Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2221 del 25/01/2023

Cassazione civile sez. II, 25/01/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 25/01/2022), n.2221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28527-2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ELISA

D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE FULVIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso il decreto reso il 14 febbraio 2019 dalla Corte d’appello di Salerno in sede di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore.

In data 7 giugno 2018 S.A. aveva spiegato domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di un procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, da lui intrapreso nei confronti della Findomestic Banca s.p.a., svoltosi davanti al Tribunale di Salerno dall’ottobre 2007 fino alla sentenza del 1 agosto 2017. Il ricorrente aveva evidenziato che, con ordinanza del 27 gennaio 2009, era stata rigettata l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione e nominato un CTU contabile.

La Corte d’appello di Salerno in sede di opposizione ha ritenuto, confermando la statuizione del giudice designato, che ricorresse l’ipotesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies in quanto “ben presto, fu chiaro alla parte opposta di non poter ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e che i tassi applicati dalla Findomestic non erano da considerarsi usurari, ancorché ciò fu accertato dopo molti anni, solo a seguito di disposta C.T.U.”

Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di S.A. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. a) e dell’art. 2697 c.c., ponendo in risalto che il giudizio si è concluso dieci anni dopo la sua instaurazione, senza che vi fosse alcuna consapevolezza dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle difese dell’opponente a decreto ingiuntivo, in tal senso certamente non rilevando il diniego della provvisoria esecuzione del decreto stesso.

Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avendo il decreto impugnato attribuito allo S. il ruolo di parte opposta, anziché di parte opponente.

Il terzo motivo di ricorso denuncia ancora l’omesso esame circa un fatto decisivo e la motivazione apparente.

Il primo motivo di ricorso è fondato e il relativo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti motivi, i quali, in ragione della cassazione del provvedimento impugnato, perdono di immediata rilevanza decisoria.

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 – quinquies, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, esclude l’indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese. Come più volte ribadito da questa Corte (già nella disciplina anteriore all’introduzione del vigente L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa è da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell’instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole (Cass. Sez. 6 – 2, 12/01/2017, n. 665; Cass. Sez. 2, 18/04/2018, n. 9552; Cass. Sez. 6-2, 24/06/2021, n. 18191, non massimata). La valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dal giudice del merito dell’equa riparazione non va, peraltro, soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ferma la ipotizzabilità del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 ove determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugna risultino in contrasto con l’indicata norma regolatrice della fattispecie.

La Corte d’appello di Salerno ha fatto allora applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a, in una fattispecie in cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito di un giudizio di primo grado certamente eccedente la durata ragionevole, aveva emanato una ordinanza che negava l’esecuzione provvisoria del decreto stesso (di per sé provvedimento di natura interinale e produttivo di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull’opposizione, senza interferire sulla definizione della causa) e disposto di procedere a C.T.U. proprio per superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione). Il decreto impugnato non ha tuttavia spiegato, se non in via meramente assertiva, perché dalla pronuncia di rigetto dell’istanza ex art. 648 c.p.c. o dal successivo accertamento contabile (“dopo molti anni”) della non usurarietà dei tassi di interesse, lo S. avrebbe acquisito consapevolezza che la sua opposizione a decreto ingiuntivo fosse ab origine manifestamente infondata e insuscettibile, in quanto tale, di generare una possibile incertezza sull’esito della causa e perciò di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite della ragionevole durata. Ne’ si comprende, altrimenti, quale dato della fattispecie concreta accertata implicasse una sopravvenuta consapevolezza dell’impossibilità dell’accoglimento della opposizione proposta, tale da rendere ex se irrilevante il periodo di durata del processo antecedente all’acquisizione della stessa.

Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi, e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA