Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2221 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2221 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 25584/9j, proposto da:
Duomo s.r.I., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla
via Cola di Rienzo n.23, presso l’avv. Paolo Fiorilli, rappres. e difesa dagli avv.ti
Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, con procura speciale a margine del
ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 69/05/2008 della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, depositata il 9/10/2008;
udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 21 giugno 2017.
RILEVATO CHE
La Duomo s.r.l. impugnò una cartella di pagamento, relativa al 2001, emessa a
seguito di controllo automatizzato ex artt. 36bis del d.p.r. n. 600/73 e 54bis
del d.p.r. n.633/72, che escluse integralmente il credito iva dichiarato per il
2001.

Data pubblicazione: 30/01/2018

La Ctp di Milano accolse il ricorso per la parte del credito relativo alla Marabini
& C., s.p.a. (ex Duomo s.r.I., fusasi per incorporazione nella Danieli Hotels e
Resort s.r.I.), rigettandolo per il resto.
La Ctr respinse l’appello della Duomo s.r.l. che ha proposto ricorso per
cassazione, formulando quattro motivi.
Si è costituita l’Agenzia, al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

violazione dell’art. 112 c.p.c. (360, 1°c., n.4, c.p.c.), avendo la Ctr omesso la
pronuncia sull’eccepita mancanza di motivazione della cartella di pagamento
impugnata; è stato formulato il quesito di diritto.
Con il secondo motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 della I. n.212/2000, e dell’art. 3 della I. n. 241/90, in quanto la Ctr
non ha ravvisato il difetto di motivazione della cartella di pagamento; è stato
formulato il principio di diritto.
Con il terzo motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del
suddetto art. 54bis e dell’art. 60, 2°c., del d.p.r. n.633/72, in quanto la Ctr ha
ritenuto legittima la procedura di cui al citato art. 54bis, avendo l’Agenzia, in
sede di liquidazione relativa alla dichiarazione iva per il 2001, ritenuto di
azzerare il credito iva risultante dalla dichiarazione iva per il 2000.
La ricorrente ha lamentato, in altri termini, che l’ufficio non avrebbe potuto
disconoscere tale credito, derivante dal riporto dal 1999, senza rettifica della
dichiarazione del 2000, attraverso la necessaria emissione di avvisi
d’accertamento relativi agli stessi anni.
E’ stato formulato il quesito di diritto.
Con il quarto motivo, è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art.
19 del d.p.r. n.633/72, e dell’art. 8 del d.p.r. n.322/98, in relazione agli artt.
54b1s e 60,2°c., del d.p.r. n.633, avendo la Ctr disconosciuto il credito iva
risalente al 1999 (in capo alla società fusasi nella Duomo s.r.I.), osservando
che da un controllo effettuato nel 2004, riguardante il 2001, era emerso che
non fu presentata la dichiarazione per il 1999, poi avvenuta nel 2004.
Al riguardo, la ricorrente ha lamentato che la Ctr avesse ritenuto legittimo
l’operato dell’ufficio, laddove aveva disconosciuto il credito iva, pur emergendo
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Con il primo motivo, la società denunziato la nullità della sentenza per

l’esistenza dello stesso dai documenti prodotti (fatture e liquidazioni
periodiche).
E’ stato formulato il quesito di diritto.
Con ordinanza del 21.3.2016, la Corte, rilevato che i motivi terzo e quarto del
ricorso afferivano a questioni rimesse alle SS.UU., ha rinviato a nuovo ruolo in
attesa della relativa decisione.

Il primo motivo è infondato, in quanto la Ctr ha implicitamente pronunciato
sull’eccezione di carenza di motivazione della cartella di pagamento, avendo
dato atto sia del rigetto della stessa da parte della Ctp, sia dell’impugnativa
relativa.
Inoltre, la Ctr, nel condividere la motivazione del giudice di primo grado, ha
adottato una motivazione per relationem,

sicché non vi è mancanza di

motivazione.
Il secondo motivo è inammissibile per insussistenza del requisito
dell’autosufficienza, poiché nel ricorso non è stata trascritta la cartella di
pagamento, per cui è precluso al Collegio l’esame della doglianza afferente al
difetto di motivazione della stessa cartella.
Il motivo è comunque infondato, in quanto la cartella di pagamento emessa
all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui
l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari
direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a
tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti
della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti
dalla dichiarazione (Cass., n. 15564/16).
Il terzo motivo è infondato, alla luce dei principi di diritto affermati dalle
SS.UU. (n.17758/2016) secondo cui: in caso di omessa presentazione della
dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta
e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco
operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la
posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi
e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed
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-Y)

Il ricorso va accolto, limitatamente al quarto motivo.

elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt.

54 bis e 60 del d.P.R. n.

633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della
cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione
d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è
sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad

Nel caso concreto, dunque, la procedura di liquidazione ex art. 54bis può dirsi
corretta, anche se il disconoscimento del credito iva non sia stato oggetto di un
atto di rettifica e conseguente avviso d’accertamento.
Il quarto motivo è invece fondato, in quanto dagli atti emerge che la
dichiarazione iva periodica, in ordine al credito iva inerente al 1999, fu
presentata nel 2001, in conformità del termine del secondo anno successivo a
quello in cui il credito stesso è sorto.
Ne consegue l’erroneità della pronuncia della Ctr, nella parte in cui ha ritenuto
che il diritto alla detrazione dovesse essere escluso in quanto la dichiarazione
dei redditi per il 1999 fu presentata nel 2004.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le
spese, che dovrà riesaminare il contenuto dei documenti addotti per il
riconoscimento del diritto alla detrazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, e cassa la sentenza impugnata,
rinviando alla Ctr della Lombardia, in diversa composizione, anche per le
spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 giugno 2017.

IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

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