Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22209 del 20/10/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 22209 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 7482-2013 proposto da:
GUERINI AMALIA GRNMLA71H50D086G) elettivamente
domiciliata in ROMA, A CATTARO 28, presso lo studio
dell’avvocato PAOLA ANGOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato
RANIA LEONARDO, giusta procura speciale a margine del ricopso;

– ricorrente contro
MINISTERO DF.T.LA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA,;DEI

G2_85

Data pubblicazione: 20/10/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
con troricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 361/2011 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
e

25/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 marzo 2011, presso la Corte di appello di Salerno,
Amalia GUERINI proponeva, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di
equa riparazione del danno patrimoniale e non sofferto a causa della non
ragionevole durata del giudizio introdotto dinnanzi al Tribunale di Cosenza,
nei confronti della Regione Calabria, con atto di citazione notificato nel 2001,
definito con sentenza pubblicata il 18 giugno 2009.
La Corte di appello di Salano, con decreto in data 10 agosto 2012, dichiarava
inammissibile il ricorso ritenendo non soddisfatto l’onere probatorio, gravante
a

sulla parte ricorrente, di dimostrare la tempestività della propria iniziativa
giudiziaria — ai sensi della legge n. 89 del 2001, art. 4 – in quanto al momento
della proposizione della domanda non era stato dedotto se la sentenza era
divenuta irrevocabile o meno, e nonostante il rinvio per la trattazione, non era
stata prodotta copia conforme della sentenza, né documentata la definitività
del procedimento presupposto ovvero la sua pendenza.
Avverso tale decisione la GUERINI ha proposto ricorso per Cassazione,
affidato ad un unico motivo, notificato all’Avvocatura distrettuale.
Con ordinanza interlocutoria del 26.11.2013, veniva disposta la rinnovazione
della notificazione del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, attività cui

Ric. 2013 n. 07482 sez. M2 – ud. 25-06-2014
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D’APPELLO di SALERNO del 17.7.2012, depositato 1’1/08/2012;

provvedeva la ricorrente, a seguito della quale venivano svolte dal Ministero
della giustizia difese, con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.

ricorso formulata dalla difesa erariale sul rilievo che il ricorso è stato notificato
il 23 gennaio 2014, laddove il termine di cui all’art. 327 c.p.c. (di sei mesi,
trattandosi di giudizio di equa riparazione iniziato dopo il 4 luglio 2009),
depositato il decreto impugnato il 1 0 .8.2012, era scaduto il 17 marzo 2013.
Invero l’amministrazione controricorrente non considera che la ricorrente ha
effettuato una prima notificazione presso l’Avvocatura distrettuale in data 11
marzo 2013 e che di tale notificazione, rilevata la nullità, è stata disposta la
rinnovazione, con la conseguenza che, una volta eseguita, come nella specie,
una nuova notificazione valida nel termine all’uopo assegnato, non può essere
dichiarata la inammissibilità della impugnazione (Cass. n. 28640 del 2011).
Venendo all’esame del ricorso, con l’unico motivo la GUERINI
denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001
con riferimento all’accertamento del dies a quo dal quale far decorrere la
domanda di equa riparazione. In sintesi, ad avviso della ricorrente, la corte di
merito avrebbe disatteso il consolidato principio secondo cui non può
ascriversi alla parte un’asserita carenza probatoria superabile con l’esercizio dei
poteri d’iniziativa di ufficio, né ignorare la richiesta di parte ricorrente di
acquisire gli atti del processo presupposto.
La censura è fondata.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema
di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del
processo, per “definitività” della decisione che conclude il procedimento nel
cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del
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Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del

termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s’intende,
in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza
che lo definisce, con la conseguenza che spetta all’amministrazione convenuta
comprovare la tardività della domanda in relazione all’acquisito carattere di
definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si è verificata

conseguenza della notificazione, del termine di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr. Cass.
n. 3826 del 2006 e Cass. n. 15939 del 2009).
In particolare, con la sentenza n. 13014 del 2010 – pronunciata in fattispecie
analoga alla presente – questa Corte ha ribadito che, “ai fini della condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione, prevista dalla L. 24 marzo
2001, n. 89, art. 4, sussiste la pendenza del procedimento, nel cui ambito la
violazione del termine di durata ragionevole si assume verificata, allorché sia
stata emessa la relativa sentenza di primo grado e non sia ancora decorso il
termine lungo per la proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 11231 del
2003), spettando comunque all’amministrazione convenuta comprovare la
tardività della domanda in relazione all’acquisito carattere di definitività del
provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si è verificata la violazione
del termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della
notificazione, del termine di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. n. 3826 del 2006)”.
Nella specie, i Giudici salernitani hanno, in palese violazione dei ribaditi
principi, dichiarato inammissibile il ricorso, per intempestività della sua
proposizione, onerando la ricorrente della prova della tempestività del ricorso
in riferimento al termine di impugnazione.
Il decreto impugnato, pertanto, deve essere annilliato con conseguente rinvio
della causa alla stessa Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, la
quale si uniformerà a tali principi, provvedendo a decidere la causa ed a
regolare le spese del presente grado del giudizio.

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la violazione del termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
Cassazione, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile, il

25 giugno 2014.

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