Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22209 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via corso

Trieste n. 150, presso lo studio dell’avv. Armandola Roberto, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 42^, n. 61 del 18 maggio 2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il ricorrente, l’avv. Roberto Armandola;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale che ha

concluso in adesione alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente ricorre per cassazione avverso sentenza di appello, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei suoi soli confronti, ne ha respinto l’appello promosso contro decisione di primo grado a sua volta reiettiva del ricorso promosso dal contribuente avverso avviso, con il quale, per l’annualità 1996, era stato accertato a suo carico maggior imponibile irpef da “reddito di partecipazione” alla Tecnigest s.a.s.;

– che l’Agenzia resiste con controricorso;

rilevato:

– che, in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento del reddito di partecipazione dei soci di società di persona, le Sezioni Unite di questa Corte (con sent. 14815/08), hanno affermato il principio secondo cui: “La unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. ss.uu. 1052/07); che, pertanto, si verte in fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza:

– che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

– che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2;

– che trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

osservato:

che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

considerato:

– che, conseguentemente e ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU. che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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