata, v. Goffredo

Mameli n. 66, presso l’avvocato Andrea Petracci, che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 19.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.I., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto la propria famiglia era stata fatta segno di gravissimi atti di violenza da parte di rivali politici del proprio padre, appartenente ad un gruppo di ribelli; per vendicarsi il proprio padre aveva ucciso “alcune persone”, per restare poi a sua volta vittima d’un agguato mortale. Nel timore di subire la stessa sorte, aveva quindi lasciato la Costa d’Avorio.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento F.I. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 10.2.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 12.9.2018.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile, in quanto “generico e contraddittorio”;

-) con autonoma ratio decidendi, la Corte ha comunque aggiunto che l’odierno ricorrente era fuggito dal suo paese “per motivi di natura puramente personale”;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato, nè dimostrato, specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da F.I. con ricorso fondato su sei motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta ai sensi sia dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sia dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame d’un fatto decisivo.

Il motivo contiene in realtà due censure.

Con una prima censura il ricorrente invoca la “nullità della sentenza”, fondata sull’assunto che la Corte d’appello ha dichiarato di condividere il giudizio di inattendibilità del racconto fatto dall’odierno ricorrente, giudizio espresso dalla commissione territoriale e dal tribunale. Osserva in contrario il ricorrente che tanto la commissione territoriale, quanto il tribunale, avevano ritenuto, al contrario, “plausibile” la narrazione dei fatti compiuta dal richiedente asilo.

1.1. La censura – a prescindere da qualsiasi questione circa la sua qualificabilità come vizio revocatorio o meno – è manifestamente infondata.

Il Tribunale, infatti, nel giudizio di primo grado non si occupò dell’attendibilità del richiedente, e nulla statuì al riguardo: nè per negarla, nè per affermarla. Il Tribunale rigettò la domanda sul presupposto che i fatti riferiti dal richiedente non integravano gli estremi d’una persecuzione od altra causa legittimante la richiesta di protezione, e dunque adottando il criterio cd. della “ragione più

liquida”.

Sulla questione dell’attendibilità del richiedente, pertanto, in appello non si era formato alcun giudicato interno.

1.2. Con una seconda censura il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe espresso il giudizio di inattendibilità del richiedente in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto non ha compiuto le vantazioni richieste da tale norma.

1.3. La censura è inammissibile per difetto di decisività.

La Corte d’appello, infatti, ha rigettato la domanda sulla base di un duplice presupposto: e cioè, da un lato, sul fatto che le ragioni dell’espatrio riferite dal richiedente non integravano gli estremi d’una persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7; dall’altro lato, con argomento ad abundantiam, la Corte d’appello ha aggiunto di ritenere inattendibile il racconto del richiedente.

Pertanto, poichè la prima ratio decidendo è di per sè idonea a sorreggere la sentenza impugnata, e per quanto si dirà resiste alle ulteriori censure che le sono state rivolte, diventa irrilevante stabilire se la Corte d’appello abbia applicato correttamente o no il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nel reputare inattendibile l’odierno ricorrente.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di “motivazione errata” e “nullità della sentenza”.

Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che le ragioni dell’espatrio dell’odierno ricorrente andassero ricercate in “motivi personali”, senza considerare che egli aveva in realtà riferito di essere fuggito per timore di una persecuzione politica.

2.1. Il motivo è:

-) inammissibile nella parte in cui censura il vizio di “motivazione errata”, dal momento che l’unico vizio motivazionale ancora censurabile in sede di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., può essere soltanto la mancanza totale di motivazione, o la sua totale inintelligibilità: ipotesi non ricorrenti nel caso di specie;

-) in ogni caso inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., se lo si volesse qualificare come denuncia del vizio di omesso esame d’un fatto, dal momento che nei gradi di merito vi sono state due pronunce conformi.

3. Col terzo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Deduce che la condizione della Costa d’Avorio è “assolutamente non rispondente” a quella descritta dalla Corte d’appello di Ancona; adduce a sostegno di tale argomento un rapporto dell’organizzazione Amnesty International dell’anno 2017, e le motivazioni di due decisioni di merito, la prima pronunciata dal Tribunale di Palermo, la seconda dal Tribunale de L’Aquila.

3.1. La censura è inammissibile perchè, nei termini in cui è formulata, non consente a questa Corte di stabilirne l’astratta rilevanza e, di conseguenza, di valutare se sussista l’interesse a proporlo, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

Il ricorrente, infatti, nell’illustrazione del motivo si limita a sostenere – questo il nucleo della censura – che il Giudice di merito avrebbe malamente valutato la situazione della Costa d’Avorio, e sarebbe perciò giunto all’erronea conclusione che in quel Paese non sia in atto un conflitto armato.

