Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2221 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 30/01/2017,  n. 2221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27584-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI, con ordinanza n.

3058/2015 depositata il 13/11/2015 nella causa tra:

R.L.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

PREFETTURA DI BARI;

– intimata –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione

dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le

conseguenze di legge.

Fatto

Il Giudice di Pace di Trani, con sentenza n. 186 del 2/4/2015, dichiarava la propria “incompetenza funzionale” a decidere il ricorso presentato da R.L. avverso il verbale, redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Molfetta, n. (OMISSIS), con cui veniva contestata una violazione del codice della strada e comminata la sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo, ritenendo “competente” la Commissione Tributaria in quanto trattavasi di “fermo amministrativo”.

La Commissione tributaria provinciale di Bari, ritenendo che la questione sottoposta al suo esame rientrasse invece nella “giurisdizione” del giudice ordinario, sul presupposto che il “fermo amministrativo” non fosse stato disposto per debiti di natura tributaria, al fine di evitare un potenziale conflitto negativo, ha (implicitamente) ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, sollevato conflitto negativo di giurisdizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione controversa concerne l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a decidere avverso il provvedimento con cui viene comminata una sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo (erroneamente qualificato come fermo amministrativo) disposte a seguito di violazioni del codice della strada.

Nel caso di specie risulta impugnato il verbale con cui veniva accertata la violazione dell’art. 193 C.d.S. – come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 3 convertito in L. n. 214 del 2003 – il quale prevede che, in caso di guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, alla contestazione dell’infrazione consegua la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione “accessoria” del sequestro del veicolo.

La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 appartiene al giudice ordinario quando il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada e al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. e-ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.(cfr Cass. Sez. U, Sentenza n. 15425 del 07/07/2014).

Nel caso di specie trattasi di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204-bis e va, conseguentemente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario dovendo l’opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 che, al comma 4, stabilisce che tale opposizione si estenda anche alle “sanzioni accessorie”.

Va, conseguentemente, cassata la sentenza del Giudice di Pace di Trani n. 165/2015, emessa all’udienza di trattazione del 2.4.2015, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza del Giudice di Pace di Trani n. 165/2015 davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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