Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22208 del 22/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17958-2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94,

presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1468/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M. convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud, proponendo opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento per l’importo complessivo di Euro 514,74, contestando, tra l’altro, l’omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del C.d.S..

Si costituirono in giudizio Roma Capitale e la società Equitalia, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace accolse la domanda, annullò la cartella e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore in ordine al provvedimento di compensazione delle spese e il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 gennaio 2016, ha rigettato l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, sollevata d’ufficio la questione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal C., compensando le spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato il Tribunale che, correttamente qualificata l’opposizione come recuperatoria, la stessa doveva essere proposta nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella; per cui, essendo stata questa notificata il 13 dicembre 2012 e l’opposizione iscritta a ruolo soltanto il 6 marzo 2013, era decorso il termine di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7. L’inosservanza di quel termine era, ad avviso del Tribunale, rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione sottratta alla disponibilità delle parti. Quanto agli altri profili di violazione invocati, il Tribunale ha qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, da proporre nel termine di venti giorni senza sospensione feriale; per cui, essendo stato l’atto di opposizione passato per la notifica il 15 gennaio 2013, anche tale impugnazione doveva essere ritenuta inammissibile per tardività.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre C.M. con atto affidato a tre motivi.

Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 346 c.p.c..

Il ricorrente, dopo aver premesso che la sentenza di primo grado era stata impugnata solo da lui in ordine al profilo delle spese, e che in quel giudizio si era costituita la società Equitalia chiedendo il rigetto dell’appello, ha rilevato che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il giudicato che si era formato sull’accoglimento della domanda, tale da precludere al giudice d’appello la possibilità di contestare la tardività dell’opposizione.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Giova premettere che questa Corte ha di recente affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 7, comma 3 medesimo D.Lgs., perchè l’impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicchè, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo (sentenza 16 giugno 2016, n. 12412).

Di tale questione, peraltro, sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte, le quali si dovranno pronunciare sull’argomento.

Il Tribunale, quindi, ha correttamente individuato in trenta giorni il termine per proporre l’opposizione che, nella specie, ha assunto la forvia dell’opposizione all’esecuzione ma che avrebbe dovuto, invece, essere proposta come opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7. Ed è anche corretta l’osservazione sulla rilevabilità d’ufficio di tale tardività.

1.3. Nel caso in esame, però, la decisione del Giudice di pace, essendo favorevole al C. tranne che sulle spese, aveva implicitamente affrontato e superato il problema della tempestività dell’opposizione. Pertanto Roma Capitale e la società Equitalia, entrambe soccombenti in primo grado, non avendo proposto appello sul merito della decisione, hanno implicitamente prestato acquiescenza alla decisione di primo grado anche in ordine alle questioni relative alla ammissibilità dell’opposizione.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, la regola della rilevabilità d’ufficio di detetininate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (ordinanza 18 marzo 2014, n. 6246). Non essendo stato proposto appello dalle Amministrazioni soccombenti, l’esame d’ufficio della questione della tempestività dell’opposizione era precluso al Giudice d’appello, essendosi formato sul punto il giudicato interno. Nè occorre attendere l’esito della decisione delle Sezioni Unite di cui sopra, posto che l’esistenza del giudicato non impone di vagliare se l’opposizione dovesse o meno, nel presente caso, essere proposta nel termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

2. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

3. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata è cassata.

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, confermando la decisione di accoglimento dell’opposizione a suo tempo assunta dal Giudice di pace.

A tale decisione segue la condanna delle parti intimate al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito e di quelle del presente giudizio di cassazione, la liquidazione delle quali segue come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Longo che si è dichiarato antistatario.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di accoglimento dell’opposizione pronunciata dal Giudice di pace; condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 700, di quelle di secondo grado, liquidate in complessivi Euro 700, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900, oltre Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Mauro Longo che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA