Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22208 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22202/2012 R.G. proposto da:

Alto gradimento Srl in liquidazione, ora Tagete Srl in liquidazione,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriano de Luna e Renzo

Interlenghi, con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto Maria

Papadia in Roma via Catanzaro n. 9, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 61/3/11, depositata il 5 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 giugno 2019

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito l’Avv. Renzo Interlenghi per la contribuente che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Bacosi Giulio per l’Agenzia delle entrate

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Alto gradimento Srl in liquidazione, ora Tagete Srl in liquidazione, impugnava gli avvisi di accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni dal 2003 al 2006 per Iva ed Irap, con cui venivano ripresi costi non deducibili per insussistenze passive, sopravvenienze passive e perdite su crediti, l’omessa contabilizzazione di componenti positivi su capitali dati a mutuo, indebita detrazione Iva per canoni di locazione anticipati, nonchè spese per pubblicità, non inerenti, e per acconti per l’indennità suppletiva di clientela in relazione all’attività di un agente, difettanti per competenza, deducendo l’infondatezza della pretesa.

L’impugnazione era respinta dalla CTP di Ascoli Piceno. La sentenza era parzialmente riformata dal giudice d’appello, che confermava i rilievi limitatamente al recupero per i costi per sopravvenienze passive e per le perdite su crediti, escluso solo quella nei confronti della società ucraina Joint Venture Vilcas Ltd.

Tagete Srl in liquidazione propone ricorso per cassazione con un articolato motivo.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione contraddittoria od omessa circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

1.1. La società lamenta, in particolare, la contraddittorietà della motivazione per aver la CTR, da un lato, riconosciuto la legittimità del finanziamento concesso al socio di minoranza della società rumena Ro Alto Gradimento, sig. V.R., e, dall’altro, ritenuto priva di ragione economica la rinunzia e la mancata escussione del credito verso la società medesima, senza apprezzare che l’operazione mirava a salvaguardare il rapporto collaborativo e i flussi economici, fermo restando che il disconoscimento della perdita avrebbe dovuto comportare il recupero dell’imposizione pagata in Romania. Deduce, inoltre, di aver provato la definitività della perdita dei crediti.

1.2. In merito alla ripresa per sopravvenienze passive deduce che la nota di credito è stata emessa nel momento in cui è stata raggiunta la certezza dell’effettività dello sconto e, comunque, che l’Agenzia avrebbe dovuto riconoscere il componente negativo per il diverso anno d’imposta.

1.3. Quanto, infine, alle perdite rispetto ad altri crediti (“minori”) evidenzia di aver fornito elementi, specifici per ognuno di essi, idonei a provarne l’inesigibilità.

2. Il motivo è solo in parte fondato.

2.1. Non sussiste, in primo luogo, la dedotta contraddittorietà: la CTR, infatti, ha annullato il rilievo relativo al finanziamento al socio di minoranza per il mancato soddisfacimento dell’onere probatorio, che incombeva sull’Amministrazione trattandosi di componente positivo del reddito d’impresa, mentre, con riguardo alla rinuncia del credito, componente negativo, l’onere di provarne l’inesigibilità (e l’inerenza), parimenti insoddisfatto, incombeva sul contribuente (v. Cass. n. 20521 del 22/09/2006; Cass. n. 28671 del 09/11/2018).

La censura, dunque, neppure coglie la ratio della decisione.

2.2. Parimenti inammissibile è la doglianza con riguardo al vizio motivazionale sulla definitività della perdita del credito: la CTR ha ritenuto fondato il rilievo dell’erario poichè la mancata escussione del credito non rispondeva ad alcuna logica aziendale, sicchè la rinunzia non era deducibile perchè difettante di inerenza.

La valutazione della concreta “cointeressenza esistente tra le due società, riconducibili al Signor Torresi”, in relazione alla natura e all’evoluzione dei rapporti tra la società italiana e quella rumena (partecipata in termini assolutamente prevalenti dalla prima) con fornitura di macchinari e attrezzature sì da assicurare un costante flusso finanziario, in sè neppure contestata dalla contribuente, rivela che la CTR ha considerato l’operazione come diretta non a rinunziare un credito ma a traslare una perdita dall’una all’altra società.

