Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2221 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2221 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.T.E.R. — Azienda Territoriale Residenziale Pubblica della Provincia di
Roma (subentrata allo I.A.C.P. — Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Roma), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Vespasiano 9, presso l’avv. Alessandra Renzi, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

ricorrenti

Contro
Comune di Monterotondo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 3, presso l’avv. Saverio Gianni,
rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Napoleoni giusta delega in calce al
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 12, n. 69/12/05, del 21 febbraio 2005, depositata 1’11 ottobre
2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 dicembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Guido Alessi per delega per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio
Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto:
ICI. Istituti Autonomi Case Popolari. Diritto di superficie. Imponibilità.

Data pubblicazione: 31/01/2014

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La controversia concerne l’impugnazione da parte dell’ATER di un avviso
di accertamento ICI per l’anno 1993, contestato, oltre che per vizio di motivazione, perché l’immobile oggetto di imposizione era costruito su area comunale concessa in diritto di superficie allo IACP e comunque perché trattavasi di immobile esente in quanto destinato ad attività assistenziali.
La Commissione adita accoglieva il ricorso in ragione del fatto che l’ente
non era proprietario del suolo sul quale l’immobile era stato edificato.

escludeva la possibilità di esenzione rivendicata dall’ente medesimo, in
quanto l’immobile non era utilizzato direttamente.
Avverso tale sentenza l’ATER propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste il Comune di Monterotondo con controricorso.
La causa è stata rinviata, su istanza delle parti, dall’udienza del 4 marzo
2010, ed è rimasta a lungo sospesa in attesa del perfezionamento di un accordo transattivo, elevato dalle parti a ragione giustificativa del chiesto rinvio, la cui conclusione in senso positivo deve essere esclusa, non avendo
successivamente le parti data alcun altra comunicazione, nonostante fossero
state sollecitate in tal senso.
MOTIVAZIONE
Con i tre motivi di ricorso, l’ATER contesta l’impugnata sentenza deducendo: a) il mancato perfezionamento nella specie della concessione del terreno
conseguentemente alla mancata stipulazione della convenzione ai sensi
dell’art. 35 L. n. 865 del 1971; b) il proprio diritto all’esenzione ai sensi
dell’art. 7, D.Lgs. n. 504 del 1992; c) la non applicabilità dell’imposta nei
confronti del superficiario.
Si tratta di censure infondate alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI),
la concessione all’IACP di aree – espropriate dai comuni per la realizzazione
di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 10 della legge n.167 del 1962, come sostituito dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971 attribuisce al medesimo IACP il diritto di superficie, ovvero le facoltà ad esso riconducibili, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di
edilizia economica e popolare, e rende, quindi, quest’ultimo soggetto passivo dell’imposta, ex art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, non occorrendo, a tal
fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, in quanto
l’incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano» (Cass.
n. 15447 del 2010). L’imponibilità ICI a carico del superficiario «si sottrae
ai dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto il carattere temporaneo dell’acquisizione in proprietà di
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L’appello del Comune era accolto, con la sentenza in epigrafe, che riteneva
trasferito in capo all’ente il diritto di superficie sul terreno in questione ed

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detti alloggi, fino al momento della traslazione del diritto dominicale in fa-

vore dei singoli compratori, non interferisce sui presupposti impositivi, né
crea ingiustificate disparità di trattamento, trattandosi di prelievo tributario
che è correlato all’obiettiva esistenza del fabbricato, non al profitto ricavabile con il suo godimento o con la sua cessione e che, inoltre, gravando sul
proprietario, segue l’eventuale temporaneità del suo diritto, automaticamente trasferendosi, in caso di alienazione, sull’acquirente» (Cass. n. 4434 del
2010).
l’art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 504 del 1992 – che costituisce, al pari
delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria,
una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione – opera
alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte
dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari
che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico
interesse. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso
la fruibilità dell’agevolazione in questione con riferimento ad immobile dato
in locazione ad un Consolato)» (Cass. n. 7385 del 2012).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2013.

Ha inoltre stabilito la Corte che: «In materia di ICI, l’esenzione di cui al-

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