Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22207 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI

BOCCHERINI 3 presso lo studio dell’avvocato DE CARIA ALDO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

preso atto che il PG non ha formulato osservazioni sulla relazione ex

art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.A. confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per imposta di registro. Ha motivato la decisione ritenendo che poteva desumersi dall’atto che il valore attribuito nell’atto unitariamente ai due immobile era di gran lunga superiore a quello catastale dell’appartamento ed a quello che poteva attribuirsi al posto auto.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, si è costituito con controricorso il contribuente.

Con il terzo motivo che precede logicamente gli altri l’Agenzia delle Entrate assume che perchè possa operare il limite del potere di accertamento del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 occorre che nell’atto sia indicato il valore attribuito a ciascun cespite in modo che possa operarsi il raffronto tra valore c.d. automatico e valore catastale il che nella fattispecie non è avvenuto.

Il motivo è fondato. Ha ritenuto questa Corte con giurisprudenza ormai consolidata che “In tema di imposta di registro il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 laddove stabilisce un limite al potere di accertamento dell’ufficio del registro in ordine agli atti concernenti immobili, ha come presupposti applicativi il fatto che l’immobile oggetto dell’atto da registrare sia dotato di rendita catastale ed il fatto che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene. Ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo ad oggetto l’atto da registrare più immobili, ad alcuni di essi non sia stata attribuita la rendita catastale e nell’atto il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza della originaria ricomprensione degli immobili in un fondo unitariamente dotato di propria rendita catastale, ed in seguito ristrutturato e materialmente frazionato in beni distinti ed autonomi fra loro. Cass. nn. 3927/02,13320/03, 18150/04.

Gli altri motivi sono assorbiti.”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso del contribuente. In ordine alle spese suissistono giusti motivi per compensare quelle dei gradi di merito, mentre seguono la soccombenza per quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente a quelle del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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