Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22209 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. I, 14/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9988/19 proposto da:

K.M.I., elettivamente domiciliato a Porto Sant’Elpidio,

v. Adige n. 113, presso l’avvocato Lara Petracci, che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 19.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.M.I., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in seguito alle minacce di morte rivoltegli dai fratelli di una giovane che da lui concepì un figlio al di fuori del matrimonio.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento K.M.I. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 14.2.2018.

Tale ordinanza venne appellata dal soccombente, ma la Corte d’appello di Ancona con sentenza 19.12.2018 dichiarò inammissibile il gravame.

la Corte d’appello ritenne che:

-) il gravame avverso l’ordinanza reiettiva della domanda di protezione internazionale va proposto con ricorso;

-) il ricorso va depositato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata;

-) nel caso di specie l’appello era stato proposto con atto di citazione, depositato il 19 marzo 2018, e quindi oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di primo grado, avvenuta il 14 febbraio 2018.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da K.M.I. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2,153 e 702 quater c.p.c..

Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che:

-) l’appello era stato da lui proposto con atto di citazione, perchè “tale era il consolidato diritto vivente formatosi al tempo della proposizione dell’impugnazione”;

-) di conseguenza la Corte d’appello, a tutela dell’affidamento incolpevole dell’appellante, avrebbe dovuto rimetterlo in termini ex art. 153 c.p.c., secondo i principi dettati da questa Corte in materia di overruling.

1.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza depositata l’8 novembre 2018 (e quindi non conoscibile al momento dell’introduzione del grado di appello del presente giudizio, avvenuta il 16.3.2018) hanno stabilito che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione. Nella stessa sentenza si aggiunse che “tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale”, come tale idoneo a giustificare la rimessione in termini dell’appellante che, senza colpa, fosse decaduto dalla potestà di proporre l’impugnazione, per averla proposta con atto di citazione invece che con ricorso (Sez. U -, Sentenza n. 28575 del 08/11/2018, Rv. 651358 – 01; nello stesso senso, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 29506 del 16/11/2018, Rv. 651503 01, e da ultimo, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12087 del 22.6.2020).

1.2. Nel caso di specie, pertanto, a tutela dell’affidamento dell’appellante su una giurisprudenza consolidata al momento di introduzione del gravame, la Corte d’appello avrebbe dovuto ex art. 153 c.p.c., rimettere in termini l’appellante, e decidere il gravame nel merito.

2. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

PQM

(-) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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