Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22209 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/09/2017),  n. 22209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 22818-2016

sollevato dal Tribunale di Genova con ordinanza n. R.G. 5420/2015

del 20/09/2016 nel procedimento vertente tra:

OMAR SRL, BUGLIANI FERDINANDA, IMMOBILIARE IL FERRO SRL, GRECO

PATRIZIA, R.M.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. BASILE T. che chiede dichiararsi la

competenza del Tribunale di Firenze.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Il Tribunale di Genova,sezione specializzata in materia di impresa, nella causa n. 5420/15 tra Omar s.r.l. contro Società Il Ferro s.r.l, Greco Patrizia e Ribolini Massimo, con ordinanza del 20/9/2016 ha sollevato conflitto di competenza relativamente all’ordinanza del 23-1-2015 del Tribunale di Massa che si dichiarava incompetente.

Considerato che dagli atti del fascicolo di ufficio non vi è la prova che il provvedimento che ha sollevato il conflitto sia stato comunicato alle parti,che non sono comparse.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per richiedere al Tribunale di Genova prova della comunicazione della sentenza che ha sollevato il conflitto e,nel caso non sia stata effettuata la comunicazione, di provvedere all’incombente.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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