Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22208 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. I, 14/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9310/19 proposto da:

J.A.H.K., elettivamente domiciliato a Porto Sant’Elpidio,

V. Adige n. 113, presso l’avvocato Lara Petracci, che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 27.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.A.H.K., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo essere stato arrestato e torturato dalla polizia, con l’accusa di avere partecipato ad una manifestazione del partito antigovernativo (OMISSIS).

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento J.A.H.K. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 25.1.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 27.11.2018.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso, “in disparte le genericità del racconto”, perchè dopo l’ascesa al potere del nuovo capo di governo B.A. la situazione in Gambia si era avviata alla normalizzazione, e il pericolo di persecuzione politica non era più attuale;

-) per la stessa ragione non poteva essere concessa la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da J.A.H.K. con ricorso fondato su due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14.

Il motivo investe, contemporaneamente, il rigetto di tutte e tre le domande di protezione formulate in primo grado dal ricorrente. Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto “normalizzata” la situazione politica del Gambia e, di conseguenza, non più attuale il pericolo di persecuzioni, condanna a morte, tortura o trattamenti degradanti in danno dell’odierno ricorrente.

Sostiene che questa valutazione della Corte d’appello sarebbe “puramente ipotetica”; non suffragata da alcun elemento di fatto; e comunque non fondata su una adeguata analisi delle condizioni del Gambia.

1.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base di una sola affermazione: “non è ravvisabile in Gambia alcuna situazione di violenza estrema”. La sentenza nulla aggiunge sulla situazione sociopolitica di quel paese; non indica donde abbia tratto tale informazione, nè alcun passaggio della motivazione lascia intendere che la Corte d’appello, pur non citando le fonti del proprio convincimento, le abbia comunque consultate.

Il motivo è dunque fondato nella parte in cui lamenta il vizio consistente nella mera apparenza di motivazione, in quanto la decisione impugnata si limita a proclamare l’inesistenza di conflitti armati in Gambia, ma senza spiegare il perchè.

2. I restanti motivi restano assorbiti.

3. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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