Tuttavia, se è vero che la mancata indicazione nella sentenza di merito delle COI utilizzate dal giudicante, ai fini del decidere impedisce di stabilire se questi abbia rispettato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, è altresì vero che questa, come qualsiasi altra violazione di legge, in tanto può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto possa ragionevolmente presumersi che l’esito del giudizio sarebbe stato diverso, se il giudice avesse applicato correttamente la legge.

Pertanto chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarne gli estremi; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso. In mancanza di questa allegazione il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza (rectius, per difettosa esposizione del requisito della decisività), dal momento che sarebbe impossibile stabilire se, in caso di regressione del processo alla fase di merito, esista l’astratta possibilità di un differente esito del giudizio.

Nel caso di specie, le informazioni trascritte dal ricorrente alle pp. 9-12 del proprio ricorso non indicano affatto la sussistenza, in Costa d’Avorio, d’una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato: ivi si legge infatti semplicemente di proteste di piazza, arresti, scontri tra bande criminali.

Tutte situazioni ben lontane da quella “violenza indiscriminata derivante da conflitto armato” richiesta dalla legge per la concessione della protezione sussidiaria. E va qui rammentato che tale situazione è stata ritenuta da questa Corte sussistente, e legittimante la concessione della protezione sussidiaria, solo quando il livello di violenza sia talmente elevate da far ritenere che un civile, se rinviato nella regione in questione, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno per il solo fatto di essere presente sul territorio: condizione oggettivamente non emergente dalle fonti invocate dal ricorrente.

Da ultimo, non sarà superfluo ricordare che questa Corte ha già ripetutamente rigettato numerosi ricorsi avverso sentenze di merito le quali avevano ritenuto non sussistente in Costa d’Avorio una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (ex multis, da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 20283 del 25.9.2020; Sez. L, Ordinanza n. 20249 del 25.9.2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20035 del 25.9.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 19222 del 15.9.2020).

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi. Nella illustrazione del motivo si sostiene, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe trascurato di dare rilievo all’aggressione subita dall’odierno ricorrente, allo stupro subito dalla di lui sorella, ed all’assassinio del di lui fratello, violenze aventi tutte una matrice politica.

4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., dal momento che i gradi di merito si sono conclusi con una doppia pronuncia conforme.

5. Col quinto motivo il ricorrente torna a denunciare, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3.

Nella illustrazione del motivo ribadisce che la Corte d’appello, venendo meno ai propri doveri, non ha effettuato alcuna indagine sulla effettiva condizione del paese di provenienza del richiedente asilo.

5.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate in precedenza, paragrafo 3.1.

6. Col sesto motivo il ricorrente lamenta, prospettando sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nella illustrazione del motivo, dopo un’ampia premessa dedicata ad illustrare i principi giuridici che disciplinano la protezione umanitaria, il ricorrente osserva che nel caso di specie, in caso di rimpatrio, egli “vedrebbe indubbiamente lesi i propri fondamentali diritti, andando incontro a morte certa per mano di quanti hanno già aggredito lui, stuprato la sorella e ucciso il fratello ed il padre”.

6.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Il rischio di essere assassinati per ragioni politiche costituisce giusta causa per la concessione dello status di rifugiato.

Lo status di rifugiato è alternativo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: se si ha diritto al primo, non si può pretendere il secondo e viceversa.

Nel caso di specie, per quanto esposto in precedenza, il giudice di merito ha escluso, con sentenza che resiste alle censure proposte col

ricorso oggi in esame, la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato. Quei presupposti, pertanto, non possono essere ora invocati a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la quale deve ovviamente fondarsi su circostanze di fatto diverse.

Circostanze che, tuttavia, nel caso di specie vanamente si cercherebbero nell’illustrazione dei motivi di ricorso, dal momento che in nessuna parte di esso il ricorrente indica in modo chiaro in cosa consisterebbe la sua condizione di “vulnerabilità”.

Vulnerabilità che, ovviamente, non può consistere nè nel solo fatto di provenire dalla Costa d’Avorio, giacchè il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su circostanze specifiche e peculiari del richiedente, e non sulla condizione generale del paese di provenienza; nè nella allegata persecuzione per ragioni politiche, la quale per quanto già detto è stata esclusa dal giudice di merito.

7. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non si è difesa.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) da atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.I. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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