E’ poi irrilevante l’asserita duplicazione per l’ipotetica maggiore tassazione in Romania in capo all’altra società, del tutto generica, astratta e, comunque, priva di ogni riscontro.

2.3. Inammissibile è anche la doglianza per l’indebita deduzione di sopravvenienze passive in violazione del principio di competenza, trattandosi di costi pacificamente definiti nel 2005.

E’ poi ulteriormente inammissibile la deduzione in ordine alla necessità di imputare la somma al periodo di effettiva competenza, che si traduce in una contestazione non della sentenza ma dell’operato dell’Ufficio.

2.4. E’ invece fondata la censura con riguardo al mancato riconoscimento della deducibilità delle perdite su “crediti minori” per l’anno 2006.

Per costante giurisprudenza, invero, “grava sul contribuente l’onere di fornire la prova della deducibilità delle perdite su crediti ritenuti dal Fisco indeducibili” che deve “risultare da elementi certi e precisi” (Cass. n. 447 del 14/01/2015) senza che, sul punto, assuma rilievo che il credito derivi da rapporti con operatori stranieri (v. Cass. n. 23863 del 19/11/2007; Cass. n. 17085 del 22/07/2009).

Orbene, la contribuente ha allegato – e riprodotto in osservanza del principio di autosufficienza – la documentazione che avrebbe dovuto soddisfare l’indicato onere probatorio con riguardo ai singoli crediti, mentre la CTR si è limitata a rilevare che “nei vari casi non si è in presenza di elementi certi e precisi… atti a documentare la perdita su crediti dopo aver esperito inutilmente tentativi di esazione”, così motivando in termini evidentemente generici ed esponendo, perciò, la decisione da essa adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica la cassazione.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del tuir, artt. 17,105 e 109, ratione temporis applicabile, per aver la CTR ritenuto deducibili i costi per l’accantonamento annuo dell’indennità suppletiva di clientela.

3.1. Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, condiviso dal collegio, “In tema di determinazione del reddito d’impresa, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 70, (ora art. 105), il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, si applica anche all’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, cui fa riferimento del medesimo D.P.R., art. 16, (ora art. 17), comma 1, lett. d), richiamato dal detto art. 70, comma 3, dovendosi ritenere tale locuzione riferita a tutta la materia regolata dall’art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 303 del 1991, contiene, a decorrere dal 1 gennaio 1993, l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra “indennità di scioglimento del contratto” (obbligatoria perchè di origine codicistica) ed “indennità suppletiva di clientela” (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), e non potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell’indennità” (Cass. n. 26534 del 17/12/2014; Cass. n. 7032 del 21/03/2018; Cass. n. 19620 del 24/07/2018).

Corretta, dunque, è la statuizione della CTR.

4. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione insufficiente e contraddittoria per aver la CTR ritenuto legittima la deduzione per la perdita su crediti vantati dalla contribuente nei confronti della società ucraina Joint Venture Vilcas Ltd.

4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La CTR, infatti, ha ritenuto legittima la deduzione per aver la società “documentato di aver posto in essere le procedure per resistere o mediare al mancato assolvimento da parte della società Joint Venture Vilcas Ltd. L’azione legale intrapresa attraverso l’Avv. K. non è giunta a buon fine in quanto la società ucraina ha cessato ogni attività e gli unici beni riconducibili alla ditta straniera risultano essere calzature prive di valore commerciale”.

A fronte di tale accertamento l’Ufficio deduce che la citata documentazione non attesterebbe l’avvenuto avvio di alcuna azione legale di recupero del credito ma solo l’opinione espressa dal legale della società, omettendo, peraltro, di riprodurre nel ricorso gli atti di cui contesta la valutazione.

5. In accoglimento del ricorso principale nei termini di cui in motivazione, rigettato l’incidentale, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese alla CTR competente in diversa composizione per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla CTR delle Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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