Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22209 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1911/2011 proposto da:

M.V. in proprio e nq di erede di M.D.,

C.D., MA.AL., M.L. in proprio e nq di

erede di M.D., M.A. deceduta e per essa gli

eredi V.G. e V.A., V.G.,

V.A. nq di eredi di M.D., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

GARCEA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO PENNINO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 124/2009 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato FALETTI per delega orale

dell’Avvocato PENNINO che si riporta agli scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione relativo alla ripresa a tassazione da parte dell’ufficio, riferito a un atto di compravendita di un immobile, stipulato in data (OMISSIS), con il quale veniva accertato un superiore valore del bene alienato e veniva rettificato, ai fini INVIM, il valore dello stesso alla data del 31.12.1992.

La CTP rigettava gli assunti difensivi dei contribuenti e la CTR, nel rigettarne l’appello, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza, la parte contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ex art. 378 c.p.c., mentre l’Ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di censura, i contribuenti denunciano il vizio di “error in procedendo – violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), con riferimento del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 19 e 20, per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sulla omessa motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione in relazione all’art. 112 c.p.c. – violazione dell’art. 112 c.p.c.”. Dalla lettura del motivo, si evince che la parte ricorrente lamenta che la CTR abbia omesso di valutare o, comunque, non abbia saputo giustificare l’operato dell’ufficio, che, ai fini della quantificazione del valore Invim al 31.12.1992, aveva applicato una percentuale di riduzione del 45% del predetto valore.

Il motivo è infondato.

E’, infatti, insegnamento costante di questa Corte, quello secondo cui, “In tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass. ord. n. 11560/2016, 25153/2013). Nel caso di specie, da una parte, nella perizia UTE allegata all’avviso di rettifica (riportato in ricorso) risulta evidenziato come l’Ufficio abbia inteso fare riferimento al criterio sintetico comparativo, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, indicando gli atti di compravendita presi a riferimento, con l’indicazione degli immobili aventi analoghe caratteristiche e condizioni; l’ufficio, inoltre, ha giustificato in sede contenziosa (v. controdeduzioni svolte in primo grado e riportate alla p. 6 del controricorso) la validità della percentuale di riduzione del valore iniziale, riferendosi alla svalutazione del potere di acquisto maturato nel lasso di tempo tra il (OMISSIS). L’utilizzazione di tale parametro, appare immune dai vizi logici denunciati.

Con il secondo e terzo motivo di censura, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione omessa o insufficiente su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici d’appello confermato i maggiori valori accertati dall’ufficio sulla base della relazione di stima dell’UTE e sulla base di alcuni atti di trasferimento di altre aree edificabili nel triennio precedente la compravendita, il tutto in maniera erronea, e per non avere ridotto il valore accertato ai fini Invim, alla data del 31.12.1992 e ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali alla data del 22 maggio 2001, una volta rilevato che il valore indicato nella stima dell’UTE del 14 marzo 2003 era stato diminuito dell’importo pari ai costi di urbanizzazione.

Il terzo motivo è fondato.

In proposito, basti rilevare la contraddizione che emerge dalla sentenza impugnata, laddove i giudici d’appello, da una parte, evidenziano l’infondatezza della censura dei contribuenti in merito alla stima UTE del terreno, in quanto il valore era stato rettificato in diminuzione da parte dell’Agenzia del Territorio (con una seconda stima), per tenere conto dell’ammontare dei costi di urbanizzazione dell’area, ma d’altra parte rigettando l’appello dei contribuenti, hanno confermato il valore dell’area originariamente accertato nell’atto impositivo; in buona sostanza, la riduzione del valore operata dall’UTE ha costituito la ratio decidendi della sentenza impugnata in ordine alla valutazione di congruità, ma poi, l’esito del dispositivo ha avuto il paradossale effetto di mantenere il superiore valore dell’accertamento originario.

Con il quarto motivo di censura, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto le sanzioni pecuniarie non erano trasmissibili agli eredi di M.D. e di M.A., quest’ultima deceduta dopo la sentenza della CTR.

In riferimento agli eredi di M.D., è da accogliere l’ultima eccezione contenuta in controricorso (p. 11), secondo il quale si è formato il giudicato interno sul punto, trattandosi di questione sollevata per la prima volta in questa sede, laddove dal certificato di morte allegato, risulta che quest’ultima sia deceduta il 20.3.2002, ben prima della proposizione del ricorso introduttivo; mentre, in riferimento a M.A., poichè la stessa risulterebbe deceduta il giorno 8 dicembre 2006 (nelle more del giudizio d’appello), circostanza che non appare essere stata finora documentata, il giudice del rinvio valuterà l’applicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, ai relativi eredi.

Pertanto, si accoglie il terzo motivo (assorbito il secondo) e per quanto di ragione si accoglie il quarto motivo, mentre si rigetta il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna, in diversa composizione.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il terzo motivo di ricorso e nei limiti di cui in motivazione il quarto motivo, rigetta il primo motivo di ricorso ed assorbe il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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